Riforma Università (DDL 1240): inizia esame in settimana. Dopo audizione di Anief in VII Commissione Senato, presentati più di un emendamento su quattro segnalati
Sono 20 rispetto ai 77 proposti dai senatori di maggioranza e opposizione e riguardano:
-
lo stato giuridico dei contrattisti di ricerca da definire nel CCNL dopo la previsione economica già sottoscritta (1.8, 1.9, 1.50, 1.51);
-
l’esclusione degli enti di ricerca dalle nuove figure previste dalla riforma (1.15, 1.21, 1.30, 1.32, 1.33)
-
il riconoscimento e la valorizzazione del percorso pre-ruolo (1.45, 1.46);
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la durata massima dei contratti per evitare la precarizzazione (1.47, 1.48, 1.57);
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la stabilizzazione a tempo indeterminato dei ricercatori (1.53, 1.56);
-
l’assunzione dei tecnologi a tempo indeterminato (1.54, 1.55, 1.0.2);
-
il passaggio negli AFAM al profilo docente dei pianisti accompagnatori, di accompagnatore al clavicembalo e tecnici di laboratorio.
IL COMMENTO DEL PRESIDENTE ANIEF
Marcello Pacifico esprime soddisfazione e auspica che le proposte dei Dipartimenti Anief di Università, EPR, AFAM presentate dai senatori di tutto l'arco parlamentare siano approvate, tese soprattutto a combattere la precarietà nel rispetto delle sentenze della Corte di giustizia europea ottenuta anche dai legali Anief con il ripristino della ruolo di ricercatore a tempo indeterminato, messo ad esaurimento 15 anni fa, con tutele giuridiche per i contrattisti di ricerca, stabilizzazione dei tecnologi universitari, riconoscimento del lavoro svolto dai pianisti e alcune figure professionali dell'AFAM.
GLI EMENDAMENTI presentati in base alle SEGNALAZIONI DI ANIEF
1.8
Pirondini, Castellone, Barbara Floridia, Aloisio
Al comma 1, premettere il seguente:
«01. All'articolo 22, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo le parole: "contratti di lavoro" è inserita la seguente: "subordinato"».
1.9
Verducci, D'Elia, Rando
Al comma 1, premettere il seguente:
"01. All'articolo 22, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le parole: "contratti di lavoro a tempo determinato" sono sostituite dalle seguenti parole: "contratti di lavoro subordinato a tempo determinato".
1.50
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni, D'Elia
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis) All'articolo 22, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le parole: "contratti di lavoro a tempo determinato" sono sostituite dalle seguenti: "contratti di lavoro subordinato a tempo determinato".»
1.51
Bucalo, Iannone
Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, all'articolo 22, comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In sede di rinnovo della contrattazione collettiva per il triennio 2022-2024 è definita anche la parte giuridica".»
1.15
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni, D'Elia
Al comma 1, capoverso "Art. 22-bis", apportare le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, sopprimere le parole: "e gli enti pubblici di ricerca";
2) al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo;
3) al comma 5, sopprimere le parole: "e, per gli enti pubblici di ricerca, dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218".
1.21
Bucalo
Al comma 1, capoverso "Art.22-bis", al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.
1.30
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni, D'Elia
Al comma 1, capoverso "Art. 22-ter (Borse di assistenti all'attività di ricerca)", apportare le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, sopprimere le parole: "e gli enti pubblici di ricerca";
2) al comma 3, sopprimere le parole: "e gli enti";
3) sopprimere il comma 4;
4) al comma 6, sopprimere le parole: "e gli enti".
1.32
Bucalo
Al comma 1, capoverso "Art. 22-ter", sopprimere il comma 4.
1.33
D'Elia, Rando, Crisanti, Verducci
Al comma 1, capoverso «Art. 22-ter», sopprimere il comma 4.
1.45
Verducci, D'Elia, Rando
Al comma 1, dopo il capoverso "Art. 22-quater", aggiungere il seguente:
"Art. 22-quinquies
(Riconoscimento e valorizzazione del percorso pre-ruolo)
1. A fronte di un periodo complessivo almeno biennale di titolarità per una qualsiasi delle forme contrattuali previste dagli articoli 22, 22-bis e 22-ter, comma 1, lettera b), ai soggetti che stipulano contratti ai sensi dell'articolo 24, a richiesta dell'interessato, ai fini dell'inquadramento, è riconosciuto un periodo di servizio pari alla metà del periodo complessivamente svolto, anche in modo non continuativo, come titolari di contratti di cui agli articoli 22, 22-bis, e di borse ai sensi dell'articolo 22-ter, comma 1, lettera b). Il riconoscimento massimo è in ogni caso pari a 2 anni."
1.46
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni, D'Elia
Al comma 1, dopo il capoverso "Art. 22-quater", aggiungere il seguente:
"Art. 22-quinquies
(Riconoscimento e valorizzazione del percorso pre-ruolo)
1. A fronte di un periodo complessivo almeno biennale di titolarità per una qualsiasi delle forme contrattuali previste dagli articoli 22, 22-bis e 22-ter, comma 1, lettera b), ai soggetti che stipulano contratti ai sensi dell' art. 24, a richiesta dell'interessato, ai fini dell'inquadramento, è riconosciuto un periodo di servizio pari alla metà del periodo complessivamente svolto, anche in modo non continuativo, come titolari di contratti di cui agli artt. 22, 22-bis, e di borse ai sensi dell'art. 22-ter, comma 1, lettera b). Il riconoscimento massimo è in ogni caso pari a 2 anni."
1.47
Verducci, D'Elia, Rando
Al comma 1, dopo il capoverso "Art. 22-quater", aggiungere il seguente:
"Art. 22-quinquies. (Durata totale del periodo pre-ruolo) - 1. La durata complessiva dei rapporti instaurati dal medesimo soggetto, anche con istituzioni diverse, ai sensi degli articoli 22, 22-bis e 22-ter della presente legge, non può in ogni caso essere superiore a sei anni."
1.57
Pirondini, Barbara Floridia, Aloisio, Castellone
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. La durata complessiva dei rapporti instaurati dal medesimo soggetto, anche con istituzioni diverse, ai sensi degli articoli 22, 22-bis e 22-ter della legge 30 dicembre 2010, n. 240, introdotti dal comma 1 del presente articolo, non può in ogni caso essere superiore a sei anni».
1.48
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni, D'Elia
Al comma 1, dopo il capoverso "Art. 22-quater", aggiungere il seguente:
"Art. 22-quinquies.
(Durata totale del periodo pre-ruolo)
1. La durata complessiva dei rapporti instaurati dal medesimo soggetto, anche con istituzioni diverse, ai sensi degli articoli 22, 22-bis e 22-ter della legge 30 dicembre 2010, n. 240, non può in ogni caso essere superiore a sei anni, al termine dei quali è obbligatoria una stabilizzazione."
1.53
Bucalo, Iannone
Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, all'articolo 24, comma 9, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, al termine della conclusione del sesto anno, l'università valuta, su istanza dell'interessato, il titolare del contratto stesso ai fini della chiamata nel ruolo di ricercatore a tempo indeterminato, nel caso in cui non sia stato chiamato come professore associato ai sensi del comma 5. La valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale, individuati con apposito regolamento di ateneo nell'ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro. Alla procedura è data pubblicità nel sito internet dell'ateneo. In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto è inquadrato nel ruolo di ricercatore a tempo indeterminato. La programmazione di cui all'articolo 18, comma 2, assicura la disponibilità delle risorse necessarie in caso di esito positivo della procedura di valutazione."»
1.56
Occhiuto
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, all'articolo 29, dopo il comma 10 è inserito il seguente: "10-bis. Il personale universitario di cui all'articolo 31 del decreto del presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, che ha svolto attività di ricerca per almeno sei anni, è equiparato a tutti gli effetti di legge, fermo restando il proprio trattamento economico, ai ricercatori a tempo indeterminato. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente".»
1.54
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni, D'Elia
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. L'articolo 24-ter della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è sostituito dal seguente:
«Art. 24-ter
(Tecnologi a tempo determinato)
«1. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nonché nei limiti delle risorse assunzionali disponibili a legislazione vigente, al fine di svolgere attività professionali e gestionali di supporto e coordinamento della ricerca, di promozione del processo di trasferimento tecnologico, di progettazione e di gestione delle infrastrutture, nonché di tutela della proprietà industriale, le università possono assumere personale di elevata professionalità con qualifica di tecnologo a tempo indeterminato.
2. Il rapporto di lavoro del personale di cui al comma 1 è disciplinato nell'ambito del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto istruzione e ricerca, in un'apposita sezione, prendendo a riferimento il trattamento economico non inferiore a quello spettante al personale di categoria EP.
3. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca sono definiti, nel rispetto delle condizioni e delle modalità di reclutamento stabilite dall'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 19, comma 3-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, i requisiti, i titoli, non inferiori al titolo di laurea magistrale, e le modalità delle procedure concorsuali per le assunzioni di cui al presente articolo. Nell'ambito dei titoli è valorizzata la precedente esperienza professionale quale tecnologo a tempo determinato di cui all'articolo 24-bis e quale personale tecnico D ed EP con Laurea Magistrale o vecchio ordinamento che abbia svolto mansioni equiparabili a quelle del tecnologo.
4. In via di prima applicazione, è data, su richiesta, la possibilità, per il personale, assunto con contratto a tempo indeterminato, nella categoria dei funzionari (ex D) ed EP dell'area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazioni dati, in possesso del titolo di laurea di cui al comma 3 in materie coerenti con le attività svolte e che abbia svolto, per almeno tre anni, documentata attività di supporto tecnico-scientifico alla ricerca, alla didattica e alle attività di trasferimento tecnologico presso il dipartimento nel quale presta servizio, di essere inquadrato nell'istituendo ruolo di Tecnologo a tempo indeterminato previa valutazione di idoneità da effettuarsi secondo le modalità di cui al successivo comma 5.
5. Le valutazioni di idoneità sono effettuate, presso i Dipartimenti di appartenenza, da apposite commissioni composte da tre docenti universitari, possibilmente afferenti a settori scientifici disciplinari coerenti con le attività svolte dai candidati. Le valutazioni sono basate esclusivamente sui titoli e sulle attività svolte dal candidato di cui all'allegato A.»".
"Allegato A: Titoli ed attività valutabili
· pubblicazioni scientifiche e/o report tecnico-scientifici comprovanti attività scientifica maturata per almeno un triennio;
· dottorato di ricerca
· master universitario di II livello, diploma accademico di formazione alla ricerca, diploma di specializzazione, diploma accademico di specializzazione (II), diploma di perfezionamento o master (II) in materie coerenti con lo specifico profilo professionale da ricoprire;
· partecipazione ad attività di gruppi di ricerca e a progetti di ricerca nazionali o internazionali;
· incarichi di responsabile/referente tecnico/scientifico di attività di trasferimento tecnologico (convenzioni tecnico/scientifiche, accordi quadro, ecc.);
· incarichi di responsabilità di strutture tecniche (laboratori e strumentazioni) e di servizi; coordinamento e/o partecipazione alle attività tecniche/scientifiche di centri di ricerca dipartimentali / consorzi universitari;
· organizzazione e/o partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico in Italia o all'estero;
· incarichi di docenza nell'ambito di progetti nazionali/ esteri per attività di formazione continua (lifelong learning), master e formazione superiore;
· partecipazione ad attività di orientamento e interazione con scuole superiori;
· conseguimento di premi e riconoscimenti per l'attività scientifica
· affiliazione ad accademie di riconosciuto prestigio nel settore
· associazione ad Enti Pubblici di Ricerca;
· risultati ottenuti nel trasferimento tecnologico in termini di partecipazione alla creazione di nuove imprese (spin off), sviluppo, impiego e commercializzazione di brevetti;
· specifiche esperienze professionali caratterizzate da attività di studio o ricerca.»
1.0.2
Verducci, D'Elia, Rando
Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:
"Art. 1-bis
(Modifiche al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, in materia di procedure concorsuali per la stipula di contratti per ricercatori o tecnologi a tempo determinato)
1. Al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 12-bis:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Gli enti possono indire procedure di selezione per titoli e colloquio per la stipula di contratti per ricercatore o tecnologo a tempo indeterminato, riservate a candidati che abbiano svolto per almeno tre anni attività di ricerca o tecnologica con assegni di ricerca, contratti di ricerca e contratti a tempo determinato al servizio dell'ente, in relazione alle medesime attività svolte, nei cinque anni che precedono il bando di selezione, nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione 2005/251/CE della Commissione, dell'11 marzo 2005, in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza e nel rispetto dell'indicatore del limite massimo alle spese di personale, di cui all'articolo 9, comma 2, del presente decreto»;
2) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. Decorsi tre anni dall'inquadramento, l'ente valuta il ricercatore o il tecnologo a tempo indeterminato ai fini dell'inquadramento come primo ricercatore o primo tecnologo»;
b) dopo l'articolo 12-bis è inserito il seguente:
«Art. 12-ter. - (Ricercatori e tecnologi tenure track) - 1. Ferme restando le vigenti disposizioni normative e contrattuali per le assunzioni a tempo determinato, gli enti possono indire procedure concorsuali per la stipula di contratti per ricercatore o tecnologo a tempo determinato al livello iniziale con durata di tre anni, non rinnovabili, secondo quanto previsto dal presente articolo. Al termine del contratto l'ente valuta il ricercatore o il tecnologo a tempo determinato ai fini dell'inquadramento a tempo indeterminato nel livello corrispondente.
2. Decorsi tre anni dall'inquadramento, l'ente valuta il ricercatore o il tecnologo a tempo indeterminato ai fini dell'inquadramento come primo ricercatore o primo tecnologo.
3. Le procedure di cui al comma 1 si svolgono mediante pubblico concorso per aree scientifiche o settori tecnologici, idonee a valutare competenze e attitudini finalizzate all'attività richiesta. La valutazione di cui ai commi 1 e 2 è effettuata da commissioni giudicatrici costituite in maggioranza da componenti esterni all'ente e presiedute da dirigenti di ricerca o dirigenti tecnologi dell'ente interessato o di altro ente di ricerca o da professori universitari di prima fascia, in conformità ai parametri qualitativi internazionali individuati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentiti la Consulta dei Presidenti di cui all'articolo 8 del presente decreto e l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR). Ai fini della partecipazione i candidati devono essere in possesso del titolo di dottore di ricerca o di titolo equivalente conseguito all'estero. Gli enti pubblici di ricerca possono consentire l'accesso alle procedure di cui al comma 1 anche a coloro che sono in possesso di curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca e hanno svolto per almeno un triennio attività di ricerca o tecnologiche presso università o qualificati enti, organismi o centri di ricerca pubblici, anche all'estero, comprovate da contratti di lavoro subordinato o flessibile, fermo restando che il titolo di dottore di ricerca o equivalente costituisce titolo preferenziale ai fini della formazione delle relative graduatorie.
4. Alle procedure di cui al presente articolo è dedicata una sezione del piano di fabbisogno di cui all'articolo 7.
5. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nel rispetto dell'indicatore del limite massimo alle spese di personale di cui all'articolo 9, comma 2, e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
2. Gli enti destinano in ogni caso adeguate risorse proprie nei piani triennali di attività ?di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, per consentire il passaggio dal livello iniziale a quello immediatamente superiore del personale ivi inquadrato in data antecedente all'entrata in vigore della presente legge, nel rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro e utilizzando gli stessi criteri di valutazione di cui all'articolo 12-bis, comma 3-bis, e 12-ter, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, come introdotti dal comma 1 del presente articolo. Per tale finalità, gli enti possono anche utilizzare le graduatorie approvate ai sensi dell'art. 15, comma 5, del CCNL Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione del 7 Aprile 2006, vigenti a partire dal 1° gennaio 2024."
1.55
Bucalo, Iannone
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
"1-bis. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, all'articolo 24-ter sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "e quale personale tecnico D ed EP con Laurea Magistrale o vecchio ordinamento che abbia svolto mansioni equiparabili a quelle del tecnologo";
b) dopo il comma 3, è inserito il seguente: "3-bis. In via di prima applicazione, nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, è consentito al personale assunto con contratto a tempo indeterminato nella categoria dei funzionari (ex D) ed EP dell'area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazioni dati, in possesso del titolo di laurea di cui al comma 3 in materie coerenti con le attività svolte e di un'attività triennale di supporto tecnico-scientifico alla ricerca, alla didattica e alle attività di trasferimento tecnologico presso il dipartimento nel quale presta servizio, presentare domanda per essere inquadrato nel ruolo di tecnologo a tempo indeterminato, previa valutazione di idoneità sui titoli e le attività da definire con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca.".
3.0.1
Bucalo, Iannone
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"Art. 3-bis
1. All'articolo 1, comma 892, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sostituire le parole: "in un'apposita sezione, con definizione dei trattamenti economici dei relativi profili, prendendo a riferimento l'inquadramento economico di tali figure tecniche in misura pari all'attuale profilo EP1 del comparto." con le seguenti: "del personale docente".
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