La tutela del personale precario della scuola destinatario di contratti a termine per supplenze “brevi e saltuarie”, promossa dal sindacato Anief per il riconoscimento della Retribuzione Professionale Docenti, ottiene 3 nuove vittorie in tribunale con la condanna del Ministero dell'Istruzione per discriminazione. Marcello Pacifico (Anief): “Anche le cosiddette “supplenze covid” stipulate con il personale ATA e docente in questo anno solastico non riconoscono ai lavoratori l'emolumento aggiuntivo denominato CIA e RPD, perché sono supplenze con termine 8 giugno e, dunque, considerate supplenze temporanee, ed è illegittimo. La Cassazione ci ha già dato ragione”. L'Anief ricorda a tutti i propri iscritti che è ancora possibile aderire gratuitamente allo specifico ricorso promosso dal nostro sindacatoper vedersi riconosciuto l’assegno mensile dal valore di 164 Euro fino a 257,50 Euro per i docenti e da 58,50 fino a 64,50 Euro per gli ATA.
La Retribuzione Professionale Docente o il Compenso Individuale Accessorio per il personale ATA, come si legge nelle sentenze ottenute dagli Avvocati Fabio Ganci, Walter Miceli e Giovanni Rinaldi con la collaborazione sul territorio degli Avvocati Ida Mendicino e Donatella Longo (Tribunale di Castrovillari (CS)), Salvatore Russo (Tribunale di Roma) e Fortunato Niro (Tribunale di Udine), rientra, infatti, “nelle «condizioni di impiego» che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali «non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”. L'art. 7, comma 1, del CCNL per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la retribuzione professionale docenti a tutto il personale docente ed educativo, dunque, deve essere interpretato “nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999”.
“I Tribunali del Lavoro di tutta Italia ci stanno dando piena ragione e già la Suprema Corte di Cassazione si è espressa chiaramente sul punto – spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief-. La norma contrattuale che riconosce RPD e CIA non opera distinzioni in ordine alle diverse tipologie di supplenze e, dunque, anche per il personale assunto per espletare incarichi di durata inferiore a quella annuale si pongono le medesime finalità di valorizzazione della funzione e di riconoscimento del ruolo svolto dagli insegnanti e dal personale ATA, in relazione alle quali il trattamento accessorio (RPD o CIA) è stato istituito e deve essere sempre riconosciuto anche per le supplenze brevi. Tra le supplenze brevi e saltuarie ricordiamo che rientrano anche i contratti stipulati sul cosiddetto “organico Covid” e anche per loro la tutela Anief in tribunale otterrà il diritto al riconoscimento di RPD e CIA”. L'ammontare mensile di RPD e CIA, è bene evidenziarlo, varia da 164 Euro a 257,50 Euro per i docenti e da 58,50 a 64,50 Euro per il personale ATA.
Anief ricorda a tutti i propri iscritti che è ancora possibile aderire gratuitamente allo specifico ricorso promosso dal nostro sindacato e che è fondamentale evitare la prescrizione delle somme dovute. Il ricorso è rivolto al personale docente e ATA che ha svolto o sta svolgendo supplenze temporanee, anche come “supplente Covid” e al personale di ruolo che vuole recuperare le somme mai percepite per gli anni di precariato svolti con contratti di supplenza breve e temporanea.