Sono arrivate, e continuano ad arrivare al nostro sindacato numerose segnalazioni riguardanti disposizioni dirigenziali che impongono ai docenti l'utilizzo di una specifica piattaforma per la didattica a distanza (DAD). Da più di due mesi i docenti stanno affrontando una situazione di emergenza mai verificatasi prima e, con grande responsabilità, hanno utilizzato la strumentazione informatica e software a loro disposizione per garantire agli studenti il diritto costituzionale all'istruzione
A un mese dal termine delle lezioni, varie istituzioni scolastiche stanno inviando ai docenti direttive che impongono l'utilizzo di specifiche piattaforme e programmi informatici, diversi da quelli finora utilizzati. Questo destabilizza sia docenti che studenti, creando talvolta una diminuzione nella qualità della didattica. Ad esempio, viene imposto l'uso di un software con scarsa qualità audio quando è importate sentire l'esatta pronuncia dei vocaboli in lingua straniera o viene imposta la lezione sincrona quando molti studenti non possono collegarsi alla classe virtuale perché devono condividere il computer con altri componenti della famiglia e/o non hanno una linea internet veloce.
Tali direttive stanno creando confusione e disorientamento sia ai docenti che agli studenti e alle loro famiglie. Vediamo cosa prevede la normativa.
Nel D.L. n. 22 dell'8 aprile 2020, l'art. 2 comma 3 afferma che “In corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell’emergenza epidemiologica, il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione”. La DAD va assicurata, ma non c'è l'obbligo di utilizzare un software e/o modalità comune a tutta la scuola. La DAD può avvenire sia in modo sincrono che asincrono, si possono realizzare video-lezioni, chat di gruppo, registrazioni, utilizzare dispense, ecc. Infatti, sono ancora valide le indicazioni date dal Ministero nelle note dell’8 e 13 marzo.
Nella nota MIUR prot. 279 dell'8 marzo 2020 (DPCM 8 marzo 2020. Istruzioni operative) si afferma che “Le istituzioni scolastiche e i loro docenti stanno intraprendendo una varietà di iniziative, che vanno dalla mera trasmissione di materiali (da abbandonarsi progressivamente, in quanto non assimilabile alla didattica a distanza), alla registrazione delle lezioni, all’utilizzo di piattaforme per la didattica a distanza, presso l’istituzione scolastica, presso il domicilio o altre strutture. Ogni iniziativa che favorisca il più possibile la continuità nell’azione didattica è, di per sé, utile”.
Nella nota MIUR prot. 368 dell'13 marzo 2020 si afferma che “La presente nota intende valorizzare nel pieno rispetto dell’autonomia didattica, la risposta immediata data da tutti i docenti che insieme a Voi si stanno impegnando generosamente.” e propone una sezione dedicata alla DAD contenente: piattaforme gratuite, strumenti di cooperazione, webinar di formazione, ecc.
Il/la docente può scegliere la DAD che ritiene più utile alla trasmissione delle conoscenze agli allievi, la libertà d’insegnamento è garantita dall’art. 1 c. 1 del T.U. (D.L. 297/1994): “Nel rispetto delle norme costituzionali e degli ordinamenti della scuola stabiliti dal presente testo unico, ai docenti è garantita la libertà di insegnamento intesa come autonomia didattica e come libera espressione culturale del docente.” Pertanto, gli strumenti con cui il/la docente implementa la DAD non possono essere imposti dai dirigenti scolastici. Inoltre a neanche un mese dalla fine dell’anno scolastico risulta essere inutile oltre che complicare ancora di più la già difficile vita degli allievi, dei loro genitori e dei docenti.