E di dimostrare la congruità con l’offerta degli Atenei sui posti attivati, su appello dei legali dell’Anief che hanno contestato il numero dei 14 mila posti banditi a fronte dei 51 mila insegnanti di sostegno richiesti per garantire il diritto all’istruzione degli alunni con handicap certificato, e il rapporto dei Comitati regionali di coordinamento delle Università
Nelle more della sentenza di merito la cui udienza si celebrerà il 5 novembre 2020, il sindacato guidato da Marcello Pacifico ha avviato, nel frattempo, le iniziative legali per impugnare anche il bando del V ciclo che ha raddoppiato i posti disponibili rispetto al ciclo precedente, sempre senza un’istruttoria sulle reali necessità di insegnanti da specializzare o utilizzare su posti di sostegno, a fronte di più di 40 mila precari chiamati su posti di sostegno senza titolo.
L’iniziativa dell’Anief in tribunale segue l’operazione verità che aveva portato alcune RSU a chiedere ai dirigenti scolastici anche il numero dei posti richiesti agli uffici scolastici regionale all’interno della campagna #Sostegnononunoradimeno che riprenderà ad agosto, quando saranno noti i posti non concessi dallo Stato e per la quale le famiglie ricorrono gratuitamente per sbloccare gli organici.
L’estratto dell’ordinanza n. 03278/2020 ottenuta dagli avv. Miceli e Zampieri: “Ritenuto che ai fini del decidere, in specie a fronte della motivata istanza formulata da parte appellante, sia necessario acquisire in via istruttoria dall’amministrazione appellata la seguente documentazione: una dettagliata relazione concernente i provvedimenti con i quali gli Uffici Scolastici Regionali hanno espresso il fabbisogno degli insegnanti specializzati sul sostegno per il triennio 2018-2021, nonché i pareri espressi dai Comitati regionali di coordinamento delle Università in merito alla congruenza tra le offerte formative comunicate dalle Università e il fabbisogno di personale specializzato rilevato dagli Uffici Scolastici Regionali […]
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), riservata ogni ulteriore decisione in rito, nel merito e sulle spese, ordina all’amministrazione appellata di depositare nella segreteria della Sezione gli atti indicati in motivazione, assegnando per l'adempimento il termine di giorni sessanta, decorrente dalla comunicazione o dalla eventuale previa notificazione a cura di parte della presente ordinanza”.