Il preoccupante dato è contenuto nell’ultimo rapporto della rete Eurydice: sono assenti quasi del tutto i docenti delle scuole secondarie di I grado sotto i 30 anni, la quota di insegnanti under 30 è prossima allo zero e anche nella fascia d’età 30-39 non raggiunge il 10 per cento. Con il ddl “La Buona Scuola” il gap raggiungerà livelli più alti, perché il testo approvato al Senato esclude a priori che un ragazzo che abbia appena concluso l’università possa accedere ai concorsi pubblici per diventare insegnante, ad iniziare dalla selezione che il Miur renderà pubblica entro il prossimo 1° dicembre.
Marcello Pacifico (Anief-Confedir): tra le deleghe previste nel ddl, figura un nuovo percorso con incarichi triennali, a tempo determinato, al posto dei concorsi pubblici: per i soli abilitati, è previsto un corso-tirocinio, dopo il primo anno di abilitazione e dopo le supplenze. Cui seguirà la valutazione finale del preside, che se positiva, porterà all’assunzione. Ecco perché passeranno almeno cinque anni prima della loro assunzione. Ed ecco perché con la revisione del reclutamento, l’attuale gap anagrafico dei nostri docenti rispetto a quelli degli altri paesi – acuito dall’ingiustizia dei 4mila ‘Quota 96’ - non potrà che aumentare.
Si innalza il numero di docenti italiani sopra i 60 anni: gli ultimi dati Ocse, risalenti al 2014, indicavano che gli insegnanti del nostro Paese sopra la sessantina erano “l’11% alle elementari, il 13% alle superiori e il 15% alle medie”. L’ultimo rapporto della rete Eurydice “La professione insegnante in Europa: pratiche, percezioni e politiche”, presentato alla Commissione europea a Bruxelles, e commentato oggi dal ‘Sole 24 Ore’, ci dice che la situazione anagrafica di chi insegna in Italia si è aggravata: “sono assenti quasi del tutto i docenti delle scuole secondarie di I grado sotto i 30 anni, mentre circa il 44% ha fra i 50 e i 59 anni e gli over 60 sono quasi il 20 per cento”. Inoltre, per le nuove generazioni di laureati le cattedre continuano a rimanere un miraggio: “la quota di insegnanti under 30 è prossima allo zero e anche nella fascia d’età 30-39 non raggiunge il 10 per cento”.
Per il futuro, purtroppo, lo sbarramento dei giovani alla docenza sarà ancora più evidente. All’interno del disegno di legge di riforma “La Buona Scuola”, approvato la scorsa settimana a Palazzo Madama, è previsto che tutti gli abilitati laureati per i prossimi cinque anni non potranno partecipare alle nuove selezioni, né insegnare più nelle scuole statali.
“La riforma della scuola, prossima all’approvazione, - commenta Marcello Pacifico, presidente Anief, segretario organizzativo Confedir e confederale Cisal – allontanerà ulteriormente i giovani laureati: il testo approvato al Senato, che si prevede verrà confermato alla Camera, esclude infatti a priori che un ragazzo che abbia appena concluso l’università possa accedere ai concorsi pubblici per diventare insegnante, ad iniziare dalla selezione che il Miur renderà pubblica entro il prossimo 1° dicembre”.
“Si tratta di un tentativo che si ripete nel tempo, perché – continua Pacifico – già nell’ultimo concorso bandito dall’allora ministro Francesco Profumo erano stati esclusi i giovani, salvo poi essere ripescati ai nostri ricorsi. Ora, però, la situazione è peggiorata. Perché sempre in base al ddl Renzi-Giannini, che ha messo mano al reclutamento, per un candidato che partecipi e superi il concorso a cattedre la strada che porta all’immissione in ruolo rimane davvero lunga: dovrà infatti essere collocato negli albi regionali e quindi, dopo un triennio, sarà di nuovo valutato e selezionato dal dirigente scolastico”.
“A quanto sembra, quello che si svolgerà nel 2016 – continua il sindacalista Anief-Confedir-Cisal -, sarà anche l’ultimo concorso con modalità, diciamo così, tradizionali. Tra le deleghe previste nel ddl, figura infatti un nuovo percorso con incarichi triennali, a tempo determinato, al posto dei concorsi pubblici: per i soli abilitati, è previsto un corso-tirocinio, dopo il primo anno di abilitazione e dopo le supplenze. Cui seguirà la valutazione finale del preside, che se positiva, porterà all’assunzione. Ecco perché passeranno almeno cinque anni e perché con la revisione del reclutamento, l’attuale gap anagrafico dei nostri docenti rispetto a quelli degli altri paesi moderni non potrà che aumentare”.
A rendere ulteriormente pesante il quadro è stata l’ingiustizia dei 4mila ‘Quota 96’, costretti a rimanere da tre anni in servizio, per i quali non si è tenuto conto di almeno due fattori: la peculiarità della scuola, che prevede una ‘finestra’ unica di uscita, quella del 1° settembre di anno; l’alto tasso di burnout nel comparto scolastico, con la professione collocata del docente collocata tra le “helping profession”.
“I dati emessi da Eurydice – conclude Pacifico - sono destinati a mantenersi, anzi a peggiorare, nel tempo: in Italia, infatti, non si comprende per quale motivo i docenti over 60 debbano forzatamente rimanere ad insegnare. In diversi altri paesi, vengono infatti collocati su altri ruoli, spesso formativi per le nuove generazioni di colleghi, oppure vengono mandati in pensione proprio per l’alto logorio derivante dalla professione. Ricordiamo, a tal proposito, che in Germania continuano ancora oggi ad accedere al pensionamento con 24 anni di servizio svolto. Anief, che un sindacato nato per tutelare i diritti dei lavoratori, non starà a guardare: sui ‘Quota 96’ si è attivato da tempo e appena verrà bandito il concorso a cattedre ricorreremo anche contro l’esclusione dei neo-laureati dalla selezione”.
Per approfondimenti:
Anief: L’insegnamento è tra le “helping profession”: rischio salute per mezzo milione di docenti donne
Anief:Pensioni: il Governo allunga età e requisiti di altri 4 mesi, nella scuola scatta la grande fuga?
Panorama: Pensione anticipata, chi può andarci
Repubblica: Scuola, nel 2015 corsa dei prof alla pensione: il 70% in più
Corriere della Sera: I professori più vecchi d’Europa. Più della metà sono «over 50»
Anief: In Italia i docenti più vecchi d’Europa, è fuga verso la pensione ma solo fino al 2017
Orizzonte Scuola: Rapporto Eurydice. Valutazione degli insegnanti in Europa e corsi di formazione Erasmus per 1.700 docenti italiani
Sole 24 Ore: All’Italia il primato per i docenti più «anziani» d’Europa
Scheda di approfondimento ANIEF (a cura della segreteria nazionale).
Pensioni: cosa cambia.
Nuove regole per l’accesso alla pensione previste dalla Legge 214/2011.
I nuovi requisiti per conseguire la pensione di anzianità e la pensione anticipata, dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 sono i seguenti:
Pensione di vecchiaia per uomini e donne con almeno 20 anni di contributi
66 anni e 3 mesi entro il 31 dicembre 2015
Pensione anticipata:
per le donne, 41 anni e 6 mesi di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2015;
per gli uomini, 42 anni e 6 mesi di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2015.
Il Decreto Ministeriale 886 del 1 dicembre 2014 ha determinato al 17 Gennaio 2015 il termine ultimo per la presentazione delle domande di dimissioni volontarie dal servizio ai fini del pensionamento per il personale della scuola (docenti/educatori e ATA). Per i dirigenti scolastici il termine per la presentazione delle istanze è il prossimo 28 febbraio.
Con la Legge 23.12.2014 n. 190, G.U. 29.12.2014, vengono cancellate le penalizzazioni per chi va in pensione anticipata entro il 2017 con meno di 62 anni di età.
Attraverso l’emendamento alla Legge di Stabilità 2015, le penalizzazioni non vengono applicate sui trattamenti pensionistici di coloro i quali maturano i requisiti contributivi per la pensione anticipata entro il 31 dicembre 2017. Di conseguenza, anche nel caso in cui non si raggiunga il requisito anagrafico precedentemente fissato i 62 anni di età, si potrà accedere, fino al 31 dicembre 2017 alla pensione anticipata senza alcuna decurtazione e penalizzazione.
E’ di fondamentale importanza precisare che l’esclusione della penalizzazione può ritenersi valida esclusivamente nel caso in cui i 42 anni e 6 mesi di contributi versati derivino da peridi di contribuzioni riconducibili a prestazioni effettive di lavoro, ritenendo utili all’elaborazione del calcolo i periodi di astensione dal lavoro quali maternità, obblighi di leva.
I periodi di astensione dal lavoro che non sono computabili ai fini del calcolo della penalizzazione sono riconducibili a contribuzione relativa aCGI ordinaria, congedi parentali, congedi per donazione di sangue ed emocomponenti, malattia, maternità obbligatoria, servizio militare, contributi versati nella gestione separata, contributi versati come artigiani, commercianti e coltivatori diretti, contributi versati come lavoratori dipendenti, ferie, riscatto di periodi di lavoro all’estero.
Le astensioni dal lavoro che invece prevedono la penalità sono quelle che riguardano la CGI straordinaria, la mobilità, periodi in cui si percepisce assegno di invalidità, contribuzione figurativa per persecuzione politica o razziale, Tbc, vittime del terrorismo, riposi giornalieri per allattamento, congedi matrimoniali, riscatto contratti part time, riscatto laurea, periodi di inattività o di lavoro discontinuo, riscatto di periodi senza obbligo contributivo, riscatto di periodi di studio per inserimento lavoro, contributi volontari nella gestione separata, congedo biennale retribuito per assistere portatori di handicap grave per disabilità e tutti gli altri periodi di contribuzione figurativa.
Questi i requisiti necessari per il diritto al pensionamento dal 1° settembre 2015.
Requisiti posseduti al 31 dicembre 2011 ante Legge 214/11 (Fornero)
Vecchiaia
65 anni di età anagrafica – requisito per uomini e donne
61 anni di età anagrafica – requisito di vecchiaia facoltativo esclusivamente per le donne
Anzianità
40 anni di contribuzione – requisito della massima anzianità contributiva
Quota
60 anni di età e 36 anni di contribuzione – quota 96
61 anni di età e 35 anni di contribuzione – quota 96
Per raggiungere la “quota 96” si possono sommare ulteriori frazioni di età e contribuzione (esempio: 60 anni e 4 mesi di età anagrafica con 35 anni e 8 mesi di contribuzione).
Opzione lavoratici dipendenti
Con la nuova normativa previdenziale rimane in vigore l’art. 1 comma 9 della L. n. 243/2004 che, in via sperimentale fino al 31.12.2015, dà la possibilità di conseguire il diritto a pensione di anzianità alle lavoratrici dipendenti con 35 anni di contribuzione e 57 anni di età, solo a seguito di opzione per la liquidazione del trattamento pensionistico mediante il sistema di calcolo contributivo a condizione che la decorrenza del trattamento pensionistico si collochi entro il 31.12.2015. Nei confronti di queste lavoratrici, continua a trovare applicazione la disciplina delle decorrenze (c.d. finestre) e trovano applicazione le disposizioni in materia di adeguamento alla speranza di vita.
Pertanto, il requisito anagrafico (57 anni) dal 1° gennaio 2013 sarà incrementato di tre mesi, 57 anni + 3 mesi (circolare INPS, Direzione Generale – n. 37 del 14.03.2012).
Inoltre, il comma 7 dell’art. 24 della legge n. 214/2011 fa salva la facoltà dei lavoratori che possono far valere al 31.12.1995 un’anzianità contributiva inferiore a 18 anni, di optare per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema di calcolo contributivo, a condizione che, al momento dell’opzione, abbiano maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a 15 anni di cui almeno 5 nel sistema medesimo. Nel contempo, però, stabilisce che i requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia e alla pensione anticipata non sono quelli previsti nel regime contributivo, bensì quelli introdotti dal medesimo art. 24 e previsti per i lavoratori con anzianità contributiva al 31.12.1995, precedentemente illustrati.
Al momento la decorrenza del trattamento pensionistico aveva come data ultima per poter accedere all’opzione donna, quella del 31 dicembre 2015. Con le novità introdotte dall’ultima legge di stabilità si dovrebbe fare in modo che la data del 31 dicembre 2015 sia fissata per il raggiungimento dei requisiti e non per la decorrenza del trattamento. “Una interpretazione restrittiva dell’INPS fissava al 31 dicembre 2015 la decorrenza del trattamento pensionistico invece della maturazione del requisito. E’ da tempo che stiamo aspettando questa correzione che dovrebbe essere pacifica e condivisa”.