La Nota prot. 2379 del 12 dicembre, applicativa dell'art. 19 bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito nella legge del 4 dicembre 2017, n. 172, sancisce l’uscita degli allievi dai locali scolastici anche al di sotto di una certa età, esonerando da ogni responsabilità il personale della scuola, a partire dal capo d’istituto, e il gestore del servizio di trasporto nelle fasi di salita e di discesa e nel tempo di sosta alle fermate. L’approvazione della norma era divenuta inevitabile dopo lo scalpore conseguito alla recente pronuncia della Cassazione che ha condannato un capo d’istituto e l’insegnante dell’ultima ora di lezione a seguito della morte di un alunno toscano subito dopo l’uscita dal suo istituto.
Marcello Pacifico (presidente Udir): La nostra azione è stata martellante ed efficace. Siamo sempre stati convinti della necessità di questo provvedimento: il personale non può prendersi delle responsabilità anche al di fuori delle mura scolastiche. In questo modo, si consentirà ai genitori di scegliere se andare o meno a riprendere a scuola i figli con meno di 14 anni. Sgravando le scuole, anche in presenza di un servizio di trasporto scolastico, da eventuali responsabilità penali derivanti da possibili incidenti o problemi sopraggiunti fuori dall’edificio scolastico. Perché, lo ribadiamo, la scuola non è un albergo e la ‘culpa in vigilando’ vale solo in orario didattico.
Da qualche giorno i dirigenti scolastici hanno qualche responsabilità in meno sul versante dell’uscita degli alunni da scuola: con la Nota prot. 2379 del 12 dicembre scorso, riguardante l'Uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici, applicativa dell'art. 19 bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito nella legge del 4 dicembre 2017, n. 172, è stata infatti finalmente sancita l’uscita autonoma degli alunni dai locali scolastici anche al di sotto dei 14 anni di età.
La disposizione prevede che si possa applicare alla responsabilità genitoriale la possibilità di autorizzare sia l’uscita autonoma dalla scuola dei minori, frequentanti la scuola media e il primo periodo della secondaria, sia il loro utilizzo autonomo dei mezzi di trasporto scolastici. In tal modo, si esonerano da ogni responsabilità il personale della scuola, a partire dal capo d’istituto, e il gestore del servizio di trasporto nelle fasi di salita e di discesa e nel tempo di sosta alle fermate. Una norma, del resto, inevitabile dopo lo scalpore conseguito alla recente pronuncia della Cassazione che ha condannato un capo d’istituto e l’insegnante dell’ultima ora di lezione a seguito della morte di un alunno toscano subito dopo l’uscita dal suo istituto.
L’Udir plaude alla decisione presa dai nostri governanti, poiché in linea con quanto espresso più volte per la sua attuazione. Anche nel disegno di legge n. 2960, con uno specifico emendamento (il 53.019) presentato in Senato attraverso il quale si chiedeva di dare la possibilità alle famiglie, “nell’ambito del grado di processo di autoresponsabilizzazione”, di “autorizzare i dirigenti scolastici a consentire l’uscita autonoma dei minori dai locali scolastici al termine dell’orario delle lezioni esonera anche il personale scolastico dalla responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza”.
“La nostra azione è stata martellante ed efficace. Siamo sempre stati convinti della necessità di questo provvedimento – ricorda Marcello Pacifico, presidente nazionale Udir e Anief – perché il personale non può prendersi delle responsabilità anche al di fuori delle mura scolastiche. In questo modo, si consentirà ai genitori di scegliere se andare o meno a riprendere a scuola i figli con meno di 14 anni. Sgravando le scuole, anche in presenza di un servizio di trasporto scolastico, da eventuali responsabilità penali derivanti da possibili incidenti o problemi sopraggiunti fuori dall’edificio scolastico. Perché, lo ribadiamo, la scuola non è un albergo e la ‘culpa in vigilando’ vale solo in orario didattico”.
La Nota prot. 2379 del 12 dicembre 2017 inviata ai dirigenti Miur e ai capi d’istituto:
Oggetto: Uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici – autorizzazione all’uscita autonoma.
L’art. 19 bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in legge 4 dicembre 2017, n. 172, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell'estinzione del reato per condotte riparatorie”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 5 dicembre u.s., ha previsto che i genitori, i tutori ed i soggetti affidatari dei minori di 14 anni, in considerazione dell’età, del grado di autonomia e dello specifico contesto, possano autorizzare le istituzioni scolastiche a consentirne l’uscita autonoma al termine dell’orario scolastico. La stessa norma ha stabilito che detta “autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all’obbligo di vigilanza”. La norma prevede, inoltre che analoga autorizzazione possa essere rilasciata dai genitori, dai tutori e dai soggetti affidatari agli enti locali gestori dei servizi di trasporto scolastico relativamente all’utilizzo autonomo del servizio da parte dei minori di 14 anni. Anche in questo caso, la norma prevede che detta autorizzazione esoneri dalla responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza “nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata al ritorno dalle attività scolastiche”. Nel trasmettere in allegato il testo della norma richiamata, si invitano le SS.LL. a garantirne la massima diffusione tra le istituzioni scolastiche. Si segnala che la citata legge 172/2017 è entrata in vigore il 6 dicembre 2017. Pertanto, a decorrere da tale data, le autorizzazioni eventualmente rilasciate dai genitori, dai tutori e dagli affidatari dei minori di 14 anni alle istituzioni scolastiche avranno efficacia per l’intero anno scolastico in corso, ferma restando la possibilità di revoca. Resta inteso che dette autorizzazioni dovranno essere rilasciate per ogni successivo anno scolastico.
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