Tra le proposte: utilizzo risorse RDC per salario minimo nei rinnovi contrattuali del pubblico impiego e per recupero IVC 2016-2018, estensione quota 100 alla data di conversione in legge, flessibilità tra età anagrafica e contributiva per requisiti minimi, esonero dalla Fornero per il personale scolastico, estensione carattere gravoso a tutti i docenti e della rateizzazione a 80 mila euro dell’onere dei contributi da riscatto e della platea del personale interessato (50 anni), limite dell’1,5% della tassazione dell’importo di finanziamento per la liquidazione ed estensione della detassazione TFS a 76 mila euro.
Il giovane sindacato è stato ricevuto in audizione (presenti Daniela Rosano e Chiara Cozzetto dell’Ufficio legislativo della Segreteria nazionale) dalla XI commissione Lavoro per proporre modifiche al decreto-legge n. 4 del 28 gennaio scorso, che apre per il prossimo triennio una “finestra” per andare in pensione a 59 anni con “Opzione Donna” e tutti a 62 anni. Alla luce della peculiare situazione dei lavoratori del comparto dell'istruzione e della ricerca, le proposte emendative prevedono:
- l’utilizzo delle risorse del reddito di cittadinanza anche per agganciare i nuovi aumenti contrattuali all’aumento del costo della vita, per il biennio 2019/2020 a fronte di quanto stanziato nella legge di stabilità e l’indennità di vacanza contrattuale al 50% dell’aumento del costo della vita, al netto degli aumenti contrattuali già definiti o da definire per il triennio 2016/2018;
- di consentire il pensionamento anticipato a chi matura i requisiti entro la data di conversione in legge del decreto, fermo restando per la scuola la possibilità di andare in pensione al 1° settembre se maturati entro il 31 agosto;
- di accedere a quota 100 “a prescindere dall’età anagrafica o dall’anzianità contributiva, calcolando esclusivamente la somma dei due indicatori”, così da poter andare in pensione anticipata anche con 40 anni di servizio e 60 anni di età;
- di far valere le disposizioni precedenti all’approvazione della riforma Fornero per tutto il personale della scuola visto il lavoro usurante;
- di allargare a scuola primaria e secondaria l’accesso ad Ape Social e a tutti l’agevolazione sui periodi non coperti da contribuzione;
- di estendere il riscatto agevolato della laurea passando dai 45 anni di età anagrafica a 50 anni;
- di rivedere a 76 mila il limite dell’importo di finanziamento generale ed individuale per la liquidazione del trattamento di fine servizio con una tassazione all’1.5%.
Marcello Pacifico (Anief): sono modifiche giuste per un testo che accogliamo con favore, dopo aver lottato per anni nei tribunali quanto già all’indomani della riforma Fornero chiedevamo attenzione per quota 96 del personale della scuola. Oggi il Governo si è finalmente accorto degli errori di una legge che ci aveva allontanati dall’Europa dove si va in pensione a 63 anni con il massimo dei contributi, che fu approvata per ragioni di cassa ma anche per coprire i tanti baby pensionamenti e privilegi avvenuti negli anni passati. La ratio degli emendamenti se condivisa dalla maggioranza giallo-verde non potrà che migliorare un testo che tanti aspettavano.
Gli emendamenti presentati dal giovane sindacato, dall’inizio del 2019 riconosciuto come rappresentativo anche dall’Aran, toccano più tipologie di personale. Si è chiesto, innanzitutto, di mettere mano all’articolo 12, al comma 1, prevedendo l’utilizzo delle risorse del reddito di cittadinanza anche per salario minimo nei rinnovi contrattuali del pubblico impiego: una necessità derivante dalle poche risorse degli aumenti contrattuali dei dipendenti e dei dirigenti del pubblico impiego previsti rispettivamente dell'1,3%, dello 0,35% e dello 0, 30% per il triennio 2019-2021, che non garantiscono l’allineamento dei salari al tasso d’inflazione. Anief ha chiesto, sempre attraverso i finanziamenti previsti dal reddito di cittadinanza, di recuperare, per lo stesso personale, la mancata assegnazione dell’indennità di vacanza contrattuale all’interno dei precedenti contratti, incrementando per il 2016 dello 0,1%, per il 2017 dello 0.6% e per il 2018 dello 0,5%. Ciò anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 178/2015 sullo sblocco dei contratti.
La delegazione Anief ha chiesto di consentire a tutti “la possibilità di presentare domanda entra la conversione in legge del presente decreto che potrebbe subire modificazioni durante l’esame del Parlamento”.
L’organizzazione sindacale ha poi chiesto che il personale della scuola possa accedere alla cosiddetta quota 100 “a prescindere dall’età anagrafica o dall’anzianità contributiva, calcolando esclusivamente la somma dei due indicatori”, facendo in questo modo cadere l’età minima di 62 e il montante contributivo almeno di 38 anni. Integrando l’articolo 14, al comma 7, anche il Parlamento prenderebbe atto del carattere peculiare della professione del personale della scuola, dove l’età media della presa di servizio supera i 40 anni di età e dove si è registrato e si continua a registrare un alto tasso di precarietà per esigenze di bilancio, nonché del riconosciuto burnout da stress da lavoro correlato di questi professionisti che operano per la crescita delle nuove generazioni.
Per la stessa motivazione – dunque per il diffuso e gravoso stress psicofisico, unito all’attuale pesante gap generazionale tra personale scolastico - i rappresentanti dell’Anief hanno chiesto alla commissione Lavoro di Palazzo Madama che “per il personale docente, educativo e Ata, ad ogni modo”, si applichino “ai fini del diritto all’accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, le disposizioni normative previgenti all’approvazione” della cosiddetta riforma “Fornero”, ovvero “l’articolo 24, della legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni”.
Il sindacato, a questo proposito, ha chiesto di individuare tutta la professione docente, non fermandosi a quella dell’infanzia, ma coinvolgendo anche primaria e secondaria, ai fini dell’accesso all’anticipo pensionistico Ape Social: la delegazione ha ricordato ai senatori che lo svolgimento della professione docente ha un carattere gravoso in tutti gli ordini di scuola, come si evince anche dagli ultimi studi sullo stress da lavoro correlato e burnout del dottor Lodolo D’Oria.
A proposito dell’onere dei periodi non coperti da contribuzione, l’organizzazione sindacale autonoma ha chiesto di estendere “a tutti la possibilità di rateizzare” tale spesa, poiché per i lavoratori non c’è stato il tempo materiale di prepararsi ad affrontare tale novità. Inoltre ci si è soffermati sull’esigenza di estendere il riscatto agevolato passando dai 45 anni di età anagrafica a 50 anni.
Infine, Anief ha chiesto di rivedere i limiti dell’importo di finanziamento generale ed individuale per la liquidazione del trattamento di fine servizio, il quale, si ricorda, non è altro che la restituzione di somme già appartenenti al lavoratore stesso: estendendo la quota di copertura generale del cosiddetto TFS, si permetterebbe di non fermarsi agli attuali 30 mila euro massimi di quota erogabile di liquidazione, ma di spostare tale paletto sino a 80 mila euro. Sempre per le stesse quote, si è poi chiesto di portare il limite dei 50 mila euro fino a 76 mila per la detassazione di una aliquota che non dovrebbe superare l’1,5% nell’accordo quadro con le banche, secondo l’Anief.
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Leggi per esteso le proposte emendative.
Roma, 4 febbraio 2019
Audizione
XI COMMISSIONE Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale
AS n. 1018
DISEGNO DI LEGGE
Conversione in legge del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni
Emendamenti ANIEF
I
All’articolo 12, al comma 1, aggiungere il seguente periodo:
“Le risorse di cui al presente comma possono essere utilizzate anche per i fini di cui all’articolo 1, comma 436 della legge 30 dicembre 2018, n. 145”
Motivazione [utilizzo delle risorse rdc anche per salario minimo nei rinnovi contrattuali del pubblico impiego]: rispetto agli aumenti contrattuali dei dipendenti e dei dirigenti del pubblico impiego previsti rispettivamente dell’1,3%, dello 0,35% e dello 0, 30% per il triennio 2019-2021 si intende garantire almeno l’allineamento degli stipendi al tasso d’inflazione certificata.
II
All’articolo 12, dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:
“1-bis. A partire dal 1 settembre 2015, è abolito l’articolo 9, comma 17, della legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni. Pertanto, gli aumenti negoziali eventualmente disposti dai contratti collettivi nazionali di lavoro per il triennio 2016-2018 per i dipendenti e dirigenti del pubblico impiego, sono maggiorati, per il 2016 dello 0,1%, per il 2017 dello 0.6% e per il 2018 dello 0,5%. Agli oneri derivanti si provvede attraverso l’utilizzo delle risorse di cui al comma precedente.”
Motivazione [utilizzo delle risorse rdc anche per recupero IVC 2016-2018]: alla luce della sentenza della Consulta n. 178/2015 sullo sblocco dei contratti, si ridetermina l’assegnazione dell’indennità di vacanza contrattuale nella misura del 50% per il triennio 2016/2018.
III
All’articolo 14, al comma 6, lettera a) dopo le parole “entrata in vigore” inserire le seguenti parole “della legge di conversione.”
Motivazione [Estensione quota 100 alla data di conversione in legge del presente decreto]: la modifica intende consentire a tutti i dipendenti pubblici che ne hanno diritto, la possibilità di presentare domanda entra la conversione in legge del presente decreto che potrebbe subire modificazioni durante l’esame del Parlamento.
IV
All’articolo 14, al comma 7, sostituire le parole “comparto scuola ed AFAM” con le seguenti parole “comparto e dell’area dell’istruzione e della ricerca”
Motivazione [Correzione della denominazione del comparto ed estensione alla rispettiva area dirigenziale]: la modifica interessa tutto il personale dipendente e dirigente del nuovo comparto e area dell’istruzione e della ricerca considerato ad ogni modo l’errore presente nel testo normativo in riferimento anche del solo comparto scuola ed AFAM che non esiste più.
V
All’articolo 14, al comma 7, alla fine del primo periodo, aggiungere il seguente:
“Pertanto, soltanto per il suddetto personale, i requisiti di cui alla lettera a) del comma precedente devono essere maturati entro il 31 agosto di ciascuno anno scolastico, ai fini della decorrenza del trattamento pensionistico dal 1 settembre successivo.”
Motivazione [Chiarimento sul possesso dei requisiti per il personale della scuola]: la modifica rende chiaro il riferimento legislativo (legge 449/97) alla peculiarità del settore scolastico dove per esigenze di continuità didattica è necessario consentire il trattamento in quiescenza del personale in servizio dal 1 settembre al 31 agosto.
VI
All’articolo 14, al comma 7, alla fine del primo periodo, aggiungere il seguente:
“Tale quota può essere raggiunta, a prescindere dall’età anagrafica o dall’anzianità contributiva, calcolando esclusivamente la somma dei due indicatori.”
Motivazione [Norme particolari per il conseguimento della quota 100 per il personale della scuola]: la modifica intende prendere atto del carattere peculiare della professione del personale della scuola dove l’età media della presa di servizio supera i 40anni di età e dove si è registrato e si continua a registrare un alto tasso di precarietà per esigenze di bilancio, nonché del riconosciuto bornout da stress da lavoro correlato di questi professionisti.
VII
All’articolo 14, dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
“11. Per il personale docente, educativo e ata, ad ogni modo, si applicano ai fini del diritto all’accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, le disposizioni normative previgenti all’approvazione dell’articolo 24, della legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni.”
Motivazione [Esonero dalla riforma Fornero per il personale docente, educativo ed ata]: il carattere peculiare della professione dirigenziale rispetto alle altre professioni della Pubblica Amministrazione per il diffuso e gravoso stress psicofisico, unito all’attuale pesante gap generazionale tra personale scolastico e discenti necessita di un’apposita finestra che permetta l’accesso e la decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità secondo le regole previgenti la riforma cosiddetta “Fornero”.
VIII
All’articolo 15, al comma 4, sostituire le parole “comparto scuola ed AFAM” con le seguenti parole” comparto e dell’area dell’istruzione e della ricerca “
Motivazione [Correzione della denominazione del comparto ed estensione alla rispettiva area dirigenziale]: la modifica interessa tutto il personale dipendente e dirigente del nuovo comparto e area dell’istruzione e della ricerca considerato ad ogni modo l’errore presente nel testo normativo in riferimento anche del solo comparto scuola ed AFAM che non esiste più.
IX
All’articolo 15, al comma 4, aggiungere il seguente:
“5. All’allegato b) di cui all’articolo 1 comma 148, punto H della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo la parola “infanzia” aggiungere le seguenti parole “, primaria e secondaria.
Motivazione [Estensione carattere gravoso a tutta la professione docente]: lo svolgimento della professione docente ha un carattere gravoso in tutti gli ordini di scuola, come si evince dagli studi sullo stress da lavoro correlato e burnout del dott. Lodolo D’Oria, ragion per cui risulta indispensabile allargare l’attuale finestra di pensione anticipata prevista soltanto per il personale dell’infanzia.
X
All’articolo 16, al comma 3, alla fine del primo periodo, aggiungere il seguente:
“Pertanto, soltanto per il suddetto personale, i requisiti devono essere maturati entro il 31 agosto di ciascuno anno scolastico, ai fini della decorrenza del trattamento pensionistico dal 1 settembre successivo.”
Motivazione [Chiarimento sul possesso dei requisiti per il personale della scuola]: la modifica rende chiaro il riferimento legislativo (legge 449/97) alla peculiarità del settore scolastico dove per esigenze di continuità didattica è necessario consentire il trattamento in quiescenza del personale in servizio dal 1 settembre al 31 agosto.
XI
All’articolo 20, al comma 5, eliminare l’ultimo periodo.
Motivazione [Possibilità di rateizzare l’onere dei contributi da riscatto] Il trattamento di pensione anticipata Quota 100 è un regime appena introdotto e per questa ragione non c’è stato, per i lavoratori, il tempo di prepararsi ad affrontare un’eventuale spesa ingente per far fronte al riscatto dei periodi non coperti da contribuzione per accedervi. Per questa ragione deve essere estesa a tutti la possibilità di rateizzare l’onere del riscatto di eventuali periodi non coperti da contribuzione.
XII
All’articolo 20, al comma 6, sostituire la parola “quarantacinquesimo” con “cinquantesimo”.
Motivazione [Estensione della platea del personale interessato]: la consente di estendere il riscatto di cui al presente articolo a una platea più ampia di lavoratori accomunati da percorsi formativi e lavorativi simili, tali da non giustificare un gap generazionale e una diseguaglianza tra coloro che hanno quarantacinque anni di età e coloro che ne hanno cinquanta.
XIII
All’articolo 23, al comma 2, dopo le parole “comma 5” inserire le seguenti parole: “e comunque non superiore all’1,5%.”
Motivazione [Definizione dell’importo di finanziamento per la liquidazione]: La modifica intende tutelare i lavoratori e fissare un termine massimo per l’aliquota da definire nell’accordo quadro.
XIV
All’articolo 23, al comma 5, sostituire la parola “30.000” con “80.000”.
Motivazione [Estensione della quota erogabile di liquidazione]: la modifica intende estendere, nel rispetto del principio di affidamento e del valore medio dello stipendio dei lavoratori che andranno in quiescenza, l’importo finanziabile per l’erogazione della liquidazione.
XV
All’articolo 24, al comma 2, sostituire la parola “50.000” con “76.000”.
Motivazione [Estensione della detassazione TFS]: la modifica intende estendere la platea dei beneficiari in base a quanto definito dal presente decreto in termini di liquidazione media programmata da erogare.
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