Solo diverse mansioni, che nella fattispecie non sussistono, giustificherebbero un diverso trattamento. Lo ha stabilito la sezione lavoro della Suprema Corte, attraverso una ordinanza emessa il 1° agosto scorso, la n. 19136, che nei fatti conferma la sentenza della Corte di Appello di Torino la quale affermava che la nota clausola 4, in quanto precisa ed incondizionata, prevale sul diritto interno laddove la natura, la durata e la frequenza delle prestazioni lavorative non differiscono, in fatto, da quelle del personale assunto a tempo indeterminato. Per i giudici della Corte, dunque, il legislatore e la giustizia italiana non possono ignorare le indicazioni provenienti da Lussemburgo. Bocciata la linea del Miur che ora dovrà pagare cospicui risarcimenti ai tanti precari discriminati. La Cassazione, in definitiva, conferma la linea dell’Anief: i lavoratori a tempo determinato, i docenti come gli Ata, hanno i medesimi diritti: non solo a livello stipendiali, scatti automatici compresi, ma anche a livello di permessi, ferie, mesi estivi e altro ancora.
Marcello Pacifico (Anief-Cisal): È un concetto imprescindibile, che deve assolutamente entrare in modo netto e chiaro nel prossimo contratto di lavoro della categoria scolastica. Non farlo, significherebbe sottoscrivere un contratto nullo, perché facilmente impugnabile in tribunale, con sempre più probabili soccombenze dell’amministrazione, condannata a risarcimenti anche importanti a favore del personale ricorrente. Come del resto accade sempre più frequentemente. A parte il fatto che la modifica potrebbe essere realizzata come integrazione a quello già vigente, come sindacato autonomo diffidiamo le organizzazioni rappresentative che nelle prossime settimane saranno chiamate a sottoscrivere il nuovo contratto nazionale di lavoro. Il tempo delle discriminazioni è finito. Anche la Ministra Valeria Fedeli sembra averne preso coscienza. Le condizioni per farlo, quindi, ci sono tutte. Noi vigileremo e nel frattempo continueremo le nostre battaglie in tribunale.
Per questi motivi, Anief prosegue i ricorsi gratuiti per attribuire il conferimento dell’indennità di vacanza contrattuale nel periodo 2008-2018. Si ricorda che la violazione della normativa comunitaria riguarda anche la mancata stabilizzazione: si può quindi decidere diricorrere in tribunale per ottenere scatti di anzianità, il pagamento dei mesi estivi e adeguati risarcimenti. Ai ricorsi sono interessati pure i lavoratori di ruolo.
Per la Cassazione non c’è alcuna differenza tra un docente precario e uno di ruolo: entrambi hanno diritto allo stesso trattamento, stipendiale e non solo. Solo diverse mansioni, che nella fattispecie non sussistono, giustificherebbero un diverso trattamento. La sezione lavoro della Suprema Corte ha espresso il concetto attraverso una ordinanza emessa il 1° agosto scorso, la n. 19136, che nei fatti conferma la sentenza della Corte di Appello di Torino la quale - scrive oggi Orizzonte Scuola - affermava che la nota clausola 4, in quanto precisa ed incondizionata, prevale sul diritto interno laddove la natura, la durata e la frequenza delle prestazioni lavorative non differiscono, in fatto, da quelle del personale assunto a tempo indeterminato; ciò in particolare si verifica nelle ipotesi delle supplenze annuali o di quelle a queste parificate. Viene sconfessata, quindi, la linea del Ministero dell’Istruzione che ora dovrà pagare cospicui risarcimenti ai tanti precari discriminati.
Nella sentenza, i giudici, “rilevano che l’obbligo posto a carico degli Stati membri di assicurare al lavoratore a tempo determinato condizioni di impiego che non siano meno favorevoli rispetto a quelle riservate all’assunto a tempo indeterminato comparabile, sussiste, quindi, a prescindere dalla legittimità del termine apposto al contratto, giacchè detto obbligo è attuazione, nell’ambito della disciplina del rapporto a termine, del principio della parità di trattamento e del divieto di discriminazione che costituiscono norme di diritto sociale dell’Unione di particolare importanza, di cui ogni lavoratore deve usufruire in quanto prescrizioni minime di tutela (Corte di Giustizia 9.7.2015, causa C-177/14)”.
La Cassazione ha ribadito, quindi, quanto espresso dalla Corte di Giustizia europea, ovvero “che le maggiorazioni retributive che derivano dalla anzianità di servizio del lavoratore costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata) e che a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevando la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da clementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate”.
Per i giudici della Corte, dunque, il legislatore e la giustizia italiana non possono ignorare le indicazioni provenienti da Lussemburgo: “l’interpretazione delle norme eurounitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale”. Pertanto, la linea oppositiva del Miur non ha motivo di esistere: “La Cassazione rileva anche che il Ministero, pur affermando l’esistenza di condizioni oggettive a suo dire idonee a giustificare la diversità di trattamento, ha fatto leva su circostanze che prescindono dalle caratteristiche intrinseche delle mansioni e delle funzioni esercitate, le quali sole potrebbero legittimare la disparità, insistendo, infatti, sulla natura non di ruolo del rapporto di impiego e sulla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, ossia su ragioni oggettive che legittimano il ricorso al contratto a tempo determinato e che rilevano ai sensi della clausola 5 dell’Accordo Quadro, da non confondere, per quanto sopra si è già detto, con le ragioni richiamate nella clausola 4”.
La Cassazione, in definitiva, conferma senza indugi la linea dell’Anief: i lavoratori a tempo determinato, i docenti come gli Ata, hanno i medesimi diritti: non solo a livello stipendiali, scatti automatici compresi, ma anche a livello di permessi, ferie, mesi estivi e altro ancora. “È un concetto imprescindibile – commenta Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal – che deve assolutamente entrare in modo netto e chiaro nel prossimo contratto di lavoro della categoria scolastica. Non farlo, significherebbe sottoscrivere un contratto nullo, perché facilmente impugnabile in tribunale, con sempre più probabili soccombenze dell’amministrazione, condannata a risarcimenti anche importanti a favore del personale ricorrente. Come del resto accade sempre più frequentemente, visto l’alto numero di giudici che hanno dato ragione all’Anief proprio su questo genere di cause lavorative”.
“A parte il fatto che la modifica potrebbe essere tranquillamente realizzata come integrazione a quello già vigente, come sindacato autonomo – continua Pacifico – diffidiamo le organizzazioni rappresentative che nelle prossime settimane sono chiamate a sottoscrivere il nuovo contratto nazionale: uno dei punti centrali, oltre che l’allineamento degli stipendi all’inflazione e un incremento adeguato che dovrebbe portare nelle buste paga non meno di 210-220 euro al mese, è una vera equiparazione tra dipendenti della scuola precari e di ruolo. Il tempo delle discriminazioni è finito. Anche la Ministra Valeria Fedeli sembra averne preso coscienza. Le condizioni per farlo, quindi, ci sono tutte. Noi vigileremo e nel frattempo – conclude il sindacalista - continueremo le nostre battaglie in tribunale”.
Anief prosegue i ricorsi gratuiti per attribuire il conferimento dell’indennità di vacanza contrattuale nel periodo 2008-2018. Si ricorda che la violazione della normativa comunitaria riguarda anche la mancata stabilizzazione: si può quindi decidere diricorrere in tribunale per ottenere scatti di anzianità, il pagamento dei mesi estivi e adeguati risarcimenti. Ai ricorsi sono interessati pure i lavoratori di ruolo.
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