L'Anief vince ancora una volta sul contenzioso volto al riallineamento del servizio dopo la ricostruzione di carriera. Dopo la ricostruzione di carriera, infatti, non sempre viene riconosciuto in automatico al lavoratore quello che viene definito “riallineamento della carriera”, anche se la normativa (DPR n. 399/88, art. 4, comma 3) lo prevede e trascorsi da 16 a 24 anni dall'immissione in ruolo il Ministero dovrebbe procedere direttamente e senza ulteriori richieste da parte del lavoratore. I legali Anief Fabio Ganci, Walter Miceli, Giovanni Rinaldi e Marco Di Pietro hanno ottenuto ragione anche presso il Tribunale del Lavoro di Siracusa con la conferma che il riallineamento è un diritto da riconoscere immediatamente alla scadenza dei termini di legge. Sempre aperte le adesioni allo specifico ricorso Anief sul riallineamento della carriera
L'Anief vince ancora una volta in tribunale e tutela i diritti dei lavoratori della scuola immessi in ruolo cui il ministero non riconosce il riallineamento integrale della carriera secondo i termini di legge. L'Anief ha, infatti, predisposto specifico ricorso per ottenere il riallineamento della carriera che le Amministrazioni dovrebbero effettuare in automatico al compimento del periodo previsto dalla normativa vigente (dal 16° al 24° anno di ruolo a seconda dell'inquadramento professionale del dipendente) in modo da rivendicare immediatamente la progressione di carriera spettante. Una docente della scuola secondaria, invece, sin dal 2012 non aveva ricevuto il dovuto riallineamento della carriera e l'azione legale Anief si è rivelata come sempre efficace per rivendicare il suo diritto. Il Tribunale del Lavoro di Siracusa, infatti, concorda con le tesi patrocinate dai legali Anief e accerta che la ricorrente ha diritto, “ai sensi dell'art. 4, comma 3, DPR n. 399/88, alla valutazione ai fini economici dell'intera anzianità di servizio al compimento del sedicesimo anno di servizio (01/05/2012) e, per l'effetto, condanna l'Amministrazione scolastica a collocare la ricorrente dall'1/05/2012 nella fascia stipendiale maturata corrispondente a tutta l'anzianità maturata ai sensi del CCNL Comparto Scuola ed al conseguente pagamento delle relative differenze retributive”.
“Ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, comma 3, del DPR 399 del 23 agosto 1988 – conferma Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief - la decurtazione avvenuta nella ricostruzione di carriera paria a 1/3 del servizio giuridico della anzianità maturata preruolo, deve essere integralmente recuperata e, conseguentemente, i dipendenti immessi in ruolo devono essere collocati nella fascia stipendiale spettante computando anche il periodo non riconosciuto precedentemente che diventa interamente valido ai fini dell'attribuzione delle successive posizioni stipendiali. Tutto questo deve avvenire al compimento del 16° anno di ruolo per i docenti della scuola secondaria, al 18° per i DSGA e i docenti della scuola primaria e infanzia e per i docenti diplomati della scuola secondaria, al 20° per il personale ATA e addirittura al 24° anno per i docenti dei conservatori di musica e delle accademie. Come sindacato non condividiamo questo “raffreddamento della carriera” per così tanto tempo, sosteniamo da sempre che all'atto dell'immissione in ruolo tutto il servizio debba essere immediatamente utile ai fini del computo dell'anzianità di servizio. Ma l'Amministrazione, a maggior ragione, non può unilateralmente ritardare tale adempimento perché materialmente continua a “decurtare” l'anzianità di servizio del personale illegittimamente e contra legem”. In caso di inerzia o ritardi da parte del Ministero dell'Istruzione e delle Amministrazioni competenti, spesso e come si è visto di molti anni rispetto alla maturazione del diritto, dunque l'Anief ha predisposto le procedure di adesione allo specifico ricorso per rivendicare in tribunale i propri diritti e gli arretrati non riconosciuti.
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