Arriva dal Tribunale del Lavoro di Castrovillari (CS) una nuova vittoria ottenuta dall'Anief che annulla il CCNI sulla mobilità nella parte in cui non attribuisce ai lavoratori la precedenza per assistenza al genitore disabile nei movimenti interprovinciali. “Siamo già pronti a procedere in giudizio anche per le prossime procedure di trasferimento non solo per rivendicare il diritto di precedenza nei trasferimenti per assistenza al genitore con disabilità, ma anche per l'eliminazione del vincolo quinquennale di permanenza nella sede di titolarità per i neoimmessi in ruolo e per altri diritti violati anche nelle Tabelle titoli mobilità”. Preadesioni aperte per i ricorsi contro il vincolo quinquennale per ricevere, all'atto dell'avvio delle nuove procedure di trasferimento, tutte le indicazioni per presentare domanda indicando i titoli culturali, di precedenza e i servizi utili ai fini del contenzioso.
È come sempre targata Anief la nuova sentenza favorevole ottenuta pochi giorni fa a Castrovillari che accoglie le ragioni patrocinate con la solita competenza e professionalità dagli Avvocati Fabio Ganci, Walter Miceli, Ida Mendicino e Ester Donatella Longo e che impone all'Amministrazione l'immediata rettifica dei movimenti riconoscendo a una docente il diritto di precedenza nei trasferimenti per assistenza al genitore disabile in situazione di gravità. “Nel CCNI sulla mobilità del personale della scuola – spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief – è palese la violazione dell’art. 33 L. 104/92 e dell’art. 601 D.lgs. 297/94, in senso chiaramente sfavorevole per il lavoratore nella parte in cui esclude dai trasferimenti interprovinciali il diritto di precedenza per i figli referenti unici di persona con disabilità grave, in tutta Italia i Giudici ci stanno dando ragione”.
Il Giudice del Lavoro ha, infatti, dichiarato la nullità parziale della norma pattizia “relativamente alla parte in cui, negli artt. 13 e 14 del CCNI, il diritto di precedenza di cui all’art. 33 L. 104/92 viene escluso con riferimento alla mobilità interprovinciale” ordinando al Ministero dell'Istruzione “il trasferimento anche in soprannumero della parte ricorrente presso gli istituti viciniori alla propria residenza con diritto di precedenza ai sensi dell’art. 33, comma 5 L. n. 104/1992 in ragione delle preferenze indicate nella domanda di mobilità e condannando, inoltre, l'Amministrazione al pagamento delle spese giudiziali liquidate in € 3.512,50
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