Il sindacato Anief è invitato oggi alle ore 16.00 a partecipare alla riunione per le comunicazioni sulle immissioni in ruolo 2020/21. La delegazione composta dalle professoresse Chiara Cozzetto e Daniela Rosano esporrà la posizione dell’Anief per la tutela di tutto il personale interessato dalle operazioni
Tempistica e modalità
Le istanze per le immissioni in ruolo del 2020/21 saranno presentate per via telematica con modalità ancora da definire. Le immissioni in ruolo ordinarie dovranno concludersi presumibilmente entro il 26 agosto. Una volta concluse le ordinarie operazioni, si dovrebbe procedere secondo questa tempistica: avvio della procedura in attuazione di quanto previsto dal Decreto Ministeriale 8 giugno 2020, n. 25, sui posti che rimangono vacanti e disponibili in ciascun anno scolastico dopo le operazioni di assunzione a tempo indeterminato disposte ai sensi della normativa vigente; comunicazione degli uffici, entro il termine del 27 agosto p.v., dei posti rimasti vacanti e disponibili mediante pubblicazione sui rispettivi siti internet istituzionali al fine di consentire ai soggetti aventi titolo di presentare istanza per via telematica entro 5 giorni nel periodo compreso tra il 28 agosto 2020 e il 1° settembre 2020; pubblicazione entro il 2 settembre da parte degli UUSSRR degli elenchi degli aspiranti, graduati sulla base dei punteggi di cui all’articolo 4, comma 3 del D.M. 8 giugno 2020 n. 25 suddivisi per ciascuna delle procedure di cui al comma 2 dell’articolo 5 del suddetto decreto; assunzioni entro il 7 settembre 2020 con decorrenza giuridica a partire dal 1° settembre dell’anno scolastico di riferimento, dei soggetti che risulteranno in posizione utile.
Per i neo immessi in ruolo il blocco della mobilità è senz’altro un tasto dolente: a decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l'anno scolastico 2020/2021, i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato possono chiedere il trasferimento, l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo cinque anni scolastici di effettivo servizio nell'istituzione scolastica di titolarità, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero. Vale la pena ricordare anche che l'immissione in ruolo comporta, all'esito positivo del periodo di formazione e prova, la decadenza da ogni graduatoria finalizzata alla stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato o indeterminato per il personale del comparto scuola, ad eccezione di graduatorie
La posizione del sindacato
Molti i rilievi del nostro sindacato: il presidente dell’Anief, Marcello Pacifico, ha affermato che “vanno innanzitutto tutelati i colleghi inseriti in GaE con riserva; preme precisare che molti soggetti destinatari di proposta di nomina in ruolo risultano presenti in più graduatorie utili a tal fine e, stante il disposto che prevede l'apposizione di clausola rescissoria del contratto a tempo indeterminato stipulato nei confronti dei soggetti inseriti con riserva nelle graduatorie preordinate alle immissioni in ruolo a seguito di contenzioso, appare evidente che risulti illogico e illegittimo precludere la loro partecipazione, ove inseriti in ulteriori graduatorie utili a tal fine, alle operazioni disposte in attuazione a quanto previsto dal Decreto Ministeriale 8 giugno 2020, n. 25, relativamente alla procedura assunzionale per chiamata di cui all’articolo 1, commi da 17 a 17-septies, del Decreto Legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni, dalla Legge 20 dicembre 2019 n. 159.”
Per il personale beneficiario della legge 68 del 1999 si segnala la necessità di un intervento avendo rilevato, nel corso degli anni, interpretazioni difformi da parte di singoli UU.SS.RR. riguardo le modalità applicative delle nomine riservate ai beneficiari della Legge 68/99 ove, esauriti i beneficiari nelle GM dei vincitori e non avendo completato le nomine su tutti i posti disponibili e loro “riservati” per carenza di candidati, non sempre hanno provveduto allo scorrimento e all'individuazione dei docenti inseriti negli elenchi aggiuntivi degli idonei, pur se beneficiari dei medesimi diritti di cui alla Legge 68/99 o equiparati.
Con riferimento al personale appartenente alle sezioni dell’infanzia o nelle classi di scuola primaria che attuano la didattica differenziata Montessori sarebbe opportuno prevedere anche per l'immissione in ruolo sulle differenziazioni didattiche Montessori, Agazzi e Pizzigoni il rispetto del disposto di cui all’articolo 399 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che dispone – per tutti i gradi di istruzione - che le nomine in ruolo del personale docente avvengano per il 50% dalle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami e per il 50% dalle graduatorie di cui all’art. 1, comma 605, lettera c) della legge n. 296 del 29 dicembre 2006.