Per coprire l’indennità non assegnata nel periodo di mancato rinnovo contrattuale occorreva incrementare lo stipendio di oltre il doppio di quanto previsto dal 1° gennaio 2018. Questo significa che gli 85 euro di aumento stabilito un anno fa sono pari a meno della metà di quello che spetta veramente ai dipendenti pubblici. Ai quali, dunque, andrebbero corrisposti 170 euro medi lordi. Più altrettanti di vero e proprio aumento. Inoltre, sempre dalla Relazione tecnica al disegno di legge, risulta che gli aumenti riguardano solo i dipendenti pubblici e non l’area dirigenziale, per la quale sono previsti finanziamenti, sempre utili all’incremento di stipendio, attraverso capitoli a parte.
Marcello Pacifico (Anief-Cisal): Al personale della pubblica amministrazione dovrebbero essere assegnati 340 euro lordi, pari a circa 200 euro medi netti a lavoratore. Più gli arretrati, che vanno conteggiati da settembre 2015, come indicato da una puntuale sentenza della Corte Costituzionale e non, come intende fare il Governo, da gennaio 2016, peraltro attraverso l’assegnazione di una tantum miserevole di 14 euro al mese. Così per quasi due anni e mezzo, gli aumenti effettivi, considerando il quadrimestre 2015 cancellato, saranno inferiori agli 8 euro netti. Ecco perché, a queste condizioni improponibili, è meglio non sottoscrivere alcun contratto e diffidiamo le organizzazioni sindacali rappresentative, che siedono ai tavoli contrattuali, a farlo.
Il giovane sindacato insiste nell’invitare il personale a presentare in massa richieste di risarcimento per recuperare il 7% dello stipendio da settembre 2015, come già confermato dalla Consulta. Tutti i dipendenti interessati possono utilizzare i modelli di diffida per ancorare almeno lo stipendio al 50% della spinta inflattiva, come previsto dall’articolo 36 della Costituzione.
Gli aumenti stanziati nelle ultime due Leggi di Stabilità ed in quella in questi giorni allo studio delle Commissioni di competenza del Senato, il disegno di legge n. 2960, non coprono nemmeno l’indennità di vacanza contrattuale, sottratta illegittimamente da diversi anni ai dipendenti pubblici. Da un’analisi dettagliata della Relazione tecnica annessa al ddl, in rifermento all’articolo 58 incentrato sull’invarianza di spesa, risulta infatti che gli aumenti previsti dal Governo serviranno ad innalzare lo stipendio dei lavoratori statali appena dello 0,38% nel 2016, solo dell’1,09% nell’anno in corso e del 3,48% nel prossimo.
Anche quest’ultimo incremento, ammesso che arrivi per tutti, da applicare dal 1° gennaio 2018, è largamente insufficiente: perché per coprire l’indennità non assegnata nel periodo di mancato rinnovo contrattuale occorre incrementare lo stipendio del 7%, quindi oltre il doppio di quanto previsto dall’Esecutivo. Inoltre, sempre dalla Relazione tecnica al disegno di legge, risulta che gli aumenti riguardano solo i dipendenti pubblici (pari a circa 2 milioni e 700 mila unità) e non l’area dirigenziale, per la quale sono previsti finanziamenti, sempre utili all’incremento di stipendio, attraverso capitoli a parte.
Questo significa che gli 85 euro di aumento stabilito un anno fa sono pari a meno della metà di quello che spetta veramente ai dipendenti pubblici. Ai quali, dunque, andrebbero corrisposti 170 euro medi lordi. Più altrettanti di vero e proprio aumento: perché un rinnovo di contratto non può di certo contenere soltanto la copertura, peraltro dimezzata, della sola indennità di vacanza contrattuale.
“Al personale della pubblica amministrazione – spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal – andrebbero quindi assegnati 340 euro lordi, pari a circa 200 euro medi netti a lavoratore. Più gli arretrati che vanno conteggiati da settembre 2015, come indicato da una puntuale sentenza della Corte Costituzionale e non, come intende fare il Governo, da gennaio 2016, peraltro attraverso l’assegnazione di una tantum miserevole di 14 euro al mese. Così per quasi due anni e mezzo, gli aumenti effettivi, considerando il quadrimestre 2015 cancellato, saranno inferiori agli 8 euro netti”.
“Ecco perché, a queste condizioni improponibili, è meglio non sottoscrivere alcun contratto e diffidiamo le organizzazioni sindacali rappresentative, che siedono ai tavoli contrattuali, a farlo. Di questo siamo certi, e per tale motivo da mesi riteniamo fondamentale chiedere il parere sulla questione dei dipendenti della scuola, attraverso un apposito referendum”, conclude il rappresentante Anief-Cisal.
Nel frattempo, Anief continua a percorrere tutte le strade possibili e a sua disposizione per opporsi all’ennesima prospettiva a svantaggio dei lavoratori che operano negli istituti scolastici: a breve, presenterà una serie di emendamenti alla Legge di Stabilità, anche sulle assegnazioni dei fondi pubblici, finalizzati ad ancorare da subito gli stipendi al 50 per cento dell'aumento del costo dell'inflazione registrata dal 2008 a partire dal settembre 2015, oltre a prevedere aumenti degni di questo nome. Inoltre, il giovane sindacato insiste nell’invitare il personale a presentare in massa richieste di risarcimento per recuperare il 7% dello stipendio da settembre 2015, come già confermato dalla Consulta. Tutti i dipendenti interessati, possono utilizzare i modelli di diffida per ancorare almeno lo stipendio al 50% della spinta inflattiva, come previsto dall’articolo 36 della Costituzione. È possibile anche pre-aderire direttamente al ricorso.
PER APPROFONDIMENTI:
DDL 2960 già approvato dal CDM e presentato al Senato il 29 ottobre 2017: Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020
Art. 58.
(Politiche invariate)
1. Per il triennio 2016-2018 gli oneri posti a carico del bilancio statale, in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico sono complessivamente determinati in 300 milioni di euro per l'anno 2016, in 900 milioni di euro per l'anno 2017 e in 2.850 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.
2. Le somme di cui al comma 1, comprensive degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
3. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2016-2018, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001.
4. Le disposizioni recate dal comma 3 si applicano anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.
5. In relazione alla stipula definitiva dei contratti collettivi nazionali di lavoro di comparto, le somme iscritte nel conto dei residui passivi del bilancio dello Stato destinate alla contrattazione collettiva del personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e ai miglioramenti economici del personale dipendente delle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno in cui ne è prevista l'erogazione e sono corrispondentemente iscritte, per i medesimi importi, in termini di competenza e cassa sui capitoli degli stati di previsione della spesa dei Ministeri interessati per il pagamento degli arretrati contrattuali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
6. All'articolo 64 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole: «ed il regolare avvio delle stesse nell'anno scolastico 2017/2018» sono sostituite dalle seguenti: «e garantire il regolare svolgimento delle attività per gli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019» e le parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2019»;
b) al comma 3, primo periodo, le parole: «il regolare svolgimento delle attività didattiche nell'anno scolastico 2017/2018» sono sostituite dalle seguenti: «il regolare svolgimento delle attività didattiche degli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019»;
c) al comma 4, dopo le parole: «64 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2017» sono aggiunte le seguenti: «, 192 milioni di euro per l'esercizio 2018 e 96 milioni euro per l'anno 2019».
7. Al fine di assicurare, anche in relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e contrasto della criminalità e del terrorismo, la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonché di quelli previsti dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, è prorogato fino al 31 dicembre 2019, limitatamente ai servizi di vigilanza di siti e obiettivi sensibili, l'impiego di un contingente pari a 7.050 unità di personale delle Forze armate. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 123.000.000 per ciascuno degli anni 2018 e 2019, con specifica destinazione di euro 120.536.797 per il personale di cui al comma 74 e di euro 2.463.203 per il personale di cui al comma 75 dell'articolo 24 del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
8. Il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato a prorogare, per l'anno 2018, il regime convenzionale con il Centro di produzione S.p.a. ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224. A tal fine, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2018.
9. All'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «e di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2018» sono sostituite dalle seguenti: «, di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020». Conseguentemente all'elenco 1 allegato alla legge n. 190 del 2014 è aggiunta la seguente voce: «Altri lavori socialmente utili» con un importo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.
Tabella incrementi attuabili presentando il ricorso con Anief:
Anno |
Tasso al 50% Programmato Dal MEF |
Aumenti annuali Stipendio medio 1.500 euro |
Ratei Mensili |
2015 | +4,25% | 274,12€ | 63,75€ |
2016 | +4,26% | 865,58€ | 66,58€ |
2017 | +4,66% | 987,45€ | 75,95€ |
2018 | +5,51% | 1.227,02€ | 94,38€ |
Aumenti complessivi IVC dal 2016 |
3.354,17€ | ||
Recupero contrattuale 2016-2018 | 3.080,05€ | ||
Totale | 6.434,17€ |
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