Continua incessante l’azione dell’Anief per il rilancio della qualità dell’offerta formativa delle scuole italiane all’estero. Per visionare tutte le proposte emendative, cliccare qui
Con uno specifico emendamento, Anief propone alle forze politiche di ripristinare le graduatorie d’istituto nelle scuole statali italiane all’estero, dalle quali attingere per conferire incarichi annuali sulle ore non costituenti cattedra e per l’abrogazione dei contratti locali sulle discipline dell’ordinamento scolastico italiano.
Attualmente gli spezzoni di cattedra vengono affidati ai docenti italiani che operano nella scuola anche se non in possesso della specifica abilitazione nella classe di concorso e intere discipline dell’ordinamento italiano sono affidate a contratto locale a docenti reclutati localmente. Queste misure hanno abbassato di molto l’offerta formativa delle scuole italiane statali all’estero. Da quando è entrato in vigore il decreto legislativo 13 aprile 2017 numero 64, intere cattedre o spezzoni di cattedra sono rimaste vacanti per mesi o assegnate a personale senza nessuna conoscenza del sistema scolastico italiano, nel caso dei contratti locali, o a docenti italiani non abilitati nella classe di concorso dello spezzone. Con lo stesso emendamento propone delle modifiche al periodo di servizio da garantire all’estero in caso di nomina, riducendolo da sei a tre anni, restituendo il diritto a tutti di arrivare a svolgere 12 anni di servizio all’estero in due mandati.
Infine Anief propone anche di portare da 674 a 700 il contingente del persole scolastico operante nelle scuole, nei corsi e nei lettorati italiani all’estero.
EMENTAMENTO ANIEF PER TUTELARE PERSONALE ALL’ESTERO
Articolo 58, al comma 2 si inserisce in fine Sono introdotte le seguenti modificazioni all’articolo 164 bis del Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 64 1. All’articolo 21 comma 2 la parola “sei” è sostituita dalla parola “tre”. 2. Il comma 8 dell’articolo 37 è sostituito come segue: “Il personale già destinato all'estero alla data di entrata in vigore del presente decreto, può permanervi fino a nove anni scolastici. 3. L’articolo 23 è sostituito come segue: a) Nelle scuole statali all'estero gli insegnamenti obbligatori che non costituiscono cattedra o posto di insegnamento sono assegnati ai docenti presenti nelle graduatorie d’istituto. b) I docenti temporaneamente assenti nelle scuole statali all'estero sono sostituiti dai docenti in servizio nell’istituto. c) Ai docenti di cui al comma 1, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale corrisponde il trattamento economico di cui l'articolo 170, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, determinato in maniera percentuale rispetto alle ore assegnate. 4. All’articolo 18 comma 1 il numero “674” è sostituito con il numero “700”. L’articolo 31 è abrogato. 5. Il comma 5 dell’articolo 29 è abrogato.
Motivazione: I punti 1 e 2 dell’emendamento, cambiando il periodo minimo di servizio da garantire all’estero, da sei a tre anni e modificando il comma 8 dell’articolo 37, restituisce a detto personale il diritto di partecipare alle prove di selezione per la destinazione all’estero, ed essere destinato ancora all’estero per un mandato di 3 anni scolastici. Il punto 3 dell’emendamento ripristina le graduatorie d’istituto per assegnare gli insegnamenti obbligatori che non costituiscono cattedra ai docenti che faranno domanda d’inserimento nelle graduatorie d’istituto. Il punto 4 aumenta le unità di contingente da 674 a 700 e abroga l’articolo 31 che prevede i contratti locali a personale residente a anche non italiano. L’aumento del numero di unità serve a coprire le cattedre attualmente assegnate a contratto locale.