Anche il Tribunale del Lavoro di Venezia dà piena ragione alle tesi Anief e applica il previgente gradone stipendiale 3-8 anni anche ai docenti immessi in ruolo dopo il 2011 con almeno un anno di servizio a termine precedente al 2011. Marcello Pacifico (Anief): “I tribunali ci continuano a dare ragione e confermano che clausola di salvaguardia prevista nel contratto economico del 2011 deve essere applicata anche a chi ha prestato servizio da precario prima del 2011 così come ai precari deve essere sempre riconosciuto il diritto alle progressioni di carriera anche durante il precariato. Ci batteremo per eliminare dai contratti ogni tipo di discriminazione nei confronti dei lavoratori a termine”. Anief ricorda a tutti i propri iscritti che è ancora possibile aderire allo specifico ricorso.
Arrivano, infatti, altre due sentenze dal Tribunale del Lavoro di Venezia ottenute dai legali Anief Fabio Ganci, Walter Miceli, Nicola Zampieri, Denis Rosa e Maria Maniscalco che accolgono le tesi del nostro sindacato e confermano il diritto dei docenti immessi in ruolo dopo il 2011, ma con almeno un anno di precariato svolto negli anni precedenti, all'applicazione della “clausola di salvaguardia” che riconosce il mantenimento economico del gradone stipendiale “3-8 anni” molto più favorevole. Il Tribunale del Lavoro di Venezia, infatti, in pieno accoglimento dei ricorsi promossi da due docenti da poco immessi in ruolo, oltre a riconoscere loro il pieno diritto agli scatti di anzianità anche durante il periodo di precariato evidenzia come “Si deve ritenere contrastante con il principio di non discriminazione anche il mancato riconoscimento a favore dei docenti precari della clausola di salvaguardia contenuta nel CCNL dell’agosto 2011, che consentiva il mantenimento del livello retributivo e l’applicazione degli incrementi di anzianità previsti dal precedente CCNL in favore del personale in ruolo all’1.9.2010. In questo senso si richiamano e condividono le argomentazioni svolte dalla recente pronuncia della Corte di Cassazione n. 2924/19” e “condanna il Ministero convenuto a corrispondere le differenze retributive relative al periodo pre-ruolo derivanti dalla mancata applicazione in suo favore delle dinamiche retributive previste dalla legge e dai CCNL a favore del personale assunto a tempo indeterminato”.
L'Anief ricorda a tutti i propri iscritti che è ancora possibile ricorrere per vedersi riconosciuto il diritto all'integrale ricostruzione di carriera commisurata agli effettivi anni di servizio prestati con contratti a tempo determinato e per ottenere immediatamente il corretto inquadramento stipendiale.
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