Arriva dal Tribunale del Lavoro di Catania una nuova sentenza destinata a fare giurisprudenza e che, come sempre, porta il sigillo del sindacato Anief che con i suoi legali dimostra ancora una volta l'estrema perizia e la profonda conoscenza del diritto scolastico. Marcello Pacifico: “Avevamo ragione noi e abbiamo ottenuto una sentenza dirompente: tutte le condanne a carico del Ministero dell'Istruzione sul diritto dei precari a percepire gli scatti di anzianità, producono effetti anche quando il lavoratore entra in ruolo e il decreto di ricostruzione di carriera deve considerare il lavoratore come se fosse entrato in ruolo sin dal primo anno di precariato applicando, ad esempio, anche il diritto al livello stipendiale 3-8 nonostante lo abbia immesso in ruolo dopo il 2011. Ancora una volta il nostro sindacato apre una nuova frontiera nella tutela dei diritti dei lavoratori della scuola”. Per aderire ai ricorsi Anief per tutelare i diritti di tutti i lavoratori nella ricostruzione di carriera, clicca qui.
Tutti i lavoratori della scuola, dopo l'esito di uno dei ricorsi “pilota” proposti dall'Anief e accolto totalmente in tribunale, potranno rivendicare una differente ricostruzione di carriera e far valere i propri diritti anche avvalendosi dell'operato dei legali Anief e facendo correttamente applicare le sentenze sugli scatti di anzianità già ottenute, anche nella ricostruzione di carriera. Il ricorso patrocinato con grande esperienza dagli Avvocati Fabio Ganci, Walter Miceli e Marco Di Pietro in favore di una docente già destinataria di precedente sentenza favorevole che le riconosceva il diritto agli scatti di anzianità durante il precariato, infatti, ha rivendicato il suo diritto, pur se immessa in ruolo dal 1° settembre 2011, a una ricostruzione di carriera che fosse rispettosa della precedente sentenza già comminata a carico del Ministero dell'Istruzione. Il Giudice del Lavoro di Catania ha concordato in toto con le tesi sostenute dal nostro sindacato e ha chiaramente evidenziato in sentenza come “non rilevando che la ricorrente sia stata immessa in ruolo a decorrere dall’1 settembre 2011, il Tribunale ha già riconosciuto alla stessa il diritto a godere dello stesso trattamento retributivo e quindi la medesima progressione professionale dei docenti di ruolo aventi uguale anzianità”, constatando, inoltre, che non può ritenersi che “il giudicato formatosi con riferimento al periodo di precariato non assuma più rilievo una volta immessa in ruolo la ricorrente e che dunque sia legittima la lamentata “retrocessione” della stessa, in sede di ricostruzione della carriera, nella fascia stipendiale 0-8 invece che 3-8, sostanzialmente negando il principio posto a base del riconoscimento, senza distinzione tra personale a tempo determinato e a tempo indeterminato, della medesima progressione professionale e producendo il risultato di assegnare la docente ad una fascia economica inferiore rispetto a quella evidentemente riconosciutale durante il periodo in cui ha prestato servizio non di ruolo”.
“Abbiamo evidenziato in tribunale come la prima sentenza sugli scatti di anzianità emanata in favore della ricorrente – spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief - riconoscendole il diritto alla medesima progressione professionale prevista per il personale di ruolo e condannando l’amministrazione a corrisponderle le differenze retributive maturate fino all’ultimo anno di precariato, avesse affermato implicitamente il suo diritto a essere collocata in una fascia stipendiale tale da consentirle di ottenere delle differenze economiche che certamente non avrebbe maturato se fosse stata mantenuta alla retribuzione iniziale. Questa nuova sentenza ha accolto le nostre tesi ribadendo che un diritto già riconosciuto e consolidato durante il precariato non può esaurire i suoi effetti dopo l'immissione in ruolo e, quindi, il Ministero doveva ricostruirle la carriera continuando ad applicare la precedente sentenza e confermandole, ad esempio, il diritto al livello stipendiale 3-8 che illegittimamente è negato a quanti sono stati immessi in ruolo dopo il 2011”.
La sentenza, infatti, chiarisce che “se dal riconoscimento del medesimo trattamento stipendiale previsto per i docenti di ruolo sono scaturite le riconosciute differenze retributive per le quali è stata emessa statuizione di condanna, ciò è perché il trattamento stipendiale cui è stato accertato, con sentenza passata in giudicato, avere diritto la ricorrente è quello previsto per i docenti che, come la ricorrente, e però a tempo indeterminato, hanno svolto la medesima attività di docenza per un uguale periodo” e, dunque, “il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca va condannato a corrispondere in favore della ricorrente, avuto riguardo al periodo di servizio effettivamente svolto a e decorrere dall’anno scolastico 2006/2007, le conseguenti differenze stipendiali maturate dall’anno scolastico 2011/2012 in ragione dell’anzianità di servizio e dell’inquadramento, ai fini retributivi, nella fascia stipendiale 3-8. L’Amministrazione scolastica resistente deve essere condannata a pagare la somma corrispondente, oltre accessori”. Anche le spese di lite seguono la totale soccombenza del Ministero, condannato a pagare, inoltre, € 3.772 oltre rimborso spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge”.
Per aderire allo specifico ricorso promosso dall'Anief in favore dei docenti già destinatari di sentenze scatti favorevoli passate in giudicato e per rivendicarne la corretta applicazione anche all'atto della ricostruzione di carriera, clicca qui.
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