1) Attività di supporto e di comunicazione, per gli esami di Stato conclusivi dei percorsi del Secondo ciclo a.s. 2014/2015
La Direzione Generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica - Servizio Statistico ha diramato (04-06-2015) una Nota sulla attività delle scuole a supporto della procedura e sulla comunicazione dei dati. Riportiamo parzialmente.
2) Il Consiglio Stato alla Regione Lombardia: Illogico il criterio di assegnazione dei contributi Scuola
Il Fatto Quotidiano ha dato notizia (2 giugno 2015) di una sentenza relativa a due ricorsi presentati da famiglie di studenti liceali, nella quale il Tribunale amministrativo ha bocciato il provvedimento della Regione Lombardia che, per l’a.s. 2013-14, stabiliva, a sostegno di famiglie economicamente disagiate, in modo difforme per studenti delle scuole pubbliche e studenti delle private.
3) Emendamenti depositati dall’ANIEF al Senato, lo scorso 28 maggio (d.d.l. n.1934 artt. 14 e 15)
Il presidente Pacifico li ha presentati ai membri degli Uffici di Presidenza congiunti, delle VII commissioni di Palazzo Madama e Montecitorio. Con questa scheda, riportiamo gli emendamenti agli artt.14 e 15, messi a fronte dei corrispettivi articoli d.d.l. n.1934. Nei prossimi giorni completeremo la presentazione degli emendamenti da noi presentati.
° Attività di supporto e di comunicazione, per gli esami di Stato conclusivi dei percorsi del Secondo ciclo a.s. 2014/2015
La Direzione Generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica - Servizio Statistico ha diramato (04-06-2015) indicazioni operative sulla attività delle scuole a supporto della procedura e adempimenti sulla comunicazione dei dati. Riportiamo parzialmente. “Le attività previste degli esami di Stato 2014/15 si articolano in quattro fasi. • I fase: Presentazione dei candidati (a cura delle segreterie scolastiche). In questa fase, le segreterie scolastiche, accedendo sul SIDI, nell’area Alunni – Gestione alunni - “Esiti Esami di Stato” eseguono le seguenti operazioni: 1) dal 5 giugno fino all’insediamento della Commissione: - Individuazione dei candidati interni agli esami di Stato, abbinandoli alla classe; commissione…. - Inserimento per ciascun candidato interno dei dati di presentazione (l’esito dello scrutinio finale “ammesso” o “non ammesso”, credito scolastico, eventuale inserimento delibera di ammissione); - Inserimento degli “altri candidati” (candidati esterni, provenienti da scuole non paritarie, abbreviazione per merito) utilizzando la funzione presente nell’area “Ammissione agli esami” con cui è possibile eseguire anche l’abbinamento alla classe commissione; - Registrazione dei dati di presentazione per gli “altri candidati”; - Scelta dell’applicativo software di supporto ai lavori della Commissione; - Chiusura dell’attività di presentazione. • II fase: Lavori della Commissione (a cura delle commissioni d’esame secondo quanto previsto dall’O.M. n.11/2015) . • III fase: Comunicazione degli esiti degli Esami di Stato (le segreterie scolastiche effettuano, dal 1 al 22 luglio, sul SIDI le seguenti operazioni: 1) Verificare la corretta importazione dei dati da “Commissioni web” o altro applicativo, oppure, nel caso in cui la commissione non abbia utilizzato alcun applicativo, inserire direttamente nell’area “Esiti Esami di Stato” i risultati delle singole prove d’esame di tutti i candidati; 2) Provvedere all’integrazione dei risultati per la quarta prova ESABAC, per gli aspiranti al titolo supplementare; 3) Chiudere la rilevazione degli Esiti utilizzando la funzione “Chiusura attività”, presente nell’area. • IV fase: Adempimenti finali. Le segreterie scolastiche eseguono le seguenti operazioni: 1) Gestione dei piani orario per la predisposizione dei certificati di superamento prove; 2) Produzione del Certificato di superamento prove; 3) Produzione dell’Attestato di credito formativo; 4) Produzione del Diploma, funzione disponibile in “Esiti Esame di Stato” (in formato A3)…. Si ricorda che nell’area Procedimenti amministrativi del SIDI sono già disponibili le guide esplicative per l’attività delle segreterie sul SIDI e per l’utilizzo di “Commissione web” da parte delle Commissioni…. Per chiarimenti per le procedure sul Sidi può essere contattato il Servizio Statistico; per problemi tecnici dell'applicazione è disponibile il numero verde curato dal gestore del sistema informativo 800903080.
°Il Consiglio Stato alla Regione Lombardia: Illogico il criterio di assegnazione dei contributi Scuola
Il Fatto Quotidiano ha dato notizia (2 giugno 2015) di una sentenza relativa a due ricorsi presentati da famiglie di studenti liceali, nella quale il Tribunale amministrativo ha bocciato il provvedimento della Regione Lombardia che, per l’a.s. 2013-14, stabiliva, a sostegno di famiglie economicamente disagiate, in modo difforme per studenti delle scuole pubbliche e studenti delle private. Dinanzi al Tribunale sono pendenti circa 400 ricorsi analoghi e se le cause andranno a buon fine, la Regione Lombardia dovrà versare circa 200mila euro per integrazione dei sussidi disposti in misura ridotta”. Il quotidiano spiega che la delibera regionale prevedeva diverse componenti. Una di queste era il cosiddetto “sostegno al reddito”, un beneficio riservato agli studenti delle scuole che non applicavano una retta, in poche parole gli istituti pubblici: la somma oscillava tra 60 e 290 euro. Dall’altra parte, c’era anche la “integrazione al reddito“, destinata agli alunni delle scuole che chiedevano una quota di iscrizione, in sostanza gli istituti privati: in questo caso, la cifra si attestava tra i 400 e i 950 euro. Nella primavera del 2013 i genitori di due ragazze, che frequentavano due istituti superiori statali a Milano, hanno tentato inutilmente di accedere al contributo dell’integrazione al reddito. E una volta constatata l’impossibilità di ottenere il beneficio, hanno portato in tribunale la Regione. Il Tar della Lombardia ha dato loro ragione, annullando la delibera regionale nei punti incriminati. Ma il Pirellone ha fatto ricorso al Consiglio di Stato, che però, il 28 aprile 2015, ha confermato la sentenza di primo grado “in relazione alla disparità di trattamento tra la componente ‘integrazione al reddito’ (…) e il beneficio definito come ‘sostegno al reddito'”. Quello del finanziamento alle scuole paritarie è un tasto sul quale il Governo continua a battere – chiaramente, per ragioni di consenso elettorale – e, infatti, anche durante l’esame del d.d.l. Giannini, da parte della VII commissione al Senato, resta fermo l’orientamento per cui: “… Non verranno toccate le detrazioni per le rette alle scuole paritarie. Con grande sollievo per le cattoliche e le private”. (Il Messaggero, 08/06/2015).
° Emendamenti depositati dall’ANIEF al Senato, lo scorso 28 maggio (d.d.l. n.1934 artt. 14 e 15)
Il presidente Pacifico li ha presentati ai membri degli Uffici di Presidenza congiunti, delle VII commissioni di Palazzo Madama e Montecitorio. Con questa scheda, riportiamo gli emendamenti agli artt.14 e 15, messi a fronte dei corrispettivi articoli d.d.l. n.1934.
-• Emendamento Anief: all’articolo 14 (Limite della durata dei contratti di lavoro a tempo determinato e fondo per il risarcimento) al comma 2 aggiungere in fine le parole: Trascorso tale termine danno luogo all’assunzione a tempo indeterminato del personale oggetto della proposta di assunzione. Per le relative variazioni di bilancio si attinge al fondo di cui al comma successivo.
Testo governativo. Il comma 2 recita: “Nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca è istituito un fondo per i pagamenti in ese-cuzione di provvedimenti giurisdizionali aventi ad oggetto il risarcimento dei danni conseguenti alla reiterazione di contratti a termine per una durata complessiva superiore a trentasei mesi, anche non continuativi, su posti vacanti e disponibili, con la do-tazione di euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016”. Questa è la presentazione fatta dall’Ufficio ricerche sulle questioni istituzionali, sulla giustizia e sulla cultura: “Il comma 2 dell’art.14 istituisce un Fondo per i pagamenti in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali aventi ad oggetto il risarcimento dei danni conseguenti alla reiterazione di contratti a termine per una durata complessiva superiore a trentasei mesi, anche non continuativi, su posti vacanti e disponibili, con la dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016”. (Classif. n.216/2015 - Senato).
-• Emendamento Anief: all’articolo 15 Nel titolo, dopo la parola “pubbliche” inserire le seguenti parole: Personale in servizio ex quota 96
Testo governativo. L’Art.15 è rubricato col titolo: “Personale scolastico in posizione di comando,distacco, fuori ruolo o utilizzato presso altre amministrazioni pubbliche”.
•- Emendamenti Anief: all’art.15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente 2-bis: E’ confermato per l’a.s. 2015/2016 e successivi, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, il contingente dei docenti in servizio presso gli ambiti territoriali degli uffici scolastici regionali con incarico di coordinamento e organizzazione periferica del servizio di educazione fisica anche per la realizzazione degli obiettivi previsti dall’articolo 2, comma 3, lettera g). Il docente è collocato in esonero dall’insegnamento ed è collocato nell’organico provinciale dell’autonomia per il triennio. Aggiungere, poi, il seguente 2-ter: All’articolo 307 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dall’articolo 1, comma 328 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo le parole “può avvalersi” inserire le seguenti: “per ciascun ambito territoriale”. Aggiungere, in fine, il seguente 2-quater: All'alinea del comma 14 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «ad applicarsi» sono inserite le seguenti: «al personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni».
Testo governativo. Il comma 2 recita: “Il contingente di 300 posti di docenti e dirigenti scolastici assegnati presso il Mini-stero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ai sensi dell’articolo 26, comma 8, primo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, è confermato per l’anno scolastico 2015/ 2016, in deroga al limite numerico di cui al medesimo primo periodo”.