Nel parere espresso i senatori chiedono di estendere la deroga sulle supplenze ‘brevi’ per il personale ATA, previste sinora solo per gli assistenti, anche ai collaboratori scolastici. Tra le aperture dei parlamentari ci sono anche le intenzioni di stabilizzare il personale dell’infanzia e di estenderne l’assunzione in organico potenziato, nonché di garantire l’adozione di un piano straordinario di assunzione dei ricercatori universitari e del personale AFAM, senza dimenticare di adeguare gli stipendi degli insegnanti alla media UE.
Sono giunte con estrema celerità le prime risposte dei senatori alle richieste emendative presentate da Anief e Udir al testo della Legge di Stabilità 2018, contenuto nel disegno di legge n. 2960: nel parere espresso, i senatori chiedono di estendere la deroga sulle supplenze ‘brevi’ per il personale ATA, previste finora solo per gli assistenti, anche ai collaboratori scolastici. Tra le aperture dei parlamentari ci sono anche le intenzioni di stabilizzare il personale dell’infanzia e di estenderne l’assunzione in organico potenziato, nonché di garantire l’adozione di un piano straordinario di assunzione dei ricercatori universitari e del personale AFAM, senza dimenticare di adeguare gli stipendi degli insegnanti alla media europea.
Ricordiamo che Anief e Udir avevano presentato - alle V e VII Commissione di Palazzo Madama - una serie di emendamenti, tendenti a centrare una serie di obiettivi: garantire quanto deciso dalla Corte Costituzionale in tema di liquidazioni; attuare la parità di trattamento del pubblico impiego rispetto al settore privato, estendere gli aumenti alla dirigenza pubblica, sbloccare l’indennità di vacanza contrattuale dal 1° settembre 2015, come indicato dalla Consulta. Inoltre, sempre le due giovani organizzazioni sindacali, avevano chiesto di modificare le norme sulla vigilanza dei minori al termine delle lezioni, favorire l’assunzione di ricercatori a tempo indeterminato e abolire la trattenuta Enam.
Legislatura 17ª - 7ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 399 del 08/11/2017
PER APPROFONDIMENTI:
RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA PER L'ANNO FINANZIARIO 2018 E PER IL TRIENNIO 2018-2020
(DISEGNO DI LEGGE N. 2960 - TABELLA 7)
La Commissione, esaminati lo stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno finanziario 2018, e per il triennio 2018-2020, nonché le corrispondenti parti della sezione I del medesimo disegno di legge;
valutate le norme di competenza contenute nella sezione I del disegno di legge di bilancio in materia di scuola, tra le quali:
· l'articolo 9, che incrementa la dotazione del Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore per consentire agli Istituti tecnici superiori (ITS) di aumentare l'offerta formativa e conseguentemente i soggetti in possesso di competenze abilitanti all'utilizzo degli strumenti avanzati di innovazione tecnologica correlati al processo Industria 4.0;
· l'articolo 16, che stabilisce l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali per i datori di lavoro che assumono, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tute le crescenti, entro sei mesi dall'acquisizione del titolo di studio: studenti che hanno svolto presso il medesimo datore di lavoro l'alternanza scuola-lavoro pari ad almeno il 30 per cento delle ore di alternanza previste dalla legge n. 107 del 2015, o pari ad almeno il 30 per cento del monte ore previsto dai percorsi di istruzione e formazione professionale, o pari almeno al 30 per cento del monte ore previsto dai percorsi degli Istituti tecnici superiori, o pari ad almeno il 30 per cento del monte ore previsto nei percorsi universitari; studenti che hanno svolto presso il medesimo datore di lavoro periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore e periodi di apprendistato in alta formazione;
· l'articolo 27, che incrementa di 2 milioni di euro a decorrere dal 2018 il Fondo sociale per occupazione e formazione per la promozione e il coordinamento delle politiche di formazione e delle azioni rivolte ai sistemi della formazione, della scuola e del lavoro, nonché per il cofinanziamento del programma Erasmus+ per l'ambito dell'istruzione e formazione professionale;
· l'articolo 53, che stanzia 37 milioni di euro per il 2018, 41 milioni di euro per il 2019 e 96 milioni di euro a decorrere dal 2020 da destinare alla contrattazione collettiva nazionale in aggiunta a quelle del Fondo unico nazionale per la retribuzione della posizione, fissa e variabile, e della retribuzione di risultato dei dirigenti scolastici, con lo scopo di eliminare progressivamente in sede contrattuale le differenze esistenti tra la retribuzione di posizione di parte fissa dei suddetti dirigenti e quella dei restanti dirigenti di seconda fascia del comparto Istruzione e ricerca;
· l'articolo 54, che ripristina la possibilità di conferire le supplenze brevi e saltuarie per la sostituzione degli assistenti amministrativi e tecnici assenti, dopo il trentesimo giorno di assenza in deroga all'articolo 1, comma 332, della legge n. 190 del 2014, prevede entro il 2018 un concorso pubblico per l'assunzione di direttori dei servizi generali e amministrativi (DSGA) e dispone la proroga all'anno scolastico 2020-2021 del termine entro il quale il personale fuori ruolo per i compiti connessi con l'attuazione dell'autonomia scolastica deve rientrare nei ruoli;
· l'articolo 58, che al comma 6 proroga le disposizioni sui servizi di pulizia e sugli altri servizi ausiliari, nonché sugli interventi di mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili adibiti a sede di istituzioni scolastiche ed educative statali, al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività fino all'anno scolastico 2018-2019;
· l'articolo 71, che al comma 10, stanzia un contributo complessivo pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2018 per i comuni o fusioni di comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti per finanziare interventi diretti, fra l'altro, alla messa in sicurezza degli istituti scolastici;
· l'articolo 72, comma 1, che assegna agli enti locali spazi finanziari nell'ambito dei patti di solidarietà nazionali per effettuare investimenti anche per interventi di edilizia scolastica;
esaminate le norme di competenza contenute nella sezione I del disegno di legge di bilancio in materia di università e ricerca, tra le quali:
· l'articolo 51, in base al quale viene costituito un Comitato di indirizzo per la meteorologia e la climatologia, del quale fanno parte anche un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e uno del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, nonchè l'Agenzia nazionale per la meteorologia e la climatologia "ItaliaMeteo", con sede a Bologna;
· l'articolo 55, che sostituisce il sistema della progressione stipendiale triennale dei professori universitari, previsto dalla legge n. 240 del 2010, con un sistema di progressione biennale, a partire dal 2018, con effetti economici a decorrere dal 2020, incrementando il Fondo per il finanziamento ordinario (FFO) di 80 milioni di euro per il 2020, 120 milioni di euro per il 2021 e 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022;
· l'articolo 56, relativo all'assunzione di circa 1.600 nuovi ricercatori nell'università e nella ricerca, per le quali si incrementa il FFO di 12 milioni di euro per il 2018 e 76,5 milioni di euro a decorrere dal 2019, e il Fondo ordinario per il finanziamento degli enti e delle istituzioni di ricerca (FOE) di 2 milioni di euro per il 2018 e 13,5 milioni di euro a decorrere dal 2019;
· l'articolo 57, che aumenta il Fondo integrativo statale (FIS) per la concessione di borse di studio di 10 milioni di euro a decorrere dal 2018, con lo scopo di integrare i fondi regionali destinati alla erogazione, in favore degli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, dei benefici in materia di diritto allo studio. La norma prevede poi un ulteriore incremento del FFO pari a 15 milioni di euro dal 2018 per adeguare l'importo delle borse concesse per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca;
· l'articolo 101, che autorizza la spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2018 in favore dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV);
esaminate, con riferimento alla seconda sezione, le autorizzazioni di spesa relative alle missioni di competenza del Ministero;
rilevato che nella Tabella 7 sono elencati anzitutto i principali indirizzi che il Ministero è chiamato a realizzare nel triennio 2018-2020 e le 10 priorità politiche per il 2018, definite nell'atto di indirizzo del 4 agosto 2017;
formula un rapporto favorevole con le seguenti osservazioni:
1. in merito all'articolo 54, comma 1, andrebbe specificato che la deroga opera solo rispetto all'articolo 1, comma 332, lettere a) e b), della legge n. 190 del 2014, in quanto dalla lettura della norma sembra permanere il divieto di conferimento di supplenze brevi al personale appartenente al profilo di collaboratore scolastico (articolo 1, comma 332, lettera c), della legge n. 190 del 2014);
2. relativamente all'articolo 55, si reputa necessario compensare, già nel 2018, la mancata corresponsione degli scatti stipendiali per il personale universitario non contrattualizzato nel quadriennio precedente;
3. quanto all'articolo 56, pur apprezzando le misure per l'assunzione dei ricercatori delle università e degli di ricerca, si reputa indispensabile superare l'ottica emergenziale introducendo una programmazione pluriennale nel reclutamento, onde restituire fiducia ai giovani ricercatori e rendere strutturale il ricambio generazionale;
4. si reputa necessario vincolare lo stanziamento di cui all'articolo 56 al cofinanziamento di pari entità da parte di università ed enti nell'ambito delle risorse e dei margini assunzionali già disponibili nei rispettivi bilanci, al fine di raddoppiare il numero di ricercatori assunti;
5. si sollecita la progressiva stabilizzazione del personale delle "sezioni primavera";
6. con riferimento alle scuole dell'infanzia, le quali non hanno beneficiato dell'organico di potenziamento, si sollecita l'introduzione della possibilità di chiamare docenti per le supplenze brevi, ovvero l'assegnazione di un organico di potenziamento;
7. si giudica essenziale prevedere una semplificazione normativa del sistema universitario, valorizzando l'autonomia degli atenei anche attraverso l'abolizione del sistema del Mercato elettronico della pubblica Amministrazione (MEPA) per gli acquisti inerenti le attività di ricerca;
8. tenuto conto dell'introduzione del costo standard per studente nel sistema universitario, si ritiene che esso, moltiplicato per il numero totale di studenti, possa costituire un criterio oggettivo per determinare il fabbisogno di un ateneo, a differenza di quanto accadeva prima con il criterio della spesa storica. La somma di tutti i fabbisogni consente quindi di stimare il fabbisogno dell'intero sistema universitario, che dovrebbe essere individuato proprio in occasione dei documenti di bilancio, onde essere confrontato con gli stanziamenti effettivi, come segnalato nel parere reso dalla 7a Commissione sul decreto-legge n. 91 del 2017 (A.S. n. 2860);
9. si ritiene che qualora gli atenei decidano di istituire il cosiddetto "numero chiuso" ai corsi di laurea per l'asserita mancanza di risorse, chiedano un parere al Ministero riguardo alle risorse e al rispetto dei criteri stabiliti dalla legge n. 264 del 1999;
10. si invita ad individuare tempestivamente, anche con provvedimenti di carattere normativo, nuovi criteri per la distribuzione delle risorse stanziate, che tengano conto delle esigenze di reclutamento dei singoli atenei o enti di ricerca;
11. si sollecita l'adeguamento degli stipendi degli insegnanti alla media europea, quanto meno per consentire loro di recuperare la perdita di potere d'acquisto rispetto ad altri comparti della pubblica Amministrazione;
nonché con le seguenti condizioni:
a) si ritiene essenziale ripristinare, anche per il 2018, il finanziamento per le scuole dell'infanzia paritarie pubbliche e private, che per il 2017 era pari a 50 milioni di euro;
b) si sollecita la previsione di risorse specifiche per la statizzazione degli istituti superiori musicali non statali e delle accademie non statali di belle arti e per il contestuale riordino del settore dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), in ossequio al percorso legislativo intrapreso dalla 7a Commissione attraverso i disegni di legge nn. 322 e abbinati.
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