La sicurezza è un argomento ostico che affligge le nostre scuole e, purtroppo, spesso le responsabilità ricadono sulla persona del dirigente scolastico. In merito a quanto enunciato dall’ultima circolare INAL n. 29 dell’11 luglio 2018, è bene fare preventivamente alcune precisazioni per quanto riguarda le Istituzione Scolastiche Pubbliche, illustrando la figura dell’RLS, della sua designazione nonché delle relative sanzioni per mancati adempimenti da parte dei Dirigenti Scolastici. L’art. 2 comma 1 lettera “i” del D. Lgs. 81/08 definisce l’RLS persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro, pertanto in sintesi diremo un “sindacalista della sicurezza a scuola”.
Il sindacato Udir, al fine di dare servizi operativi ai propri iscritti, consiglia non solo di tenere al protocollo d’Istituto il file pdf generato dalla procedura telematica di comunicazione nominativo, ma anche l’atto di designazione dell’RLS come da modello predisposto per gli iscritti, cui allegare unitamente il verbale con l’elezione degli RLS d’Istituto, così da evitare la sanzione amministrativa pecuniaria. Udir informa che è possibile, contattando la segreteria, richiedere la documentazione e il materiale utili: numero telefonico 091 7098362, indirizzo e-mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.