Necessario abolire l’articolo 32, comma 4 del Decreto Legge n. 104/2020 per consentire anche a docenti, educatori e Ata di poter accudire i figli eventualmente posti in quarantena, senza dover ricorrere al congedo straordinario e alla riduzione del 50% dello stipendio, e della necessità di attivare il tavolo presso il ministero dell’Istruzione per la firma del contratto integrativo e disciplinare le modalità della didattica a distanza come previsto dalla legge.
A pochi giorni dalla prima apertura delle scuole, infatti, sono già alcuni gli istituti che hanno disposto la chiusura di classi, plessi o di interi edifici a causa della presenza di alcuni tra alunni e personale scolastico positivo al Covid-19, mentre la DAD rimane uno strumento utilizzato in parecchie scuole per consentire il distanziamento. Ma dal 6 giugno, dopo quasi quattro mesi, nonostante le diverse richieste di Anief, ancora non si è attivato presso il ministero dell’Istruzione il tavolo per la firma del contratto integrativo previsto dalla legge n. 41/2020.
Queste le richieste specifiche del presidente Anief presentate al Ministero del Lavoro, durante l’intervento quale delegato Cisal di cui è uno dei segretari confederali, insieme a Gian Mauro Nonnis, vicepresidente Anief, dopo l’intervento nei giorni scorsi presso il Ministero della Funzione pubblica. Bisogna intervenire per la confederazione anche con un protocollo per il settore privato e con un accordo quadro per il settore pubblico per dare maggiore tutela per disconnessione, salario accessorio, formazione, sicurezza, salute, privacy e per tutte le norme relative all'organizzazione dell'orario di lavoro.
Le esigenze venutesi a determinare a seguito della pandemia necessitano di diversi adattamenti normativi. La Cisal ha ripercorso gli interventi legislativi più recenti a partire dalla direttiva 88/2003 sull'organizzazione dell'orario di lavoro che è sotto la lenta di ingrandimento della Cesi per delle proposte emendative in Commissione UE.
Se la Legge nazionale 81/2017 è intervenuta in un primo tempo, Cisal ha ricordato come le norme contenute all'articolo 18 siano concordatarie e precedono un accordo tra il lavoratore e il datore di lavoro per lo svolgimento del lavoro agile e che le stesse non prevedono il ricorso costante al suo utilizzo come farebbe pensare l'attuale stato emergenziale. La “schizofrenica” azione del legislatore, se all'art. 2 della Legge 41/2020 ha previsto la necessità di un accordo integrativo per il personale docente per la MAD (didattica a distanza), di contro, nel decreto legge di agosto ha esonerato lo stesso personale della scuola dallo smart working, mentre sullo testo con un recente emendamento (21.0.500) al decreto legge 104/2020 depositato in V Commissione, il Governo prevede di collocare in lavoro agile o in congedo parentale al 50% dello stipendio con la copertura figurativa dei contributi, in caso di impossibilità, il lavoratore con un figlio sotto i 14 anni, in quarantena per ragioni di Covid-19. La norma escluderebbe così il solo personale della scuola dal lavoro agile rispetto di tutti gli altri lavoratori pubblici e privati.
Secondo Cisal bisogna realizzare un accordo interconfederale: sarebbe auspicabile un protocollo se si vuole nel settore privato dare una cornice ai contratti integrativi individuali e per il pubblico a una contrattazione integrativa o al rinnovo del contratto. In questo modo, si potrebbero affrontare temi importanti, quali la retribuzione di risultato, performance, salario minimo, pausa, riposto, sicurezza, salute, responsabilità, formazione, privacy. Sono tutti temi fondamentali che meritano un passaggio contrattuale. A questo proposito, la norma indica la possibilità di stipulare eventuali contratti per definire il lavoro agile tenuto conto della volontà delle parti, quindi nel periodo attuale sarebbe meglio parlare di obbligo dovuto alle esigenze pandemiche di fatto.
“La legge – commenta Marcello Pacifico - in verità già esiste e rimane da definire col contratto sia la parte giuridica, che deve essere immediata, sia la parte economica stanziate le coperture necessarie. Restano da definire, inoltre, una serie di parametri. Ad esempio, la sicurezza sul luogo di lavoro risulta a carico della parte datoriale anche nella modalità agile e in telelavoro, senza che nessuna norma assicuri il datore di lavoro sulla reale condotta del lavoratore. E anche in modalità agile e in remoto devono essere garantiti il diritto alla disconnessione, la fascia oraria di lavoro, i periodi di malattia, il diritto al riposo giornaliero, i diritti sindacali, i parametri della premialità, l’inquadramento dei lavoratori fragili che non possono essere demansionati e quindi obbligati a prendere forme di esonero dal servizio quali la malattia, ora come ora superati gli attuali limiti contrattuali rischiano il licenziamento. Anche peggio va ai dipendenti a tempo determinato, che se non possono prendere servizio per motivi di quarantena non possono nemmeno avere la conferma del contratto”.