L’ordinanza ministeriale sulla mobilità pubblicata il 23 marzo dal Ministero dell’istruzione non dice nulla riguardo all’accantonamento dei posti per le assunzioni da effettuarsi sui posti liberati tardivamente dai pensionamenti Quota 100
Ricordiamo, infatti, che la legge 159/2019 (art. 1 comma 18-quater) prevede che queste assunzioni siano effettuate garantendo ai beneficiari di poter scegliere con priorità, rispetto ai trasferimenti, la provincia e la sede di assegnazione.
L’unico accenno, seppur indiretto, è quello contenuto al comma 5 art. 2 dell’ordinanza, che recita: “Il personale scolastico destinatario di nomina giuridica a tempo indeterminato, successivamente al termine di presentazione delle domande di mobilità, può presentare domanda entro 5 giorni dalla nomina e, comunque, nel rispetto dei termini ultimi per la comunicazione al SIDI delle domande di mobilità di cui al comma 4”.
Questa formulazione lascia, infatti, aperta la possibilità che si possano effettuare nomine giuridiche anche dopo il termine di presentazione delle domande e che anche per queste, al netto delle vincoli previsti nella stessa ordinanza, sia possibile chiedere la mobilità entro il termine ultimo di comunicazione al SIDI. Ma nulla si dice riguardo al necessario accantonamento prioritario dei posti per i docenti da assumere con nomina giuridica decorrente dal 1° settembre 2019.
“È assolutamente necessario – dichiara Marcello Pacifico, presidente nazionale ANIEF – che il ministero dia precise rassicurazioni sul punto e indichi chiari riferimenti temporali e operativi, anche alla luce dell’emergenza in atto, rispetto alle assunzioni attese da migliaia di docenti.
L’art 1 comma 18-quater della L. 159/2019
18-quater. In via straordinaria, nei posti dell'organico del personale docente, vacanti e disponibili al 31 agosto 2019, per i quali non è stato possibile procedere alle immissioni in ruolo, pur in presenza di soggetti iscritti utilmente nelle graduatorie valide a tale fine, in considerazione dei tempi di applicazione dell'articolo 14, comma 7, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono nominati in ruolo i soggetti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie valide per la stipulazione di contratti di lavoro a tempo indeterminato, che siano in posizione utile per la nomina rispetto ai predetti posti. La predetta nomina ha decorrenza giuridica dal 1° settembre 2019 e decorrenza economica dalla presa di servizio, che avviene nell'anno scolastico 2020/2021. I soggetti di cui al presente comma scelgono la provincia e la sede di assegnazione con priorità rispetto alle ordinarie operazioni di mobilità e di immissione in ruolo da disporsi per l'anno scolastico 2020/2021. Le autorizzazioni già conferite per bandire concorsi a posti di personale docente sono corrispondentemente ridotte.