ANIEF chiede di posticipare, bisogna attendere la conferma legislativa delle novità sulla integrazione della lista dei lavori usuranti e gravosi, l'eventuale proroga al 2022 di quota 100 o eventuali novità legislative che il Governo vorrà introdurre
Sul nuovo elenco dei lavori gravosi che consentono di andare in pensione 4 anni prima, a 63 anni di età se in possesso di 36 anni di contributi, sono stati inseriti i maestri della primaria e i collaboratori scolastici. E perché non anche i docenti degli altri ordini di scuola, perché escluderli?
Anief apprezza senz’altro il coinvolgimento dei maestri della primaria e dei collaboratori scolastici nella nuova lista, che sulla base di criteri scientifici ha portato la Commissione lavori gravosi ha esteso dalle 15, sinora previste, a ben 43 professioni potenziali che presentano un indice combinato di malattie professionali e infortuni sopra la media: tutte attività che comportano mansioni “pesanti”, non solo a livello fisico, che comportano quindi la possibilità di anticipare l’uscita dal lavoro. Rimane da capire cosa ha portato gli esperti a escludere le altre professionalità della scuola.
Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, ha affermato che “il lavoro all’interno di un istituto scolastico è tutto usurante. Vi sono delle dimostrazioni scientifiche che non fanno differenze sostanziali tra gli strascichi psicologici e fisici che comporta l’opera professionale in un istituto scolastico. A questo proposito, sono anni che chiediamo, anche per trasparenza amministrativa e pubblica, che i dati sulle malattie professionali vengano resi pubblici: ci dobbiamo accontentare di quelli svolti all’estero, dove è emerso che tutto i lavoratori della scuola, a partire dai docenti, sono vittime del burnout. È un dato provato, che ci ha convinto a chiedere nel nuovo contratto di lavoro la diaria da rischio biologico assegnata ad altre professionalità, come quelle mediche. Indennità a parte, rimane un dato di fatto che, anche per ringiovanire la categoria più vecchia al mondo, c’è l’impellenza di mandare in pensione chi lavora a scuola a 62 anni senza penalizzazioni. Ecco perché l’Ape Social va allargata a tutti i docenti e Ata”.
Per quanto riguarda invece la cosiddetta “Quota 100”, denunciamo che in assenza della proroga per il 2022, questa modalità di pensionamento potranno utilizzarla solo i docenti che maturano il requisito, almeno 62 anni di età e 38 anni di contributi, entro il 31 dicembre 2021. Sostanzialmente ne mantiene il diritto esclusivamente il personale che già nell’a.s. precedente ne poteva presentare domanda e che per volontà o per dimenticanza non ha presentato la domanda di pensionamento. Ricordiamo che il personale della scuola può presentare domanda di pensionamento se matura i requisiti previsti, entro il 31 dicembre dell’anno scolastico successivo a quello di presentazione della domanda.
Senza un tempestivo intervento da parte del Governo, del legislatore che ne modifichi i requisiti di accesso, ai lavoratori della scuola non rimane che andare in pensione con i soli requisiti della pensione di vecchiaia, 67 anni al 31 dicembre 2022, e della pensione anticipata, anzianità contributiva minima di 41 anni e 10 mesi per le donne e di 42 anni e 10 mesi per gli uomini. Salvo optare per altre modalità pensionistiche, APE social e Opzione donna, con le conseguenti penalizzazioni economiche.
A nostro avviso, serve una riforma delle pensioni che torni ai parametri preesistenti alla riforma Fornero, in Italia abbiamo il personale docente più vecchio al mondo, che tenga conto di questo dato statistico incontrovertibile e provi ad avvicinare il nostro Paese alla media europea.
LE MODALITÀ
Entro la data di scadenza, al momento prevista per il 31 ottobre, tutto il personale del comparto scuola, dovrà presentare le domande di cessazione per dimissioni volontarie dal servizio o delle istanze di permanenza in servizio ai sensi dell’articolo 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e successive modifiche e integrazioni, ovvero per raggiugere il minimo contributivo tramite l’applicazione POLIS – Istanze on line.
Due le istanze Polis che saranno attive contemporaneamente. La prima conterrà le tipologie con le domande di cessazione ordinarie: domanda di cessazione con riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31 dicembre 2020 (art.16 Decreto-Legge 28 gennaio 2019 n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26 - art. 1 comma 336 Legge 30 dicembre 2020 n. 178) (opzione donna); domanda di cessazione con riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31 dicembre 2022 (Art. 24, commi 6, 7 e 10 del D.L. 6 dicembre 2011, n.201, convertito in L. 22 dicembre 2011, n.214 - Art.15, D.L. 28 gennaio 2019, n.4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n.26 - Art.1 commi da 147 a 153 della L. 27 dicembre 2017 n. 205); domanda di cessazione con riconoscimento dei requisiti maturati entro 31 dicembre 2022, pensione di vecchiaia, requisiti minimi 67 anni e almeno 20 di contributi; domanda di cessazione con riconoscimento dei requisiti contributivi maturati entro il 31 dicembre 2022, pensione anticipata a domanda, con i requisiti contributivi di 41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini; domanda di cessazione dal servizio in assenza delle condizioni per la maturazione del diritto a pensione; domanda di cessazione dal servizio del personale già trattenuto in servizio negli anni precedenti.
La seconda conterrà, esclusivamente: domanda di cessazione per la maturazione del requisito alla pensione “quota cento” entro il 31 dicembre 2021, 62 anni di età e 38 anni di contributi.
Nella domanda di cessazione gli interessati devono dichiarare espressamente la volontà di cessare comunque o di permanere in servizio una volta che sia stata accertata la eventuale mancanza dei requisiti.
Il personale che invece opterà per l’APE sociale e la pensione anticipata per i lavoratori precoci potranno, una volta ottenuto il riconoscimento dall’INPS, presentare la domanda di cessazione dal servizio con modalità cartacea entro il 31 agosto 2022.
Attenzione, le domande, oltre che inviate all’amministrazione tramite l’applicazione POLIS – Istanze on line, devono essere inviate anche all’Ente Previdenziale - INPS, esclusivamente attraverso le seguenti modalità:
1) presentazione della domanda on-line accedendo al sito dell’Istituto, previa registrazione;
2) presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato (n. 803164);
3) presentazione telematica della domanda attraverso l’assistenza gratuita del Patronato.
A tal proposito ANIEF, in convenzione con CEDAN, garantirà l’assistenza ed il supporto specializzato per l’invio delle domande.