° E’ imminente la nomina dei nuovi direttori generali: sette presso il MIUR e 14 negli UU.SS.RR.
Si tratta di un passaggio della massima importanza nel contesto dello sforzo che il governo intende fare nel rivalutare la Scuola. A parere nostro è anche l’occasione perché in questi posti di responsabilità giunga chi ha esperienza diretta e protratta di servizio nelle scuole
° I criteri di valutazione degli alunni, nell’agenda di settembre degli organi collegiali
A inizio settembre gli insegnanti sono impegnati nei numerosi adempimenti di inizio anno e accolgono nelle scuole i nuovi colleghi; nel Collegio dei docenti, nei Dipartimenti disciplinari e nei Consigli di classe non dovrebbero trascurare il confronto docimologico per pervenire, se possibile, a criteri ponderati di valutazione degli alunni. Riportiamo qualche elemento di normativa
° E’ imminente la nomina dei nuovi direttori generali: sette presso il MIUR e 14 negli UU.SS.RR.
Si tratta di un passaggio della massima importanza nel contesto dello sforzo che il governo intende fare nel rivalutare la Scuola.
E’ evidente il rallentamento dell’attività amministrativa che si è registrato in queste ultime settimane; perfino questa rubrica di aggiornamento ne risente indirettamente per il poco materiale che il convento passa (atti amministrativi, atti politici, disposizioni nell’imminenza dell’inizio dell’anno scolastico). Il fatto è che dallo scorso 29 luglio i vertici ministeriali operano in prorogatio o mediante sostituzioni temporanee nei posti di maggiore responsabilità. Speedy Renzi non mancherà di sollecitare nomine funzionali al suo disegno di “riforma” del sistema Scuola. Cogliamo l’occasione per una considerazione elementare: A parere nostro è anche l’occasione perché in questi posti di responsabilità giunga chi ha esperienza diretta e protratta di servizio nelle scuole. Se la “riforma” atterrà alle strutture edili, ai bilanci e alle reti informatiche, il MIUR potrà fare a meno di gente che abbia esperienza di Scuola, se invece si vorrà mettere al centro il progetto culturale, i nuovi responsabili dovranno avere nel curriculum qualità culturale, esperienza educativa, esperienza direttiva sul campo.
° I criteri di valutazione degli alunni, nell’agenda di settembre degli organi collegiali
Da inizio settembre gli insegnanti si rincontrano per i numerosi adempimenti di inizio a.s. nelle scuole e accolgono i nuovi colleghi. Nel Collegio dei docenti, nei dipartimenti disciplinari e nei consigli di classe non dovrebbe essere trascurato il confronto docimologico, per pervenire, se possibile, a criteri ponderati di valutazione degli alunni. Sappiamo che la valutazione è la crux desperationis del rapporto educativo, in quanto può incrinare il feeling tra docente e studenti (e loro famiglie); d’altra parte, una percentuale di imprecisione è intrinseca nella valutazione scolastica.
Nelle scuole del Trentino gli insegnanti si limitano alla valutazione dei bambini, fino alla quarta elementare, con una notazione qual è “sufficiente”, “buono”, ecc…, per area di apprendimento, e fino alla terza media non si attribuiscono voti; alle superiori, in pagella non attribuiscono meno di 4. Senza entrare nel tema generale, ci limitiamo qui alla semplice considerazione che, essendo le valutazioni condizionate dai convincimenti pedagogici dei docenti, in classi parallele possono essere applicati criteri molto differenti di valutazione degli alunni. Non è rara l’esperienza di alunni che, valutati in modo negativo dagli insegnanti, chiedano di passare ad altro corso anche della stessa scuola e in breve ottengano valutazioni molto differenti; tale esperienza è vissuta come una ingiustizia ed ha effetti diseducativi deludendo le aspettative, in particolare, degli adolescenti (per lo più, sono molto sensibili ai giudizi degli adulti, e si attendono che abbiano massima obiettività). Il problema della difformità dei criteri docimologici all’interno di una stessa scuola si può risolvere attraverso il confronto in seno ai dipartimenti disciplinari e, se possibile, adottando tecniche docimologiche c.d. di “moderazione” (si tratta di procedure che rendono confrontabili le valutazioni dei singoli docenti) che minimizzino gli eccessi di severità e quelli di generosità nelle valutazioni. La scelta degli strumenti di valutazione è demandata all’autonomia professionale dei docenti che le scuole coordinano esercitando l’autonomia didattica e con riferimento agli strumenti previsti per ciascun insegnamento (prove scritte strutturate e non, orali, pratiche, multimediali, laboratoriali, documentali, pratiche, grafiche) con modalità idonee ad accertare competenze, conoscenze e abilità.
Secondo la vigente normativa, l’onere e la responsabilità della valutazione degli alunni è del Consiglio di classe che, presi a riferimento i criteri formulati e approvati dal Collegio dei docenti, li adatta allo specifico della classe deliberando a maggioranza. Il D.P.R. n.275 - 8 marzo 1999, all’art. 4 comma 4, stabilisce che le scuole:“Individuano inoltre le modalità e i criteri di valutazione degli alunni nel rispetto della normativa nazionale ed i criteri per la valutazione periodica dei risultati conseguiti dalle istituzioni scolastiche rispetto agli obiettivi prefissati” (nel POF). E al comma 6, stabilisce: “I criteri per il riconoscimento dei crediti e per il recupero dei debiti scolastici riferiti ai percorsi dei singoli alunni sono individuati dalle istituzioni scolastiche avuto riguardo agli obiettivi specifici di apprendimento…”. Opportunamente, i dd.ss. sono soliti convogliare nell’o.d.g. delle sedute collegiali le proposte dei Consigli di classe. Il D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009, all’art.1 stabilisce: “Il collegio dei docenti definisce modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità e trasparenza della valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento. Detti criteri e modalità fanno parte integrante del piano dell’offerta formativa”. Altrettanto esplicita di funzioni del Collegio è l’art.72 c del D.lgs. n.297, 16 aprile 1994, secondo cui il Collegio “delibera, ai fini della valutazione degli alunni e unitamente per tutte le classi, la suddivisione dell'anno scolastico in due o tre periodi”. Circa i criteri docimologici da adottarsi da parte delle istituzioni scolastiche che abbiano deliberato quote di autonomia curricolare, la C.M. n.94, 18.10.2011 prevede: “Nel caso in cui le istituzioni scolastiche utilizzino le quote di autonomia previste dai regolamenti di riordino dei licei (art. 10, comma 1, lett. c) D.P.R. 89/10), dei tecnici (art. 5, comma 3, lett. a) D.P.R. 88/10) e dei professionali (art. 5, comma 3, lett. a) D.P.R. 87/10) per introdurre nuove discipline curricolari, le relative modalità di valutazione e di espressione del voto in sede di scrutinio intermedio sono demandate alle singole istituzioni scolastiche”.