rilevato che l'articolo 1, nel disporre la proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni, provvede, tra l'altro, a prorogare il termine per la conclusione delle procedure concorsuali in essere, bandite dal Ministero dell'istruzione e del merito e dal Ministero dell'università e della ricerca ai sensi dell'art. 3, comma 3-ter, del decreto-legge n.1 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2020 (articolo 1, comma 7);
considerato che l'articolo 5 provvede a disporre la proroga di termini in materia di istruzione e merito, ivi inclusi: il termine ultimo per l'aggiudicazione degli interventi di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido, scuole dell'infanzia e a centri polifunzionali per i servizi alla famiglia, previsti dal PNRR (articolo 5, comma 2); il termine per l'adeguamento degli edifici scolastici e degli edifici adibiti ad asilo nido alla normativa antincendio (articolo 5, comma 5); il termine entro il quale gli Uffici scolastici regionali possono derogare al numero minimo e massimo di alunni per classe con riferimento alle istituzioni scolastiche ed educative situate nelle aree colpite dagli eventi sismici verificatisi nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nonché nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia (articolo 5, comma 9);
preso atto che l'articolo 6 interviene a prorogare termini in materia di università e ricerca, contemplando, tra l'altro, il termine per l'erogazione delle somme residue di mutui concessi da Cassa depositi e prestiti per interventi di edilizia universitaria (articolo 6, comma 2);
preso, altresì, atto che l'articolo 7, recante disposizioni di proroga di termini in materia di cultura, tiene conto, tra l'altro, della necessità di prorogare la durata delle funzioni del commissario straordinario per il risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche (articolo 7, comma 1), nonché dell'esigenza di posticipare il termine finale di durata in carica del Comitato promotore delle celebrazioni legate alla figura di Pietro Vannucci detto «Il Perugino», cui sono destinate ulteriori risorse (articolo 7, comma 3);
valutato che, nell'ambito delle disposizioni di proroga di termini in materia di sport previste dall'articolo 16, la società Sport e salute S.p.A. è posta nelle condizioni di poter impiegare le somme non utilizzate per il pagamento dell'indennità connessa all'emergenza pandemica in favore di alcune categorie di collaboratori sportivi;
rilevato, infine, che i commi 4 e 6 dell'articolo 6 del decreto-legge in esame presentano alcune criticità di carattere formale, che ne rendono opportuna una riformulazione;
ritenuto opportuno che le Commissioni di merito introducano ulteriori disposizioni di proroga con riguardo al settore dell'istruzione,
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:
1) si invitano le Commissioni di merito a considerare che l'attuale fase di gestione e attuazione del PNRR deve prevedere una revisione necessaria che porti alla proroga dell'utilizzo di un organico aggiuntivo;
2) si sottopone altresì alle Commissioni l'opportunità di tener conto che l'ultimo dato relativo alle immissioni in ruolo del personale docente rende necessaria una proroga dell'utilizzo delle attuali graduatorie concorsuali al fine di un assorbimento progressivo del precariato, in attesa di una modifica della disciplina relativa alla fase transitoria di reclutamento del personale docente prevista dal PNRR.
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