A sostenerlo è l’Anief, nel giorno della ripresa del confronto tra amministrazione e sindacati sui mai superati problemi relativi alle classi concorsuali: analizzando la tabella A del D.P.R. n. 19 del febbraio scorso, contenente gli insegnamenti delle discipline teoriche, e la tabella B, che riassume le classi concorsuali di tecnico-pratiche, sono infatti emerse una serie di problematiche mai individuate e sanate. Alcune anomalie sono state segnalate al Tar che ha di fatto dato ragione ai ricorrenti, con una serie di ordinanze (6141/16) e sentenze (10562/16, 10563/16, 10564/16) che sollecitano il Miur a fornire delucidazioni. Rischia di finire in tribunale pure il problema sorto per la A023, (alloglotti): il Concorso a cattedre 2016 ha decretato oltre 500 vincitori che, in molti casi, non possono essere assunti perché gli uffici scolastici non hanno ancora inserito la nuova materia in organico di diritto.
Marcello Pacifico (Anief-Cisal): siamo sempre più convinti che l’accorpamento di diverse classi di concorso risponda all’esigenza di facilitare il Miur nel collocare i docenti in modo più agevole sui posti vacanti, spianando la strada ai processi di mobilità coatta, spesso pure su discipline in cui i docenti non sono sempre ferrati. La filosofia, probabilmente, è la stessa che ha portato il Miur a creare i docenti “potenziatori”, per poi spesso utilizzarli come tappabuchi. Dopo otto anni di attesa, decine di bozze e rinvii, non pensavamo di ritrovarci ancora in questa situazione: vi sono, poi, molte classi di concorso senza più docenti in graduatoria, così come rimane da sanare il problema dei tanti posti da collocare negli organici di diritto e non più in quelli di fatto. Tutte problematiche che la revisione finale delle tabelle coi nuovi codici potrebbe agevolare.
È un segnale decisamente positivo quello che è giunto oggi dal Miur a proposito della volontà di trovare una soluzione alle nuove classi di concorso dei docenti della scuola pubblica: l’amministrazione sa bene che la maggior parte degli errori presenti nel D.P.R. n. 19 del 14 febbraio 2016 deriva dall’accorpamento eccessivo di alcuni insegnamenti. A sostenerlo è l’Anief, nel giorno della ripresa del confronto tra amministrazione scolastica e sindacati sui mai superati problemi relativi alle nuove classi concorsuali, che mettono in dubbio la loro introduzione anche per il prossimo anno scolastico.
La giovane organizzazione sindacale, di fondo, non è contraria agli accorpamenti delle classi di concorso ma solo laddove siano attuati con criteri logici. In più di un caso, invece, il Ministero dell’Istruzione ha cercato di uniformare abilitazioni tutt’altro che affini: un docente di Informatica, ad esempio, non ha le conoscenze universitarie (avendo svolto quasi sempre solo un solo esame specifico) e competenze didattiche (trattandosi di programmi diversi) di un collega di Elettrotecnica.
Analizzando la tabella A del D.P.R. n. 19 del febbraio scorso, contenente gli insegnamenti delle discipline teoriche, e la tabella B, che riassume tutte le classi concorsuali di carattere tecnico-pratico, sono infatti emerse una serie di problematiche solo in parte individuate e sanate. Le incongruenze, riportate dalla stampa specializzata, riguardano le nuove classi di concorso A-23 (Lingua italiana per discenti di lingua straniera), A/25 (Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado), A-36 (Scienze e tecnologie della logistica), A-41 (Informatica), B-16 (Laboratori di scienze e tecnologie informatiche), B-19 (Laboratori di servizi di ricettività alberghiera). Problemi sono stati riscontrati pure per gli insegnamenti specializzati dei licei coreutici.
Dall’ufficio studi Anief sono state, inoltre, ravvisate delle incongruenze nelle tabelle ministeriali: non si comprende per quale motivo gli abilitati classe ex 51/A non possano insegnare negli istituti tecnici e professionali, al pari di coloro che saranno ammessi all’istituenda A-12, visto che nella formazione accademica e specializzante hanno la storia e la geografia. C’è da capire, inoltre, perché il prerequisito Linguistica generale sia previsto per la istituenda classe A-22, ma non per la istituenda classe A/12; nascono, poi, delle perplessità relative ai prerequisiti della istituenda nuova classe A-23, per la quale si richiede la lingua e letteratura latina (non richieste nel caso della istituenda A-12).
Alcuni casi anomali sono stati segnalati ai giudici, con il Tar che ha di fatto dato ragione ai ricorrenti attraverso una serie di ordinanze (6141/16) e sentenze (10562/16, 10563/16, 10564/16) che sollecitano il Miur a fornire adeguate delucidazioni (dando quindi credito, in tal modo, alle doglianze di chi ha presentato ricorso per gli accorpamenti anomali). Nel caso di altre sentenze (11177/16 e 11178/16), il Tribunale amministrativo regionale ha dato ragione ai ricorrenti che contestavano la Circolare Miur del 2015 che disponeva la corrispondenza della classe di concorso A051 alla A052 per le discipline Italiano, Latino, Storia e Geografia del biennio ginnasiale, senza assicurare un’equilibrata assegnazione dei posti alla alla classe concorsuale 052. Il Tar ha, pertanto, dato ragione ai ricorrenti, entrando nel merito perché ha sostenuto, dopo l’esame del caso, che per gli accorpamenti sarebbe dovuto servire un regolamento ad hoc: ciò che è poi stato prodotto ma che, a distanza di quasi un anno, presenta ancora diversi bug da sanare.
Va, infine, trovata una soluzione immediata per il problema sorto per la nuova classe di concorso A023, “Lingua italiana per discenti di lingua straniera” (alloglotti). Con la revisione degli insegnamenti nella scuola pubblica, la sua istituzione è stata introdotta per soddisfare, giustamente, precise finalità di insegnamento di Italiano L2: il concorso a cattedre del 2016 (su 63.712 posti complessivi) ha decretato più di 500 vincitori che, nella maggioranza dei casi, non possono essere assunti, perché diversi uffici scolastici non hanno ancora inserito la nuova materia nell’organico di diritto. In questo modo, i vincitori del ‘concorsone’ sono stati “congelati” almeno un anno. Se la mancanza di disponibilità della classe di concorso in organico di diritto dovesse, poi, perdurare per un altro biennio, tali vincitori avranno superato un concorso senza però mai entrare in ruolo: qualora il caso non si risolva, è chiaro che l’Anief lo porterà in tribunale.
“Anche alla luce di questi errori - continua Pacifico - siamo sempre più convinti che l’accorpamento di diverse classi di concorso risponda all’esigenza di facilitare il Miur nel collocare il personale docente in modo più agevole sui posti vacanti, spianando la strada ai processi di mobilità coatta, spesso pure su discipline in cui i docenti non sono sempre ferrati. La filosofia, probabilmente, è la stessa che ha portato il Ministero dell’Istruzione a creare dei docenti “potenziatori”, per poi utilizzarli come tappabuchi”.
“L’amministrazione – continua Pacifico - ci deve, inoltre, ancora spiegare per quale motivo nell’ultimo triennio siano stati attivati dei corsi abilitanti per quasi 100mila docenti con le vecchie regole – attraverso i Tfa, i Pas e le Scienze della formazione primaria e all’estero – e ora, invece, si chieda agli stessi di insegnare programmi nemmeno simili. Francamente, dopo otto anni di attesa, decine di bozze e rinvii per definire le nuove classi di concorso, non ci aspettavamo di ritrovarci ancora in questa situazione. Anche perché – conclude il sindacalista Anief-Cisal – ci sono molte classi di concorso senza più docenti in graduatoria, così come rimane da sanare il problema dei tanti posti, decine di migliaia, da collocare negli organici di diritto e non più in quelli di fatto. Tutte problematiche che la revisione definitiva delle tabelle con i nuovi codici potrebbe agevolare”.
Per approfondimenti:
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