Anche ai docenti immessi in ruolo dopo il 1° settembre 2011, ma con almeno un anno di precariato svolto negli anni precedenti, va applicata la “clausola di salvaguardia” prevista dal CCNL 2011 che prevede il mantenimento del gradone stipendiale “3-8 anni”. Marcello Pacifico (Anief-Cisal): “Con la rappresentatività anche questa stortura, che non prevede l'applicazione della clausola di salvaguardia ai lavoratori precari, dovrà essere sanata direttamente in contrattazione”.
La sentenza, che porta il sigillo delle vincenti azioni legali Anief, arriva dal Tribunale del Lavoro di Trieste e accoglie in toto il ricorso patrocinato dagli Avvocati Fabio Ganci, Walter Miceli, Tiziana Sponga e Mirella Pulvento e riconosce il diritto di una docente, immessa in ruolo nel 2013, all'integrale e immediato riconoscimento di tutto il servizio svolto durante il precariato e all'applicazione, equiparando tutto il suo servizio a termine a quello svolto a tempo indeterminato, della contrattazione collettiva nazionale economica precedente, che riconosceva il diritto al gradone stipendiale 3-8, molto più favorevole rispetto a quello attuale. Marcello Pacifico (Anief-Cisal): “Abbiamo nuovamente avuto ragione contro un CCNL economico di comparto, siglato nel 2011 da buona parte degli altri sindacati che, ancora una volta, discriminava i precari e il periodo svolto durante il precariato. Con la rappresentatività anche questa stortura dovrà essere sanata direttamente in contrattazione e ribadiremo ancora una volta che il lavoro svolto durante il precariato non può mai essere considerato come servizio di serie B”.