Dai Tribunali del Lavoro di Bari e Foggia arrivano ben undici nuove sentenze di pieno accoglimento sul diritto tutelato dall'Anief volto al riconoscimento della Retribuzione Professionale Docenti e del Contributo Individuale Accessorio in favore del personale precario della scuola destinatario di contratti a termine per supplenze “brevi e saltuarie”. Gli Avvocati Fabio Ganci, Walter Miceli, Giovanni Rinaldi e Maria Rosaria Calvio ottengono la condanna del Ministero dell'Istruzione a riconoscere anche ai supplenti “brevi” questi compensi aggiuntivi nello stipendio riconosciuti, invece, solo al personale docente e ATA di ruolo o con contratti annuali. L'Anief ricorda a tutti i propri iscritti che è ancora possibile aderire gratuitamente allo specifico ricorso promosso dal nostro sindacato per vedersi riconosciuto l’assegno mensile dal valore che varia da 164,00 euro fino a 257,50 euro per i docenti e da 58,50 fino a 64,50 euro per gli Ata
La Retribuzione Professionale Docente – o il Compenso Individuale Accessorio per il personale ATA – come si legge a chiare lettere nelle recenti sentenze ottenute dai legali Anief nei due tribunali pugliesi è già stata riconosciuta dal pronunciamento della Corte di Cassazione e rientra “nelle «condizioni di impiego» che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali «non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”. L'art. 7, comma 1, del CCNL per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la retribuzione professionale docenti a tutto il personale docente ed educativo, dunque, deve essere interpretato “nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999”.
“Ricordiamo che tale diritto è applicabile anche alle cosiddette “supplenze Covid” – spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief - perché rientrano anch'essi nelle supplenze “brevi”, ma già la Cassazione ha chiarito che per il personale assunto per espletare incarichi di durata inferiore a quella annuale si pongono le medesime finalità di valorizzazione della funzione e di riconoscimento del ruolo svolto dagli insegnanti e dal personale ATA, in relazione alle quali il trattamento accessorio è stato istituito e, dunque, deve essere sempre e comunque riconosciuto ai lavoratori”. Il Ministero dell'Istruzione, dunque, nuovamente soccombente contro le ragioni patrocinate dal nostro sindacato e condannato - per evidente discriminazione - a corrispondere a undici precari pugliesi destinatari di “contratti brevi” proprio quella retribuzione aggiuntiva mai riconosciuta per tutti i mesi di servizio svolti e al pagamento, anche, delle spese di giudizio.
Anief ricorda a tutti i propri iscritti che è ancora possibile aderire gratuitamente allo specifico ricorso promosso dal nostro sindacato e che è fondamentale evitare la prescrizione delle somme dovute. Il ricorso è rivolto al personale docente e ATA che ha svolto supplenze temporanee e al personale di ruolo che vuole recuperare le somme mai percepite per gli anni di precariato svolti con contratti di supplenza breve e temporanea. Possibile aderire, inoltre, anche allo specifico ricorso dedicato al “personale Covid” per rivendicare il diritto a RPD/CIA mensili non riconosciuti.