Il Ministero dell’istruzione ha pubblicato nuove FAQ, elaborate con le organizzazioni sindacali firmatarie del CCNI sulla didattica digitale integrata nell’ambito delle attività del tavolo permanente di monitoraggio
Argomento delle nuove FAQ è quello della formazione del personale docente e trattano dei permessi da utilizzare per partecipare alle attività formative, della formazione sugli strumenti tecnologici per la DDI, di quella destinata ai docenti a tempo determinato.
Su quest’ultimo punto, ANIEF ha chiesto al ministero un impegno a rimuovere ogni ostacolo all’accesso ad attività di formazione per i docenti precari, ad iniziare da quello che ad oggi impedisce loro di accedere all’offerta formativa della piattaforma SOFIA. A tal fine, il ministero effettuerà entro il mese di gennaio le verifiche tecniche sulla piattaforma.
Queste le nuove FAQ:
Il personale docente può utilizzare permessi o altre modalità per partecipare alle attività di formazione sugli aspetti metodologico-didattici relativi alla DDI?
Sì, il personale docente può utilizzare i permessi per la formazione previsti dall’articolo 64 comma 5 del CCNL 2006/2009; i criteri per la fruizione di tali permessi sono oggetto di confronto ai sensi dell’articolo 22, comma 8, lettera b3).
Ove non sia possibile utilizzare detti permessi, e in considerazione dell’importanza di garantire la partecipazione a questo tipo di attività, la formazione sarà assicurata all’interno degli impegni di cui all’articolo 29, comma 1 e comma 3, lettera a) e b) del CCNL 2006/2009.
La formazione obbligatoria dei docenti sull’uso degli strumenti tecnologici per la DDI rientra nell’orario di servizio?
Sì. Ai sensi dell’articolo 7 comma 2 del CCNI sulla DDI le istituzioni scolastiche devono riservare nell’ambito della formazione obbligatoria sulla sicurezza uno specifico modulo concernente l’uso degli strumenti tecnologici necessari allo svolgimento della DDI. Tale formazione deve essere assicurata all’interno degli impegni di cui all’ articolo 29, comma 3, lettera a) del CCNL 2006/2009, sul punto ancora vigente.
Un supplente nominato da poco e nella cui scuola è attiva la DDI può far rientrare come formazione nel proprio orario di servizio quella svolta con l'animatore digitale sulla piattaforma in uso?
Sì, nell’ambito degli impegni di cui all’articolo 29 del CCNL (Vedi faq precedente). È un dovere dell’istituzione scolastica offrire formazione nonché un diritto da esercitare da parte del docente partecipare ai percorsi formativi deliberati, in particolare nella fase di ingresso, al fine di garantire l’attività didattica.
Un docente a tempo determinato può accedere all’attività di formazione delle Istituzioni scolastiche?
Le attività di formazione deliberate dal collegio docenti coinvolgono tutti i docenti dell’istituzione scolastica, ivi compresi quelli a tempo determinato. Le istituzioni scolastiche sostengono il fabbisogno formativo dei docenti con una adeguata programmazione delle risorse finanziarie assegnate per la formazione.
Le nuove FAQ sono disponibili sul sito del Ministero dell’istruzione al seguente link:
https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/domandeerisposte.html#ddi