Il 6 aprile ricordiamo che l’autorità Garante per l’infanzia e l’adolescenza, in accordo con il Ministero dell’Istruzione, ha pubblicato per i docenti una mini guida come supporto metodologico-pratico su come aiutare i bambini e i ragazzi ad affrontare l’emergenza, partendo dalla tutela dei diritti che sono loro riconosciuti dalla Convenzione ONU del 1989.
“In situazione di emergenza planetaria – commenta Marcello Pacifico presidente nazionale Anief – è fondamentale infondere negli alunni un senso di tranquillità e di sicurezza con un contatto costante per far capire loro che possono continuare a fare il loro dovere come studenti e la loro parte come cittadini consapevoli”.
Tra le proposte presentate al Senato, all’art. 1, Anief si è occupato proprio della DaD, con l’emendamento “Delega agli organi collegiali per il recupero degli apprendimenti”, chiedendo che il lavoro svolto dai docenti durante la sospensione della didattica abbia validazione all'interno degli organi collegiali (collegio docenti, consigli di classe, di dipartimento) al fine di poter predisporre un piano di recupero rispondente alla disponibilità e all'utilizzo da parte di ogni discente e di ogni docente degli strumenti informatici e di quanto messo in atto per lo svolgimento della DaD, didattica a distanza.
Il 6 aprile è stata pubblicata una mini guida dall’autorità Garante per l’infanzia e l’adolescenza e dal Ministero dell’Istruzione: dà indicazioni sul compito dei docenti, che è quello di trovare i giusti metodi per non stravolgere la quotidianità a cui eravamo abituati perché, altrimenti, potrebbero esserci effetti negativi a livello psicologico ed emotivo sugli alunni. I minori, infatti, potrebbero risultare i più colpiti da questi cambiamenti.
La guida è organizzata nella forma di domanda/risposta partendo da interrogativi e spunti dei ragazzi sorti in questo periodo.
Le risposte però danno anche una piccola panoramica sugli obblighi dei docenti.
A proposito dell’art. 2 della convenzione dell’ONU, sul principio di uguaglianza, il documento raccomanda ai docenti di venire in aiuto alle famiglie senza computer o che ne hanno uno da condividere, prevedendo piani di studio da realizzare in orari differiti da quelli della famiglia o utilizzando il telefono con gli alunni con disabilità se hanno problemi a seguire le lezioni in videoconferenza.
Il Garante quindi, come la normativa vigente, riconosce una certa libertà di scelta di mezzi e di metodologie al docente per il bene degli alunni.
“Costringere i docenti ad avere un orario fisso di lezioni, ad utilizzare delle piattaforme che non rendono possibile l’adattamento ai bisogni di tutti gli alunni, soprattutto in presenza di alunni con disabilità – continua Marcello Pacifico – stride con quello che dice il Garante, e lo stesso Ministero. Dovremmo permettere che l’organizzazione della DaD sia collegiale e non venga calata dall’alto”.
Si prosegue nella stessa direzione quando si parla dell’art. 28 della Convenzione ONU che statuisce il diritto per ogni ragazzo di essere istruito ed educato. Per far ciò si puntualizza che la crescita dell’individuo avviene soprattutto nei cambiamenti e non nelle abitudini perché con i cambiamenti si può sperimentare un modo creativo e innovativo di affrontare le novità. Anche nella DaD deve avvenire ciò. Non ci deve essere una rigidità forte in schemi didattici fissi e orari di lezione stabiliti e immodificabili, ma si deve cercare la realizzazione dell’individuo anche con didattiche non convenzionali.
Il tutto deve avvenire sempre seguendo quanto indicato dal Garante per la protezione dei dati personali nel provvedimento del 26 marzo 2020 e del comunicato del 30 marzo 2020.
Alle scuole, in quanto titolari del trattamento, spetta la scelta della strumentazione più adeguata per la realizzazione della DaD tenendo conto delle “garanzie offerte sul piano dei dati personali”.
“La scelta della strumentazione, intesa nel senso più ampio del termine, – commenta Stefano Cavallini, segretario generale Anief – deve essere di natura collegiale. Il dirigente scolastico, in quanto titolare del trattamento dei dati, deve preoccuparsi che la strumentazione scelta a livello collegiale segua la finalità di usare i dati di alunni e docenti solo per la didattica e per lo studio e non per altro. Preoccuparsi dei dati dei minori non vuol dire per un dirigente scegliere in autonomia la strumentazione, ma accompagnare gli organi collegiali nella scelta della strumentazione migliore da un punto di vista della privacy”.
La guida continua con la trattazione di tematiche quali il diritto a godere del miglior stato di salute possibile (art. 24 Convenzione ONU), la libertà di espressione (art. 13 Convenzione ONU), il diritto all’ascolto e alla partecipazione dei bambini e dei ragazzi (art. 12 Convenzione ONU), il diritto all’educazione e allo sviluppo della personalità (art. 27 Convenzione ONU), diritto al gioco e al tempo libero, a dedicarsi alle attività ricreative, culturali e artistiche (art. 31 Convenzione ONU).
“Come con questa guida – conclude Stefano Cavallini – il Ministero e il Garante non vogliono far sentite soli i docenti e i dirigenti scolastici, bisogna che i docenti si sentano liberi di fare le scelte didattiche e strumentali adeguate per continuare a essere punti di riferimento per gli alunni. Anche la guida conclude che In fondo lo sappiamo tutti e la storia ce lo insegna: dalle crisi si esce se ognuno fa la sua parte”.