Proprio nei giorni in cui il ministro dell’Istruzione Lorenzo Fioramonti ha annunciato che con il prossimo decreto scuola i capi d’istituto saranno esclusi dall’applicazione della norma che imponeva loro l’utilizzo di sistemi biometrici e di videosorveglianza per la rilevazione della presenza in servizio, il dirigente scolastico dell’I.P.S. “G. Ravizza” di Novara, con una circolare interna, vuole obbligare il personale docente a timbrare il cartellino
Circolare assolutamente illegittima, contraria all’attuale previsione normativa e in contrasto con la recente sentenza del TAR di Firenze del 9 febbraio 2017, secondo cui “quanto ai dipendenti pubblici l’obbligo di adempiere alle formalità prescritte per il controllo dell’orario di lavoro deve discendere da un’apposita fonte normativa di tipo legale o di tipo contrattuale; in tal senso, la facoltà di sottoporre il personale dipendente al controllo della presenza mediante orologi marcatempo o altri sistemi di registrazione è valido solo se previsto da una fonte normativa specifica, anche di carattere pattizio (Cass. Sez. L. sent. n. 11025/2006).”
Oltretutto la stessa Legge n° 56 del 19 giugno 2019, cosiddetta “Legge Concretezza” a firma dell’ex Ministro della Pubblica Amministrazione, senatrice Giulia Bongiorno, riguarda paradossalmente proprio i dirigenti scolastici e non il personale docente. Così, infatti, dispone l’art. 2 comma 4 della L. 56 del 19 giugno 2019: “Il personale docente ed educativo degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative è escluso dall'ambito di applicazione del presente articolo. I dirigenti dei medesimi istituti, scuole e istituzioni sono soggetti ad accertamento esclusivamente ai fini della verifica dell'accesso, secondo modalità stabilite, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e della dotazione del fondo di cui al comma 5, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo 154 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, nel rispetto dell'articolo 9 del citato regolamento (UE) 2016/679 e delle misure di garanzia definite dal predetto Garante, ai sensi dell'articolo 2-septies del citato codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003.”
Contro questa forma di abuso di potere ANIEF chiede a gran voce un intervento urgente del MIUR e dell’USR Piemonte, perché venga immediatamente ritirata tale illegittima disposizione.