Anche il Tribunale del Lavoro di Pistoia dà piena ragione alle tesi Anief e applica il previgente gradone stipendiale 3-8 anni anche ai docenti immessi in ruolo dopo il 2011 con almeno un anno di servizio a termine precedente al 2011. Marcello Pacifico (Anief): “I tribunali ci continuano a dare ragione e confermano che clausola di salvaguardia prevista nel contratto economico del 2011 deve essere applicata anche a chi ha prestato servizio da precario prima del 2011 per non confliggere con la normativa eurounitaria contenuta con la Direttiva 199/70/CE”. Anief ricorda a tutti i propri iscritti che è ancora possibile aderire allo specifico ricorso
La Suprema Corte di Cassazione, infatti, come ricorda anche il Tribunale del Lavoro di Pistoia accogliendo in toto il ricorso patrocinato per Anief dagli Avvocati Fabio Ganci, Walter Miceli, Tiziana Sponga e Simona Rotundo, ha già affermato il seguente principio di diritto: “In tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale scolastico, l'art. 2 del c.c.n.l. del 4 agosto 2011, nella parte in cui limita il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento ad personam, fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva, ai soli assunti a tempo indeterminato, viola la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, con conseguente disapplicazione della norma contrattuale da parte del giudice e riconoscimento della medesima misura transitoria di salvaguardia anche al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione” (Cass. 2924/2020; 3180/2021), pertanto, evidenzia la nuova sentenza, “deve darsi alla disciplina di legge e di comparto una interpretazione conforme alla normativa eurounitaria e dichiararsi il diritto della ricorrente, docente precaria alle dipendenze del Miur in virtù di reiterati contratti a tempo determinato a far data dal 25.9.2003, a vedersi applicata la clausola di salvaguardia prevista dal CCNL 4.8.2011 in favore dei soli docenti assunti a tempo indeterminato in servizio alla data del 1.9.2010, con conseguente diritto alle differenze retributive”.
“La Corte di Cassazione – spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief – ha chiarito che si deve ritenere contrastante con il principio di non discriminazione anche il mancato riconoscimento a favore dei docenti precari della clausola di salvaguardia contenuta nel CCNL dell’agosto 2011, che consentiva il mantenimento del livello retributivo e l’applicazione degli incrementi di anzianità previsti dal precedente CCNL in favore del personale in ruolo all’1.9.2010 e molto più favorevole rispetto a quello successivo al 2011. I Tribunali ci stanno dando ragione e la giurisprudenza è ormai consolidata sul punto: i precari non possono essere discriminati né prima né dopo l'immissione in ruolo”. L'Anief ricorda a tutti i propri iscritti che è ancora possibile ricorrere per vedersi riconosciuto il diritto all'integrale ricostruzione di carriera commisurata agli effettivi anni di servizio prestati con contratti a tempo determinato e per ottenere immediatamente il corretto inquadramento stipendiale.
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