In questi giorni in tantissime scuole vengono pubblicate circolari che invitano i docenti a tempo determinato con contratto al 30 giugno o di supplenza breve a fruire delle ferie nel periodo di sospensione delle lezioni (festività natalizie, pasquali, periodo intercorrente tra il termine delle lezioni e il 30 giugno).
Insieme all’invito alla fruizione, queste circolari riportano anche l’avviso che in caso di mancata fruizione i docenti interessati non avranno diritto all’indennità sostitutiva per le ferie non fruite.
Le comunicazioni dei dirigenti scolastici stanno creando non poca confusione tra i docenti precari, anche in considerazione del fatto che in diversi casi i toni delle circolari travalicano – in modo del tutto inaccettabile - i limiti del semplice invito tracimando in vere e proprie intimidazioni alla fruizione delle ferie.
Va chiarito che il senso di queste comunicazioni è da rintracciare ESCLUSIVAMENTE nel tentativo del Ministero dell’Istruzione e del Merito di sottrarsi alla condanna certa in tribunale cui in questi anni è andato incontro, su azione dell’ANIEF, proprio per aver soppresso l’istituto dell’indennità per ferie non fruite ai docenti precari.
Sul tema si è recentemente espressa la Corte di Cassazione che ha certificato il diritto dei docenti precari ad ottenere il risarcimento per ferie non fruite negli ultimi 10 anni per un ammontare di circa mille euro per ogni annualità. Tale diritto, secondo i giudici della Suprema Corte, deriva proprio dal mancato invito da parte dei datori di lavoro (i dirigenti scolastici) alla fruizione durante i periodi di sospensione delle lezioni con annesso avviso, in casi di mancata fruizione, della perdita del diritto all’indennità.
Ricapitolando, quindi: i docenti al 30 giugno o con supplenza breve NON HANNO ALCUN OBBLIGO di chiedere le ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni; i dirigenti scolastici POSSONO INVITARE i docenti interessati alla fruizione senza che sia prevista alcuna indennità per quelle non fruite; i dirigenti scolastici NON POSSONO IMPORRE ai docenti precari le ferie d’ufficio né possono in alcun modo rivalersi nei confronti di chi scegliesse di non fruirle; i docenti con contratti al 30 giugno POSSONO RICORRERE per recuperare le indennità illegittimamente negate negli ultimi dieci anni, recuperando così fino a 10mila euro.
Qui le info per recuperare l’indennità ferie non fruite