È una nuova vittoria tutta targata Anief quella ottenuta presso il Tribunale del Lavoro di Trieste in favore del personale precario della scuola destinatario di contratti a termine per supplenze “brevi e saltuarie”; gli Avvocati Fabio Ganci, Walter Miceli, Giovanni Rinaldi e Mirella Pulvento ottengono la condanna del Ministero dell'Istruzione a riconoscere anche ai supplenti “brevi” la Retribuzione Professionale Docenti (RPD) attribuita solo al personale di ruolo o con contratti annuali. Marcello Pacifico (Anief): “Siamo l'unico sindacato che si batte concretamente contro tutte le discriminazioni a discapito del personale precario della scuola”. L'Anief ricorda a tutti i propri iscritti che è ancora possibile aderire gratuitamente allo specifico ricorso promosso dal nostro sindacatoper vedersi riconosciuto l’assegno mensile dal valore di 164,00 euro fino a 257,50 euro per i docenti e da 58,50 fino a 64,50 euro per gli Ata
È del Tribunale del lavoro di Trieste la nuova sentenza ottenuta dai legali Anief che riconosce al personale precario che svolge supplenze brevi e saltuarie il pieno diritto a percepire la Retribuzione Professionale Docenti (RPD) che il Miur riconosce solo ai lavoratori di ruolo o con contratti annuali. “La retribuzione professionale docenti – spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief - è prevista dall’art. 7 del CCNL 2001 con l’obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico. Tale emolumento, analogamente a quanto avviene per il Compenso individuale accessorio riconosciuto al personale Ata, secondo il nostro sindacato, unico che si è mosso concretamente per denunciare la disparità di trattamento posta in essere dal Miur sull'argomento, deve essere corrisposto anche ai lavoratori che prestano servizio sulla base di contratti a tempo determinato per supplenze brevi e anche la Corte di Cassazione ci ha dato piena ragione essendo un elemento fisso e continuativo del trattamento economico spettante al lavoratore non collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione. Illegittimamente, dunque, il Miur lo attribuiva solo al personale di ruolo o con supplenze annuali”.
La cosiddetta RPD, infatti, come correttamente riportato nella sentenza del Giudice del Lavoro di Trieste, richiamando proprio la Corte di Cassazione, rientra “nelle «condizioni di impiego» che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali «non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”. L'art. 7, comma 1, del CCNL per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la retribuzione professionale docenti a tutto il personale docente ed educativo, dunque, deve essere interpretato “nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999”. La sentenza, inoltre, evidenzia come “la citata norma contrattuale non opera distinzioni in ordine alle diverse tipologie di supplenze” e, dunque, accoglie il ricorso Anief concludendo che “anche per il personale assunto per espletare incarichi di durata inferiore a quella annuale si pongono le medesime finalità di valorizzazione della funzione docente e di riconoscimento del ruolo svolto dagli insegnanti, in relazione alle quali il trattamento accessorio è stato istituito”. Ministero dell'Istruzione, dunque, nuovamente soccombente contro le ragioni patrocinate dal nostro sindacato e condannato per evidente discriminazione a corrispondere a una supplente con contratto di tipo “breve e saltuario” l'importo di euro 1.123,45 corrispondente alla RPD mai riconosciuta per i mesi di servizio svolti oltre a rivalutazione o interessi legali, secondo il maggiore dei due tassi, dalla singole scadenze al saldo.
Anief ricorda a tutti i propri iscritti che è ancora possibile aderire gratuitamente allo specifico ricorso promosso dal nostro sindacato e che è fondamentale evitare la prescrizione delle somme dovute. Il ricorso è rivolto al personale docente e Ata che ha svolto supplenze temporanee e al personale di ruolo che vuole recuperare le somme mai percepite per gli anni di precariato svolti con contratti di supplenza breve e temporanea.