Arriva dal TAR del Lazio una sentenza esemplare destinata a segnare la futura giurisprudenza in materia di attribuzione delle ore agli alunni con disabilità e ottenuta grazie alla straordinaria professionalità dei legali Anief Walter Miceli, Ida Mendicino, Maria Dolores Broccoli e Elena Boccanfuso. Marcello Pacifico (Anief): “Questa sentenza interpreta correttamente la riforma normativa, siamo orgogliosi che la nostra iniziativa, unica nel suo genere e da noi denominata “Sostegno: non un'ora di meno!” stia continuando a ottenere successi a beneficio dei nostri alunni più fragili e delle loro famiglie”
La novità normativa su cui il TAR Lazio è stato chiamato a decidere dai legali Anief circa la sua interpretazione è l’art. 10 del d.lgs. n. 66/2017, che prevede, nello specifico, che l’individuazione e l’assegnazione delle ore di sostegno debba avvenire, da parte del dirigente scolastico, “[…] sulla base del PEI di ciascun alunno, raccolte le osservazioni e i pareri del GLI, sentito il GIT, tenendo conto delle risorse didattiche, strumentali, strutturali presenti nella scuola, nonché della presenza di altre misure di sostegno, al fine di realizzare un ambiente di apprendimento favorevole allo sviluppo dell'autonomia delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti con accertata condizione di disabilita' in eta' evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica […]”, mentre il quadro legislativo previgente in materia, vedeva quale unica fonte di attribuzione delle ore di sostegno proprio il P.E.I., residuando in capo al dirigente scolastico un potere amministrativo interamente vincolato in sede di successiva adozione del decreto di assegnazione delle misure di sostegno spettanti all’alunno disabile.
Lo stesso TAR del Lazio, dunque, con la sentenza emanata oggi, rileva come proprio l'articolo 10 del d.lgs. n. 66/2017, sembri “attribuire al dirigente scolastico il potere/dovere di individuare ed assegnare le ore di sostegno senza vincolarlo ai contenuti del P.E.I., che sembra piuttosto dover rappresentare una base di partenza e non un punto di arrivo. La norma, quantomeno dal punto di vista squisitamente letterale, pare prevedere un procedimento di individuazione e di assegnazione delle ore di assistenza agli alunni affetti da disabilità “a formazione progressiva” che, prendendo le mosse dal P.E.I. (come confermato dalla locuzione “sulla base del […]”), consentirebbe al dirigente scolastico, previa acquisizione del parere reso da due organi collegiali (G.L.I. e G.I.T.), di assegnare le ore di sostegno sulla scorta anche di ulteriori apprezzamenti discrezionali con riferimento al complesso delle risorse didattiche, strumentali e strutturali della scuola, nonché sulla presenza di altre, e non meglio precisate, misure di sostegno”. Ma lo stesso Tribunale Amministrativo per il Lazio, tiene a precisare che “Volendo assecondare la succitata scansione procedimentale sancita dalla lettera della riforma normativa de qua, invero, sia la presenza di ben due pareri postumi rispetto al P.E.I., rilasciati da organi di natura territoriale e diversi rispetto al G.L.O., sia il residuare di uno spazio per valutazioni discrezionali riservate al dirigente scolastico, sono elementi che finiscono per far vacillare l’ormai assodata intangibilità dei contenuti del P.E.I., al punto che lo stesso rischierebbe di essere declassato a mero atto endoprocedimentale, espressione di un potere amministrativo ancora in fieri”.
Il Collegio Amministrativo evidenzia, però, “l’assenza di specifiche deleghe al potere esecutivo in grado di giustificare una modifica sostanziale del procedimento di assegnazione delle ore di sostegno come quella apparentemente effettuata con l’art. 10 del d.lgs. n. 66/2017”. Quest’ultima norma, così come interpretata in precedenza, finirebbe per ingenerare dubbi di legittimità costituzionale non solo, e non tanto, per eccesso di delega, ma anche per la violazione di limiti imposti in materia da fonti internazionali di rango pattizio che, una volta recepite nel nostro ordinamento, si pongono quale parametro interposto di costituzionalità ai sensi dell’art. 117, co. 1 della Costituzione, rappresentando un limite espresso alla libertà del legislatore. Al riguardo, si intendono richiamare le disposizioni contenute nella Convenzione O.N.U. per i diritti delle persone disabili, ratificata dal nostro Paese con la legge n. 18/2009”. Tuttavia, seguendo il costante insegnamento della Corte Costituzionale, il TAR supera tale questione evidenziando che “la norma sospettata di incostituzionalità deve essere vagliata dal giudice a quo al fine di verificare se la stessa non possa comunque essere oggetto di un’interpretazione costituzionalmente orientata, mediante la quale armonizzare le sue disposizioni con i dettami della Carta Costituzionale”.
Il TAR Lazio ritiene, dunque, che una lettura costituzionalmente orientata del richiamato art. 10 sia assolutamente possibile ed “è quella di ritenere ammissibili eventuali modifiche alle misure di sostegno contenute nel P.E.I., sia proposte dagli organi territoriali dotati di poteri consultivi sia apportate dal dirigente scolastico al termine delle sue valutazioni discrezionali sulla struttura e sugli strumenti dell’istituto scolastico, solo se in bonam partem, in quanto incidenti in melius sulla sfera giuridica degli alunni disabili, promuovendo un’armonizzazione delle misure di sostegno disposte dai diversi G.L.O., al livello scolastico e/o territoriale, al fine di rendere effettivo il principio di uguaglianza scolpito dall’art. 3 della Costituzione”. Dunque il numero di ore previsto nel PEI può, certamente, essere modificato così come previsto dalla riforma normativa, ma solo ed esclusivamente aumentando le ore in esso previsto e mai riducendole. “Con questa corretta lettura da parte del TAR Lazio della riforma – commenta Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief – si garantisce il rispetto della personalizzazione delle misure di inclusione scolastica, continuando a far assurgere le statuizioni del PEI a nucleo indefettibile di tutele che devono in ogni caso essere riconosciute allo studente disabile, tenendo fermo il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa sul punto. Solo seguendo quest’interpretazione – continua il presidente Anief - è possibile superare i dubbi di costituzionalità dell’art. 10 del d.lgs. n. 66/2017 sollevati dai nostri legali ed evidentemente condivisi dal TAR del Lazio, che ha reso, così, i suoi contenuti conformi ai principi dirivanti dal diritto internazionale pattizio e ai principi previsti nella stessa Carta Costituzionale”. In quest’ottica, dunque, la sentenza conferma che il P.E.I. deve ancora essere ritenuto, in continuità con la pregressa giurisprudenza, uno strumento fondamentale.
“Siamo davvero soddisfatti e orgogliosi del risultato raggiunto oggi con questa nuova sentenza del Tribunale Amministrativo ottenuta dai nostri legali – continua il giovane sindacalista autonomo – che si esprime su una questione spinosa circa la corretta attribuzione delle ore di sostegno agli alunni con disabilità che la riforma normativa sembrava aver riportato indietro di decenni, conferendo all'Amministrazione e ad altri organi una specie di “ultima parola” sinceramente non condivisibile. Solo interpretando la norma così come prevista dal TAR Lazio i diritti dei nostri alunni con disabilità possono essere effettivamente tutelati”. Il TAR del Lazio non dimentica neanche di precisare, infatti, come la legge delega n. 107/2015, da cui deriva il D.Lgs. n. 66/2017 parli espressamente di “promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità”, mentre il d.lgs. n. 66/2017, attuativo della riforma scolastica in tale materia, “è stato pressoché unanimemente salutato come il “decreto dell’inclusione”, dunque il TAR evidenzia come “la riforma abbia ad oggetto il miglioramento complessivo delle condizioni per rendere effettivo il diritto all’inclusione scolastica degli studenti disabili, dovendo ritenersi essere questa, dunque, la sola chiave di lettura da utilizzare per estrapolare, in via ermeneutica, le norme applicabili dalle disposizioni normative dettate dal legislatore delegato, dovendosi escludere interpretazioni, come quella riportata in apertura, che ampliando in maniera smisurata ed incontrollata i poteri discrezionali di organi collegiali non ubicati in una sufficiente posizione di vicinitas rispetto allo studente disabile e, comunque, portatori di interessi in potenziale contrasto con la necessità di garantire la piena inclusione di tali categorie di soggetti (si pensi, ad esempio, ad esigenze di finanza pubblica), risulterebbero essere non solo antitetiche rispetto ai richiamati dettami costituzionali ma anche rispetto agli stessi principi e criteri direttivi della legge delega che, come sopra evidenziato, mirano a rafforzare, non ad indebolire, l’inclusione degli studenti disabili rispetto alla normativa previgente”.
“A volte le sentenze emanate dai tribunali scrivono belle pagine di Diritto e Legalità – tiene a concludere il presidente Pacifico - questa è, senza ombra di dubbio, una di quelle volte. Oggi in Tribunale non hanno ottenuto successo solo i legali Anief, riportando il PEI al centro della decisione sulle ore da attribuire al singolo alunno e imponendolo come base da cui eventualmente solo aumentarle con l'atto definitivo emanato dal DS, ma grazie al loro lavoro e alla loro professionalità hanno vinto i nostri alunni più deboli e tutti quanti tra docenti, famiglie e Dirigenti Scolastici abbiamo a cuore veramente la tutela e il diritto all'inclusione e all'istruzione di tutti gli alunni”.