Anief informa che sono prorogati al 29 ottobre i termini di consegna della documentazione per l’adesione al ricorso avverso l’esclusione dalle prove scritte dei candidati risultati inidonei dopo la prova preselettiva.
Tale proroga è rivolta esclusivamente a coloro che consegneranno brevi manu la documentazione disponibile a questo link presso la Segreteria nazionale Anief, ubicata in Corso Pietro Pisani n° 254 - Palermo.
Considerato che Formez pubblicherà giorno 28 ottobre l’elenco degli idonei della regione Sicilia, la Segreteria nazionale rimarrà aperta sabato 29 ottobre dalle ore 9:00 alle ore 21:00 al fine di consentire a tutti i candidati ricorrenti di presentare la documentazione utile per richiedere l’ammissione con riserva alle prove scritte.
Anief informa che sono prorogati i termini di consegna della documentazione per i candidati delle regioni Calabria, Puglia, Campania, Lazio, Abruzzo, Sicilia, Sardegna, Veneto, Toscana, Emilia Romagna, Piemonte, Liguria e Lombardia. I candidati delle altre regioni possono aderire ma a condizione di recarsi personalmente, nei giorni e negli orari indicati, presso lo sportello di ricezione della documentazione più vicino.
La consegna della documentazione, da scaricare dal link in calce, dovrà avvenireesclusivamente brevi manu nei giorni, luoghi ed orari per ciascuna regione indicati nella seguente tabella:
REGIONE
LUOGO
GIORNI E ORARIO
CALABRIA
Avv. Ida Mendicino
Via N. Serra n. 125
COSENZA
Lunedì 24 dalle 17:00 alle 20:00
Martedì 25 matt. 10:30-12:30 pom. 17:00-20:00
PUGLIA
Avv. Michele Ursini
Piazza Umberto I n. 32
BARI
Lunedì 24 e Martedì 25 dalle 15:00 alle 20:00
CAMPANIA
Avv. Michele Speranza
Via Firenze n. 32
NAPOLI
Lunedì 24 e Martedì 25 dalle 16:30 alle 18:30
LAZIO
Avv. Salvatore Russo
Via Bassano del Grappa n.4
ROMA
Lunedì 24 e Martedì 25 dalle 14:00 alle ore 17:30
ABRUZZO
Avv. Rodrigo Verticelli
Viale C. Colombo n. 184
S. Nicolò a Tordino (TE)
Lunedì 24 dalle 16:00 alle 20:00
Martedì 25 matt. 10:00-13:00 pom. 18:30-20:00
SICILIA
Segreteria ANIEF
Corso P. Pisani n. 254
PALERMO
Lunedì 24 e Martedì 25 dalle 09:00 alle 19:00
SARDEGNA
Avv. Marcello Frau
Via Di Vittorio n. 22
SASSARI
Lunedì 24 e Martedì 25 dalle 17:00 alle 20:00
VENETO
Avv. Denis Rosa
Via Caneve n. 6 - int. 5
VENEZIA
Lunedì 24 e Martedì 25 dalle 15:00 alle 18:00
TOSCANA-EMILIA ROMAGNA
Avv. Simona Fabbrini
Corso Italia n. 99
San Giovanni Valdarno (AR)
Lunedì 24 e Martedì 25 matt. 09:00-13:00 pom. 14:30-16:30
LOMBARDIA–PIEMONTE-LIGURIA
Avv. Filomena Fusco
Via Adige n. 20
MILANO
Lunedì 24 e Martedì 25 dalle 14:00 alle 20:00
Contestualmente alla consegna della documentazione sarà possibile firmare il mandato al legale, disponibile esclusivamente presso la sede di consegna.
Si precisa inoltre che,dopo le date già stabilite, non sarà possibile accogliere ulteriori richieste di presentazione della documentazione per il ricorso, considerati i termini di scadenza imminenti per la notifica e il deposito delle stessa, presso gli organi competenti.
Sospeso il bando di concorso del 13 luglio 2011. Accolti dai giudici del Tar Lazio i due ricorsi patrocinati dall’Anief, nel rispetto della clausola 4 della direttiva dell’Unione Europea del 28 giugno 1999/70/CE e della sentenza della Corte di Giustizia europea dell’8.9.2011. Quattrocento ricorrenti ammessi con riserva alle prove pre-selettive del 12 ottobre.
I 400 ricorrenti, assistiti dagli avv. Ganci e Miceli, sono sia docenti di ruolo con cinque anni di servizio tra ruolo e pre-ruolo (7439/11), sia docenti precari con cinque o più anni di servizio alle spalle nella scuola pubblica (7440/11), che avevano chiesto al Miur di partecipare alla procedura concorsuale, in un primo tempo attraverso l’accesso al sistema informatico predisposto per la presentazione delle istanze on-line - da cui erano stati cancellati nonostante le diffide dell’Anief, quindi attraverso una domanda cartacea regolarmente notificata all’amministrazione centrale e periferica. Il Miur ne aveva predisposto l’esclusione, costringendoli a ricorrere al Tar Lazio proprio quando l’ennesima sentenza della Corte di Giustizia europea su procedimento C-177/10 sanciva il principio secondo cui nei concorsi pubblici il servizio prestato a tempo determinato doveva essere valutato come quello prestato a tempo indeterminato.
Dopo la vittoria sulla questione del pettine per i precari inseriti nelle graduatorie, che ha permesso il trasferimento di 30.000 docenti durante l’ultimo aggiornamento per il triennio 2011-2013, e la campagna dei ricorsi per la stabilizzazione, che ha sbloccato nel 2011 più di 65.000 immissioni in ruolo, ecco una nuova vittoria del giovane sindacato che apre una frontiera nel reclutamento dei dirigenti nell’amministrazione italiana. Ancora una volta l’Anief dimostra di saper lottare contro la precarietà rimuovendo la discriminazione perpetuata nei confronti del personale della scuola che da anni con dedizione e servizio ha servito con onore lo Stato, seppur da supplente.
Per Marcello Pacifico, presidente dell’Anief, non può esistere un servizio di seria A (quello prestato dopo il ruolo) e uno di serie B (quello prestato da supplente). Questa decisione dei giudici conferma, ormai, come il diritto comunitario, spesso più attento alla tutela dei diritti fondamentali dell’uomo, sia vincolante per il diritto interno. Ora tocca agli aspiranti candidati dimostrare le proprie capacità per vincere un concorso difficile per esercitare il ruolo di dirigente nella scuola dell’autonomia. D’altronde, sono tutti colleghi abilitati con anni di esperienza, perché non potrebbero diventare dirigenti? Da più di dieci anni, ormai, il dirigente (ex preside) ha acquisito una sua professionalità così distinta da essere inserita in un’area autonoma della contrattazione (area V della dirigenza), non più legata al comparto unico (docenti, ata, dsga). Chi ha i titoli previsti dal bando non può essere discriminato per aver prestato un servizio da precario: se dimostra le competenze, le conoscenze e le abilità necessarie, deve poter dirigere una scuola, a maggior ragione se si pensa che molti di questi ricorrenti, in effetti, da vicari o fiduciari del dirigente ne condividono già oggi le responsabilità dirigenziali.
La causa C-177/10 era scaturita da un ricorso proposto da un dipendente pubblico di ruolo del Ministero della Giustizia e della Pubblica amministrazione della Comunità autonoma dell’Andalusia contro la sua esclusione dalla candidatura ad un concorso per l’accesso dei dipendenti alla categoria generale degli assistenti di tale amministrazione pubblica. La Corte di Giustizia Europea, in via preliminare, punto 53, aveva ricordato che, “[…] qualora non possano procedere ad un’interpretazione ed un’applicazione conformi alle prescrizioni del diritto dell’Unione, i giudici nazionali e gli organi dell’amministrazione hanno l’obbligo di applicare integralmente il diritto dell’Unione e di tutelare i diritti che quest’ultimo attribuisce ai singoli, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (v., in tal senso, sentenze 22 giugno 1989, causa 103/88, Costanzo, Racc. pag. 1839, punto 33; 11 gennaio 2007, causa C-208/05, ITC, Racc. pag. I-181, punti 68 e 69, nonché 25 novembre 2010, causa C-429/09, Fuß, cit., non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 40). Nel merito, la Corte di Giustizia Europea, al punto 84, aveva sentenziato che “[…] la clausola 4 dell’accordo quadro dev’essere interpretata nel senso che osta a che i periodi di servizio prestati da un dipendente pubblico temporaneo di un’amministrazione pubblica non vengano presi in considerazione ai fini dell’accesso di quest’ultimo, divenuto nel frattempo dipendente pubblico di ruolo, ad una promozione per via interna cui possono esclusivamente aspirare i dipendenti pubblici di ruolo, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi del punto 1 di tale clausola. Il semplice fatto che il dipendente pubblico temporaneo abbia prestato detti periodi di servizio in base ad un contratto o un rapporto di lavoro a tempo determinato non costituisce una tale ragione oggettiva […]”.
La causa è speculare alle procedure di reclutamento di dirigente scolastico avvenute in Italia dove il legislatore aveva disposto come requisito di accesso la laurea e un servizio effettivamente prestato di almeno cinque anni dopo la nomina in ruolo. La normativa, però, è in contrasto con quanto disposto con l’accordo quadro europeo e viola il principio di non discriminazione dei lavoratori a tempo determinato, così da essere direttamente disapplicabile dal giudice del tribunale chiamato ad esprimersi sulla regolarità della stessa procedura concorsuale. Tra le varie pronunzie della Corte di Giustizia dell’Unione Europea intervenute per imporre agli Stati membri di applicare le suddette norme comunitarie, infatti, può essere richiamata la sentenza del 13/9/07 resa nella causa C-307/05 (Del Cerro Alonso), ove si è così affermato: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta all'introduzione di una disparità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato, giustificata dalla mera circostanza che essa sia prevista da una disposizione legislativa o regolamentare di uno Stato membro ovvero da un contratto collettivo concluso tra i rappresentanti sindacali del personale e il datore di lavoro interessato”.
Pertanto, sono state accolte con due distinte ordinanze le richieste avanzate dai legali, avv. Ganci e Miceli, di disporre l’ammissione con riserva dei ricorrenti alla procedura selettiva in questione e di ordinare all’amministrazione, a tal fine, di ritenere utilmente prodotta la domanda già presentata dall’interessato in versione cartacea e/o informatica, con la sospensione cautelare
- dell’art. 3, comma 1, laddove tra i requisiti di ammissione si prescrive che il servizio d’insegnamento effettivamente prestato di almeno cinque anni in qualsiasi ordine di scuola sia stato maturato dopo la nomina in ruolo, con esclusione quindi del complessivo servizio scolastico pre-ruolo riconosciuto pleno iure ai docenti di ruolo in virtù del decreto di ricostruzione della carriera;
- dell’art. 3, comma 3, laddove si considera valido soltanto il servizio effettivamente prestato nelle scuole statali a partire dalla data di effettiva assunzione nel ruolo docente ed educativo con esclusione dei periodi di retrodatazione giuridica.
Gli altri con meno anni, se ATA possono perdere fino a 2.500 euro e se docenti fino a 10.300 euro in 8 anni per il blocco del contratto, della progressione della carriera, e per l’eliminazione del primo gradone stipendiale. Anief ricorre al GdL per ottenere gli euro tolti o bloccati. Per adesioni scrivi a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..
Fuorvianti le indicazioni fornite da alcune OO. SS. nazionali che hanno sottoscritto con il CCNL firmato in data 4 agosto 2011 la modifica della tabella stipendiale del personale docente e ata neo-immesso in ruolo nel contingente disposto per il 2011, annullando il primo gradone stipendiale 3-8 anni e il primo gradino 0-2 anni, dietro indicazione del legislatore che aveva previsto nella legge 122/2010 soltanto l’invarianza finanziaria senza alcuna esplicita penalizzazione o discriminazione dei lavoratori precari assunti. Mentre il Miur ha già chiarito con la nota 6705 del 24 agosto 2011 che le disposizioni si applicano anche agli assunti con le immissioni retrodatate al 2010, con palese discriminazione nei confronti di chi è stato assunto proprio l’anno scorso, per non parlare egli anni precedenti. Fuorvianti perché queste stesse tabelle non tengono conto della tredicesima, analizzano soltanto i casi con 5 anni di pre-ruolo ignorando gli altri, e infine non esplicitano che il sevizio svolto nel 2011-2012 come quello che sarà svolto nel 2012-2013 e nel 2013-2014 non sarà valido e cumulabile con gli anni pregressi perché non valutabile per la progressione di carriera, visto il blocco degli scatti e del contratto.
Risultato: anche chi ha 11 anni di servizio di pre-ruolo dovrà attendere l’a.s. 2014-2015 per avere l’aumento di stipendio previsto per il nuovo gradone 9-14 anni, mentre tutti gli altri a partire da quella data potranno maturare il servizio mancante per raggiungere la nuova anzianità tabellare contrattata dalle OO. SS. con una perdita che oscilla dai 2.500 ai 10.500 euro. Dall’anno scolastico 2014-2015, infatti, i 65.000 docenti e ATA potranno maturare il primo scatto di carriera qualora abbiano 8 anni di servizio, al raggiungimento del 9 anno di servizio tra ruolo e pre-ruolo essendo il servizio per espressa norma di legge non valutabile ai fini della progressione di carriera per gli anni 2010-2014.
Era evidente fin da allora come una decisione una tantum come quella del ministro pro tempore dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di assegnare a suo buon cuore nelle tasche del personale della scuola gli aumenti di stipendio relativi al 2010 non potesse superare la previsione del legislatore di bloccare il contratto o la recuperabilità dei servizi resi, come oggi la Corte dei conti ribadisce. Soltanto un intervento del giudice delle leggi può eliminare i vizi presunti di non conformità alla Costituzione della norma introdotta, non certo la contrattazione con le OO. SS.
Pertanto, per i neo-immessi in ruolo Anief chiederà nello stesso ricorso la remissione alla corte costituzionale della legge 122/2010 e sue modificazioni, e l’impugnazione del contratto sottoscritto il 4 agosto 2011 dalle altre OO. SS. con risarcimento danni e recupero delle somme spettanti. E’ possibile, inoltre, nello stesso ricorso richiedere la retrodatazione giuridica ed economica se sei avente diritto a uno dei posti assegnati negli anni precedenti in base al contenzioso vittorioso patrocinato dall’Anief (es., inserimento a pettine o 30 punti aggiuntivi del titolo SSIS), e/o ottenere gli scatti biennali di stipendio o ancora le mancate mensilità estive (su posti vacanti e disponibili) maturate durante il periodo di pre-ruolo.
La precarietà non si baratta con la mortificazione degli stipendi. Già in Europa guadagnano in media il doppio dello stipendio. Chi vuole dare la sua pre-adesione al fine di ricevere le istruzioni operative per ricorrere deve inviare una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..
TABELLA relativa alla PERDITA di STIPENDIO dovuta all’eliminazione dei GRADONI
Considerato che sono ancora in corso le prime operazioni di individuazione di destinatari di contratto a tempo determinato in diverse province del territorio nazionale, vista la necessità di procedere a un complessivo aggiornamento di tutte le iniziative giudiziarie promosse e patrocinate dall’Anief al giudice amministrativo e ordinario, alla luce anche della recente normativa e giurisprudenza introdotta, si comunica a tutti i soci Anief che entro il 25 settembre riceveranno la consueta lettera del presidente nazionale di inaugurazione del nuovo anno scolastico con un aggiornamento su tutti i ricorsi dell’Anief e con le eventuali istruzioni operative allegate predisposte dallo studio legale. I soci riceveranno successivamente nel formato cartaceo anche il nuovo bollino 2011 e la tessera se ancora non in possesso, utili per accedere anche ai nuovi servizi attivati di patronato e caf, bancari, assicurativi, nonché alle tariffe convenzionate per le attività di formazione.
Si coglie l’occasione per ricordare a tutti i titolari di delega sindacale o ai nuovi titolari che al 31 dicembre 2011 sarà misurato il dato associativo (iscritti con delega sindacale attiva, registrata dall’ex ufficio provinciale del Tesoro) di ogni organizzazione sindacale, dato che sommato a quello elettorale da misurare nel marzo 2012 per le elezioni RSU, certificherà la rappresentatività sindacale ovvero deciderà quali sindacati per il triennio 2012-2015 potranno trattare con il Miur la vita di 1.000.000 di docenti e ata. L’Anief, nata nel dicembre 2008, non poteva essere rappresentativa nel triennio 2008-2011, ma con i ricorsi ha cercato di contrastare o di influenzare, spesso con successo, le scelte fatte dagli altri sindacati e dal Miur. Pertanto, per evitare di attivare nuovi e continui contenziosi in quanto esclusi dai tavoli negoziali, vi preghiamo di verificare lo stato regolare della trattenuta sindacale al fine di poter presentare entro il 31 dicembre 2011 quanto più iscritti con delega attiva, e nel contempo di cessare le doppie iscrizioni mantenute ad altri sindacati per assicurarvi determinati servizi, salvo poi riattivarle nei mesi successivi se riteniate che l’Anief non li possa disporre allo stesso modo.
Il tuo singolo contributo indica una scelta di campo e in questi tre mesi può essere più decisivo di migliaia di ricorsi.