VISTA
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l’O.M. n. 20 del 5/3/2012 che disciplina la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l’anno scolastico 2012/2013;
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VISTE
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le norme del C.C.N.I., siglato in data 29/2/2012 relative alla mobilità del personale docente per l’anno scolastico 2012/2013;
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VISTO
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il Decreto Dirigenziale n. 5614 del 6/6/2012 con il quale sono stati disposti e pubblicati all’Albo dell’Ufficio Scolastico Provinciale i movimenti del personale docente di scuola primaria per l’anno scolastico 2012/2013;
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VISTO
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il Decreto Dirigenziale n. 8973 del 20/8/2012 con il quale sono state disposte rettifiche puntuali alle operazioni di mobilità del personale docente di scuola primaria per l'anno scolastico 2012/2013;
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VISTI
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il ricorso prodotto dall'insegnante SANNINO Letizia avverso il provvedimento suddetto;
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ACCERTATO
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che in effetti la richiesta di trasferimento con precedenza per il rientro nella scuola di precedente titolarità è stata correttamente richiesta per posti comuni e non per posti di sostegno;
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ESAMINATA
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la domanda di trasferimento prodotta e la documentazione allegata;
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ACCERTATO
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che non spetta la valutazione di punti 12 per l'inclusione in graduatoria di merito di pubblico concorso per titoli ed esami per il ruolo di appartenenza, che non spetta l'attribuzione del punteggio aggiuntivo avendo l'insegnante SANNINO Letizia ottenuto il trasferimento a domanda da sostegno a posto comune presso il 1° Circolo di Mondragone dall'1/9/2007 e che, per lo stesso motivo, spetta la valutazione di soli 4 anni di servizio continuativo;
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CONSIDERATO
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che, in effetti la valutazione dei titoli di servizio, delle esigenze di famiglia e dei titoli generali, per quanto documentato, avrebbe dovuto comportare, ai fini del rientro su posto comune al 1° Circolo di Mondragone, l’assegnazione di punti 101,5 derivanti da punti 93 per anzianità di servizio (servizio di ruolo anni 11, servizio in altro ruolo anni 2, servizio pre ruolo anni 7), da punti 8 per il servizio continuativo (anni 4), e da punti 107,5 per le altre scuole del Comune di Mondragone;
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CONSIDERATO
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che la docente SANNINO Letizia è stata individuata quale soprannumeraria su posto di sostegno presso l'I.C. Di Castel Volturno Villaggio Coppola;
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VISTA
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la nota del 18/7/2012 con la quale l'Ufficio Pensioni ha comunicato di aver disposto, dopo la chiusura delle funzioni per l'acquisizione della disponibilità, il mantenimento in servizio per difetto dei requisiti per il collocamento a riposo di una insegnante di posto comune presso la DD 3° Circolo di Mondragone;
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ACCERTATO
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che, per mero errore, nelle rettifiche operate con il provvedimento citato, sono stati considerati disponibili 2 posti comuni anziché 1 presso l'I.C. di Cesa;
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ESAMINATO
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e ritenuto fondato il ricorso proposto dall'insegnante PICCERILLO Rosalba avverso il trasferimento disposto con il provvedimento di rettifica presso la D.D. Di Orta di Atella su posto comune mentre aveva richiesto con priorità il posto di Lingua;
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VISTO
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il tentativo di conciliazione proposto dall’insegnante MERENDA Maria Maddalena avverso il trasferimento d'ufficio disposto con il provvedimento di rettifica presso l'I.C. di Piedimonte-Sant'Angelo d'Alife senza tener conto del possesso della precedenza nelle operazioni di trasferimento prevista dall’articolo 33, commi 5 e 7, della Legge 104/92 di cui all’articolo 7, punto V, delle norme contrattuali relative alla mobilità del personale docente;
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VISTO
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il ricorso prodotto dall’insegnante FALCO Brigida avverso la revoca del trasferimento presso l'I.C. Di S. Prisco ed il susseguente trasferimento d'ufficio presso l'I.C. Di Arienzo con il quale chiede il trasferimento nella stessa sede di S. Prisco su posto di lingua;
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ACCERTATO
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che la docente non ha espresso l'opzione per posti di lingua alla casella n. 38 del modulo domanda di trasferimento prodotta on-line e che, pertanto, il gravame proposto non può essere accolto;
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VISTA
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la nota n. 1904 del 8/6/2012, pervenuta, pertanto, allo scrivente dopo la chiusura delle funzioni SIDI per l’acquisizione delle domande di mobilità, con la quale il Dirigente Scolastico dell'I.C. di Francolise, ha comunicato che per un errore nella graduatoria di istituto è stata individuata soprannumeraria, su posto di sostegno, l'insegnante LAUDIERO Teresa anziché ANTROPOLI Adriana;
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ESAMINATO
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e ritenuto fondato il ricorso proposto dall'insegnante BORRELLI Attilio avverso il punteggio assegnato nel provvedimento di rettifica per il trasferimento d'ufficio in quanto spetta la valutazione del punteggio aggiuntivo in quanto lo stesso ha ottenuto dall'1/9/2006 il trasferimento da fuori provincia già avendo maturato tale punteggio;
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VISTE
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le domande di trasferimento prodotte dai docenti e le graduatorie degli aspiranti al trasferimento di ogni singola scuola della provincia fornite dall’ente gestore del S.I. del M.I.U.R.
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