Arriva dal Tribunale del Lavoro di Crotone una nuova conferma sulla validità delle tesi da sempre sostenute dall'Anief sull'illegittimità del CCNI sulla mobilità nella parte in cui non attribuisce ai lavoratori che intendono trasferirsi la precedenza per assistenza al genitore disabile nei movimenti interprovinciali. Ancora possibile aderire ai ricorsi Anief presso il Giudice del Lavoro se si sono dichiarati i titoli culturali, di precedenza e i servizi utili ai fini del ricorso nella domanda di mobilità
È ancora una volta targata Anief la nuova sentenza di pieno accogimento ottenuta pochi giorni fa a Crotone che accoglie le ragioni patrocinate con la solita competenza e professionalità dagli Avvocati Fabio Ganci, Walter Miceli e Francesco Lista e impone all'Amministrazione l'immediata rettifica dei movimenti disponendo “l’assegnazione della ricorrente alla sede più vicina al domicilio del genitore da assistere tra quelle risultanti disponibili come da domanda, anche in sovrannumero” ed evidenziando come “il C.C.N.L. introduce un evidente trattamento discriminatorio tra i docenti, in quanto se attribuisce il diritto di precedenza nella mobilità provinciale e nella procedura di assegnazione provvisoria, tale diritto non può essere escluso proprio nella mobilità interprovinciale, in quanto è proprio nei trasferimenti tra province diverse e lontane che diviene più difficile se non impossibile provvedere alla cura del disabile, soprattutto nel caso in cui il docente è l’unico referente dello stesso”.
“La disciplina speciale, contenuta nell’art. 601 d. lgs. 297/94 – spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief - stabilisce che gli artt. 21 e 33 della legge 104/92 si applicano a tutto il personale della scuola e questo comporta la precedenza all'atto della nomina in ruolo, nell'attribuzione delle supplenze e anche in sede di mobilità. La disposizione dell’art. 601 non prevede limiti al proprio contenuto precettivo e ha la struttura della norma imperativa incondizionata, portatrice di valori di rilievo costituzionale (art. 38, secondo comma, Cost.), e, dunque, incomprimibili in sede di contrattazione. Come sindacato siamo orgogliosi dei risultati che stiamo ottenendo per la tutela di questi diritti fondamentali”.
Ancora possibile aderire ai ricorsi Anief presso il Giudice del Lavoro per ottenere il trasferimento interprovinciale con precedenza per assistenza al genitore disabile, il punteggio del servizio svolto nelle scuole paritarie o il punteggio per i titoli SSIS, TFA, Sostegno, per il servizio militare svolto non in costanza di nomina cui il CCNI non attribuisce punteggio, se si sono dichiarati nella domanda di mobilità e non si è ottenuto il movimento richiesto.
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