I tribunali del lavoro continuano a dare piena ragione alle tesi patrocinate dall'Anief e applicano il previgente gradone stipendiale 3-8 anni anche ai docenti immessi in ruolo dopo il 1° settembre 2011 con almeno un anno di servizio a termine precedente. Presso il Tribunale di Cremona, in particolare, l'Anief ottiene un nuovo successo e fa dichiarare il diritto al medesimo “gradone” stipendiale anche per i docenti immessi in ruolo con nomina anche solo giuridica precedente al 2011, soprattutto se in quel periodo avevano prestato servizio come precari. Marcello Pacifico (Anief): “Necessario adeguare la contrattazione interna alle direttive comunitarie”.
Arriva dal Tribunale del Lavoro di Cremona la conferma della validità delle tesi da sempre sostenute dal nostro sindacato sul diritto dei docenti immessi in ruolo dopo il 2011, ma con almeno un anno di precariato svolto negli anni precedenti, all'applicazione della “clausola di salvaguardia” che riconosce il mantenimento del gradone stipendiale “3-8 anni”. “La contrattazione economica del 2011 – spiega il presidente Anief Marcello Pacifico - discrimina palesemente i precari e tutti gli immessi in ruolo con anni di servizio a tempo determinato alle spalle. Nel caso di immissioni in ruolo retrodatate giuridicamente, poi, la violazione del diritto è ancora più palese e lo abbiamo dimostrato in tribunale. È evidente che il CCNL vada adeguato alle normative eurounitarie e noi ci faremo portavoce in contrattazione dei diritti di tutti i lavoratori della scuola che ancora risultano violati”.
La nuova sentenza, su ricorso patrocinato con grande competenza per l'Anief dagli Avvocati Fabio Ganci, Walter Miceli e Laura Bianzani, conferma il diritto degli immessi in ruolo post 2011 all'applicazione, equiparando tutto il suo servizio a termine a quello svolto a tempo indeterminato, della contrattazione collettiva nazionale economica precedente, che prevedeva quel gradone stipendiale 3-8, ora abolito. Il Giudice del Lavoro, infatti, conferma l'orientamento ormai consolidato nei tribunali di tutta Italia grazie alle vittorie Anief e applica il principio di non discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato anche in riferimento alla “clausola di salvaguardia” contenuta nella contrattazione nazionale economica del 4 agosto 2011 che riconosceva la conservazione del diritto alla classe stipendiale 3-8 al personale a tempo indeterminato evidenziando, inoltre, come la ricorrente beneficiasse anche di una retrodatazione giuridica dell'immissione in ruolo all'anno precedente e come tale periodo fosse comunque coperto da contratto di lavoro a tempo determinato nella scuola statale. Accolte, quindi, le tesi dei legali Anief con dichiarazione del “diritto della ricorrente a percepire, quale emolumento ad personam, il valore retributivo della fascia stipendiale “3- 8 anni” fino al conseguimento della fascia retributiva “9-14 anni” e condanna del Ministero a corrispondere alla ricorrente i relativi arretrati”.
L'Anief ricorda a tutti i lavoratori che è ancora possibile ricorrere per vedersi riconosciuto il diritto all'integrale ricostruzione di carriera commisurata agli effettivi anni di servizio prestati con contratti a tempo determinato e per ottenere immediatamente il corretto inquadramento stipendiale.
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