LE MODALITÀ DI PRESENTAZIONE
Le domande dovranno essere presentate nella seguente modalità: DOCENTI: tramite Istanze On Line dal 20 giugno al 4 luglio (dalla voce “Presentazione Domanda Mobilità in Organico di Fatto”); PERSONALE EDUCATIVO E DOCENTI IRC: domanda cartacea dal 20 giugno al 4 luglio; PERSONALE ATA: domanda cartacea dal 27 giugno all’11 luglio.
Anche il personale docente immesso in ruolo negli aa. ss. 2020/21 e 2021/22 potrà presentare istanza di utilizzazione e assegnazione provvisoria conformemente alle prescrizioni di cui al contratto collettivo nazionale integrativo, sottoscritto in data 8 luglio 2020.
Le categorie che devono presentare domanda cartacea, dovranno utilizzare il modello di domanda che sarà reso disponibile nella sezione Mobilità del sito del Ministero dell’istruzione e che dovrà essere inviato, secondo le modalità previste dal Codice dell’amministrazione digitale (es. posta elettronica certificata), all’Ufficio scolastico territorialmente competente.
Le domande vanno corredate degli allegati che attestano il possesso dei requisiti (esigenze di famiglia e precedenze per assegnazioni provvisorie, titoli per gli utilizzi). Possono essere utilizzati, ovviamente con le opportune modifiche e gli eventuali aggiornamenti, gli allegati già preparati per i trasferimenti o quelli predisposti per precedenti utilizzazioni/assegnazioni provvisorie.
I docenti della scuola dell’infanzia e primaria possono esprimere fino a 20 preferenze, quelli della scuola secondaria di primo e secondo grado fino a 15. È possibile esprimere preferenze analitiche (singole scuole) o sintetiche (comune, distretto, provincia). NB: eventuali preferenze fuori dal comune di ricongiungimento potranno essere espresse solo dopo l’inserimento del codice sintetico relativo all’intero comune di ricongiungimento. Se nel comune di ricongiungimento non esistono scuole esprimibili, è possibile indicare scuole del comune viciniore.
CHI PUO’ CHIEDERE L’ASSEGNAZIONE PROVVISORIA
L’assegnazione provvisoria può essere richiesta esclusivamente per ricongiungimento al coniuge o alla parte dell’unione civile; ricongiungimento al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica; ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario; ricongiungimento al genitore; gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da idonea certificazione sanitaria. Non è necessario avere superato l’anno di prova pe chiedere assegnazione provvisoria. Ferma restando la sussistenza delle esigenze di ricongiungimento o di salute, possono chiedere assegnazione provvisoria per altra provincia per posti di sostegno anche i docenti privi di specializzazione, purché stiano per concludere i percorsi di specializzazione sul sostegno o, in subordine, abbiano prestato almeno un anno di servizio - anche a tempo determinato - su posto di sostegno.
CHI NON PUO’ CHIEDERE ASSEGNAZIONE PROVVISORIA
Non è possibile chiedere assegnazione provvisoria all’interno del comune di titolarità (salvo nei casi di comuni con più distretti sub-comunali da coloro che si avvalgono di una delle precedenze previste dall’articolo 8 del contratto); chiedere assegnazione provvisoria per più province (può essere chiesta esclusivamente per la sola provincia di ricongiungimento); chiedere assegnazione provvisoria soltanto per una classe di concorso diversa da quella di titolarità, possibile solo in eventuale aggiunta a quella per la classe di concorso di titolarità (purché il docente possegga l’abilitazione per la classe di assegnazione diversa e abbia superato l’anno di prova nella classe di titolarità).
CHI PUO’ CHIEDERE L’UTILIZZAZIONE
L’utilizzazione può essere richiesta nella provincia di titolarità dal personale in esubero; senza sede di titolarità; dai docenti trasferiti quali soprannumerari a domanda condizionata oppure d’ufficio nei 9 anni scolastici precedenti (dall’a.s. 2013/14 e successivi) e che abbiano richiesto in ciascun anno dell’ottennio il trasferimento nell’istituzione/comune di precedente titolarità; dai docenti titolari su o posto comune/curricolare in possesso di specializzazione che chiedono di essere utilizzati su sostegno; da altre specifiche categorie indicate dal CCNI 8 luglio 2020, cui si rimanda. Non è invece possibile chiedere utilizzazione interprovinciale, riservata esclusivamente ai docenti appartenenti a posto o classe di concorso in esubero nella provincia di titolarità.
Il sindacato Anief è soddisfatto per l’apertura del ministero dell’Istruzione, che ha superato il vincolo che impone per alcuni anni la conferma su sede di destinazione del ruolo. “È una nostra battaglia – dice Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief – che abbiamo condotto con fermezza e ora porta i risultati. L’assegnazione e utilizzazione del personale senza vincoli era e rimane una richiesta precisa dell’Anief. Tuttavia, anticipiamo che se sarà confermata l’esclusione neoassunti da prima fascia GPS il ricorso in tribunale sarà inevitabile.
E' possibile, per gli iscritti, richiedere consulenza contattando la segreteria regionale.