Per l’ufficio legale del sindacato, è sufficiente il requisito di servizio di 360 giorni valutato complessivamente e non specifico. Apertura anche a docenti di ruolo, dottori di ricerca e idonei a TFA-SSIS. Valutabile anche il servizio nelle sezioni primavera e quello prestato all’interno dell’ambito disciplinare. Segui le istruzioni ANIEF per presentare la domanda e ricorrere al Tar Lazio entro il 20 agosto così da discutere a metà settembre la richiesta di inserimento con riserva.
Il Regolamento così come modificato, con eccesso di delega e violando i principi costituzionali di parità, uguaglianza e ragionevolezza, tradisce tutta la normativa previgente che aveva indicato nel requisito di 360 giorni di servizio prestati comunque nel quinquennio precedente, senza alcun vincolo di annuale o di 180 giorni, il criterio di accesso ai corsi abilitanti riservati, dapprima gestiti dai provveditorati poi dalle università. Contestato anche il nuovo parametro di un’annualità (almeno 180 giorni) di servizio svolto nella classe specifica di insegnamento, che comunque dovrebbe essere esteso quanto meno all’ambito disciplinare visto il riconoscimento del servizio sul sostegno.
Illegittima appare anche l’esclusione del personale di ruolo delle scuole statali, specie se sovrannumerario, considerata anche la partecipazione consentita al personale di ruolo delle paritarie; per non parlare dei docenti abilitati già idonei a conseguire l’abilitazione presso la SSIS o il TFA ordinario e dei dottori di ricerca che magari hanno insegnato nelle università.
Per ricorrere è necessario inviare la domanda. Entro il 5 agosto, il sindacato predisporrà le istruzioni operative per inoltrare la domanda in formato telematico o cartaceo se il sistema informatico del Miur (al momento della pubblicazione di questo comunicato non ancora attivo) impedirà la compilazione ai candidati che non hanno i requisiti previsti dal bando. A partire da tale data sarà possibile anche seguire le istruzioni operative per aderire al ricorso al Tar Lazio entro il 20 agosto, se si vuole essere inseriti nella prima ondata di ricorsi che potrebbe essere discussa per metà settembre in sede cautelare ai fini dell’ammissione con riserva ai corsi PAS nel prossimo autunno.
Per ricevere le istruzioni operative, scrivi a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. indicando i tuoi dati anagrafici e recapiti telefonici.
Servono tre anni di supplenze annuali dal 1999 all’anno in corso: niente test selettivi, tutti ammessi d’ufficio. Anief: i tanti i docenti esclusi illegittimamente - come quelli di ruolo, i supplenti che hanno svolto 360 giorni o i dottori di ricerca - potranno fare ricorso al Tar del Lazio.
A partire da martedì 30 luglio, circa 100mila docenti precari della scuola potranno iscriversi ai corsi riservati per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento: il decreto del Miur n. 58, che disciplina le modalità di accesso ai “Percorsi formativi speciali”, organizzati dalle Università accreditate, verrà pubblicato in Gazzetta Ufficiale per permettere a tutti i docenti non di ruolo con tre anni supplenze da almeno 180 giorni ciascuna (svolte dall’anno scolastico 1999/2000) di poter conseguire la certificazione per poter aspirare all’assunzione in ruolo.
L’iscrizione ai corsi abilitanti potrà essere effettuata da qualsiasi postazione informatica dotata di una connessione web. C’è tempo fino al 29 agosto: i candidati dovranno utilizzare il sito Miur “Istanze On Line”, iscrivendosi preliminarmente attraverso le credenziali comunicate a seguito dell’autorizzazione effettuata dai diretti interessati (o dei delegati) attraverso una segreteria scolastica, un Ufficio scolastico regionale o provinciale.
Le proteste di alcuni organismi politici e sindacali, tra cui quelle particolarmente veementi dell’Anief, hanno costretto il Governo a rivedere alcune norme sulle procedure di accesso: a differenza di quanto indicato nel decreto ministeriale n. 249/2010 e alle modifiche agli articoli 5, 11 e 15 dello stesso decreto, pubblicate nella Gazzetta ufficiale il 4 luglio scorso, è stata infatti cancellata la prevista prova di accesso ai corsi. Via libera anche alla validità, tra i periodi utili all’iscrizione, dell’annualità in corso, inizialmente non ritenuta valida: “nelle more della revisione dei requisiti di accesso relativi al servizio – si legge nel decreto in via di pubblicazione - gli aspiranti potranno dichiarare anche i servizi relativi all’anno scolastico 2012/13”.
Il Ministero dell’Istruzione ha invece deciso unilateralmente e per la prima volta, da quando sono stati istituti i corsi di abilitazione, di elevare da 360 a 540 i giorni di supplenze minimi per l’accesso ai corsi. Come ha deciso di introdurre l’innovativa soglia minima dei 180 giorni per anno. E l’obbligo di effettuare almeno una annualità di supplenze nella classe di concorso oggetto della domanda di abilitazione. Saranno poi esclusi tutti i docenti di ruolo, che vogliono accedere ad un’altra abilitazione, anche se hanno perso il posto e hanno estremo bisogno di acquisire un’altra abilitazione. Porte sbarrare anche agli idonei alla selezione ad altri classi concorsuali presso le SSIS (Legge 143/04) o TFA ordinario, ai dottori di ricerca, spesso anche docenti a contratto presso le Università, ai docenti in possesso del diploma magistrale conseguito negli anni 1999-2002.
Il sindacato autonomo reputa questi “paletti” illegittimi. Prima di tutto perché escludono del personale senza una spiegazione logica. Ma anche perché, normativamente, un decreto di modifica, di carattere ministeriale, non può sovrastare le modalità di reclutamento previste da una legge dello Stato.
Pertanto, Anief annuncia ricorso al Tar del Lazio per permettere a tutti coloro che verrebbero ingiustamente esclusi dai corsi di poter accedere: da martedì stesso, in corrispondenza della pubblicazione del decreto organizzativo in Gazzetta Ufficiale, nel caso in cui (come probabile) non fosse per loro possibile l’iscrizione attraverso il sistema “Istanze online”, potranno inviare una diffida al Miur. E, successivamente, una domanda cartacea entro i termini di scadenza. Per ricevere la documentazione e le istruzioni operative possono scrivere a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. indicando nome, cognome, mail e numero di telefono cellulare.
PAS (ex Tfa speciale) – L’azione dell’ANIEF è ancora una volta efficace: il Governo fa marcia indietro sull’anno in corso (ora ritenuto valido) e sulla prova selettiva (non verrà più attuata). La conferma è arrivata dal sottosegretario di Stato per l’istruzione, l’università e la ricerca, Gian Luca Galletti, che ha risposto in questo modo alle interrogazioni parlamentari, congiunte, presentate a Montecitorio, in VII Commissione, da Silvia Chimienti (M5S), Maria Coscia (Pd) e Nicola Fratoianni (Sel).
Restano in piedi, comunque, tutti i ricorsi per permettere l’accesso ad altri docenti ingiustamente esclusi:
- coloro che hanno maturato il requisito di servizio di 360 giorni entro l’a.s. 2012-2013;
- i docenti di ruolo, ancor più se sovrannumerari, che vogliono accedere ad un’altra abilitazione;
- gli idonei alla selezione ad altri classi concorsuali presso le SSIS (Legge 143/04) o TFA ordinario;
- i dottori di ricerca, spesso anche docenti a contratto presso le Università;
- i docenti in possesso del diploma magistrale conseguito negli anni 1999-2002;
- chi non ha prestato il servizio specifico di 180 giorni nella classe concorsuale per la quale intende conseguire l’abilitazione.
La ferma azione dell’ANIEF sui PAS (ex Tfa speciale) porta il Governo a rivedere alcune norme sulle procedure di accesso: dopo l’opposizione del sindacato autonomo, a differenza di quanto indicato nel decreto ministeriale n. 249/2010 e nelle modifiche agli articoli 5, 11 e 15 dello stesso decreto, pubblicate nella Gazzetta ufficiale del 4 luglio 2013, è stata cancellata la prevista prova di accesso per l’iscrizione ai percorsi formativi abilitanti speciali. Mentre l’anno scolastico 2012/13 sarà ritenuto valido. Lo ha detto chiaramente alla Camera, in VII Commissione, il sottosegretario di Stato per l’istruzione, l’università e la ricerca, Gian Luca Galletti, rispondendo alle interrogazioni parlamentari, congiunte, presentate da Silvia Chimienti (M5S), Maria Coscia (Pd) e Nicola Fratoianni (Sel).
“In ordine alla previsione di una prova ‘non selettiva’ che sarebbe destinata a scaglionare sui tre anni il contingente degli aventi diritto – ha detto Galletti - , si osserva che il citato decreto non prevede per l’iscrizione ai percorsi formativi abilitanti speciali il superamento di alcuna prova di accesso né selettiva né, tanto meno, non selettiva”.
Il sottosegretario ha quindi assicurato che verrà “considerato l’anno scolastico 2012/2013 al fine della maturazione dei requisiti di ammissione ai corsi”. A tal fine, “si segnala che è in via di definizione una nuova modifica alla normativa in materia, che consenta di estendere il periodo utile per la maturazione dei requisiti di accesso a tutto l’anno scolastico in corso”.
Infine, a proposito della richiesta di non differenziazioni di trattamento tra i docenti che partecipano ai tirocini formativi attivi ordinari e coloro che partecipano ai tirocini formativi attivi speciali (espressa da Silvia Chimienti), il sottosegretario ha aggiunto che “nelle premesse del decreto è esplicitato come la questione non è oggetto del provvedimento in esame ma rientra nel diverso regolamento disciplinante il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo”.
ANIEF non può che plaudire per l’esito delle prime due questioni, subito messe in evidenza dal sindacato, già a poche ore di distanza dalla pubblicazione del regolamento in G.U., avvenuta il 5 luglio scorso: se l’impegno preso dal sottosegretario Galletti troverà conferma, la cancellazione della prova nazionale, che di fatto avrebbe portato ad una selezione, diventa fondamentale ai fini di un avvio non particolarmente tormentato dei corsi. Come è fondamentale, considerando che i corsi si svolgeranno nel 2014, che l’anno scolastico in corso possa essere ritenuto valido.
Rimangono comunque in piedi, ammesso che quanto riportato dal sottosegretario dovesse realizzarsi, diverse altre esclusioni dai corsi speciali abilitanti: ANIEF intende, infatti, impugnare le modifiche apportate all’art. 15, cc. 1bis, 1 ter e 16bis del D.M. 249/10 dal Regolamento n. 81 del 25 marzo 2013 pubblicato il 4 luglio 2013 in G. U. n. 155, così come saranno recepite dal prossimo decreto. L’obiettivo rimane quello di far ammettere già in sede cautelare con riserva, i ricorrenti esclusi, nel decreto attuativo e autorizzatorio dei corsi PAS (ex TFA speciale), poiché permangono numerosi profili di illegittimità manifesta, sempre in merito ai requisiti di ammissione richiesti. Tutti riscontrati e confermati dal nostro ufficio legale.
Pertanto, alla luce della normativa esistente e dell’applicazione dei principi costituzionali di parità sostanziale, ragionevolezza e merito, infatti, si chiederà ai giudici amministrativi di far partecipare:
a) i docenti che hanno maturato il requisito di servizio di 360 gg., entro l’a.s. 2012-2013, in virtù di quanto già disciplinato in tema di requisiti di accesso ai corsi abilitanti speciali da norme di rango primario (leggi n. 124/99, 300/00, 143/04) e dai relativi decreti attuativi;
b) i docenti di ruolo nelle scuole statali al pari di quelli di ruolo nelle scuole paritarie il cui corpo insegnante è inserito nel sistema nazionale d’istruzione (legge 62/00) per l’evidente esigenza di parità trattamento, ancor più se sovrannumerari, considerato l’obbligo della partecipazione a corsi per il conseguimento di altra abilitazione (D.Lgs. 297/94) e il possibile licenziamento (Legge 183/11);
c) i docenti idonei alla selezione ad altri classi concorsuali presso le SSIS (Legge 143/04) o TFA ordinario, considerato che chi potrebbe partecipare a diversi corsi del PAS matura il diritto a completarli presso il futuro TFA ordinario;
d) i dottori di ricerca, spesso anche docenti a contratto presso le Università dove sono istituiti gli stessi corsi, in attuazione di una previsione normativa che voleva garantire la partecipazione persino ai concorsi per la dirigenza pubblica;
e) i docenti in possesso del diploma magistrale conseguito negli anni 1999-2002, che siano privi di abilitazione o idoneità e che abbiano prestato servizio per almeno 360 gg. nella scuola materna e nella scuola elementare dal 1° settembre 1999 ed entro l’a. s. 2012-2013;
f) i docenti che non hanno prestato il servizio specifico di 180 gg. nella classe concorsuale per la quale intendono conseguire l’abilitazione, in virtù della normativa previgente già richiamata.
ANIEF ricorda che dopo la pubblicazione del prossimo decreto organizzativo dei corsi del PAS e di presentazione delle domande, nel caso in cui non fosse possibile l’iscrizione attraverso il sistema ISTANZE online, su indicazioni perentorie del sindacato, il ricorrente dovrà inviare una diffida e, comunque, successivamente una domanda cartacea entro i termini di scadenza. Pertanto, si consiglia di preaderire fin da subito al ricorso al Tar Lazio così da ricevere la documentazione e le istruzioni operative tempestivamente. Scrivi a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. indicando nome, cognome, mail e cellulare. Le istruzioni operative saranno inviate nei giorni successivi alla pubblicazione del decreto. Per info scrivi, invece, a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o telefona alla segreteria nazionale al n. 091.6598362.
Al fine di essere ammesso al corso per maturazione del requisito 360 o 540 gg. entro l’a.s. 2012-2013, se docente di ruolo e/o sovrannumerario, idoneo ad altra abilitazione SSIS o TFA ordinario, dottore di ricerca, diplomato magistrale entro il 2002, e senza servizio specifico. Scrivi a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. per ricevere la modulistica e le istruzioni operative. Ricordati che è necessario presentare la domanda per ricorrere.
Il sindacato ANIEF intende impugnare le modifiche apportate all’art. 15, cc. 1bis, 1 ter e 16bis del D.M. 249/10 dal Regolamento n. 81 del 25 marzo 2013 pubblicato il 4 luglio 2013 in G. U. n. 155, così come saranno recepite dal prossimo decreto attuativo e autorizzatorio dei corsi PAS (ex TFA speciale), al fine di far ammettere già in sede cautelare con riserva, i ricorrenti esclusi, visti i numerosi profili di illegittimità manifesta riscontrati dal nostro ufficio legale in merito ai requisiti di ammissione richiesti. Alla luce della normativa esistente e dell’applicazione dei principi costituzionali di parità sostanziale, ragionevolezza e merito, infatti, si chiederà ai giudici amministrativi di far partecipare:
a) i docenti che hanno maturato il requisito di servizio di 540 gg., entro l’a.s. 2012-2013, e non già entro l’a.s. 2011-2012, come richiesto nella condizione al punto 4 della VII Commissione cultura della Camera dei Deputati (6 febbraio 2013), considerato che i corsi del PAS non sono partiti insieme a quelli del TFA ordinario come giustificato nelle premesse;
b) i docenti che hanno maturato il requisito di servizio di 360 gg., entro l’a.s. 2012-2013, in virtù di quanto già disciplinato in tema di requisiti di accesso ai corsi abilitanti speciali da norme di rango primario (leggi n. 124/99, 300/00, 143/04) e dai relativi decreti attuativi;
c) i docenti di ruolo nelle scuole statali al pari di quelli di ruolo nelle scuole paritarie il cui corpo insegnante è inserito nel sistema nazionale d’istruzione (legge 62/00) per l’evidente esigenza di parità trattamento, ancor più se sovrannumerari, considerato l’obbligo della partecipazione a corsi per il conseguimento di altra abilitazione (D.Lgs. 297/94) e il possibile licenziamento (Legge 183/11);
d) i docenti idonei alla selezione ad altri classi concorsuali presso le SSIS (Legge 143/04) o TFA ordinario, considerato che chi potrebbe partecipare a diversi corsi del PAS matura il diritto a completarli presso il futuro TFA ordinario;
e) i dottori di ricerca, spesso anche docenti a contratto presso le Università dove sono istituiti gli stessi corsi, in attuazione di una previsione normativa che voleva garantire la partecipazione persino ai concorsi per la dirigenza pubblica;
f) i docenti in possesso del diploma magistrale conseguito negli anni 1999-2002, che siano privi di abilitazione o idoneità e che abbiano prestato servizio per almeno 360 gg. nella scuola materna e nella scuola elementare dal 1° settembre 1999 ed entro l’a. s. 2012-2013;
g) i docenti che non hanno prestato il servizio specifico di 180 gg. nella classe concorsuale per la quale intendono conseguire l’abilitazione, in virtù della normativa previgente già richiamata.
Si ricorda che dopo la pubblicazione del prossimo decreto organizzativo dei corsi del PAS e di presentazione delle domande, nel caso in cui non fosse possibile l’iscrizione attraverso il sistema ISTANZE online, su indicazioni perentorie dell’ANIEF, il ricorrente dovrà inviare una diffida e, comunque, successivamente una domanda cartacea entro i termini di scadenza. Pertanto, si consiglia di preaderire fin da subito al ricorso al Tar Lazio così da ricevere la documentazione e le istruzioni operative tempestivamente. Scrivi a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. indicando nome, cognome, mail e cellulare. Le istruzioni operative saranno inviate nei giorni successivi alla pubblicazione del decreto. Per info scrivi, invece, a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o telefona alla segreteria nazionale al n. 091.6598362.
1-bis. Fino all'anno accademico 2014-2015, gli atenei e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica sedi dei corsi biennali di secondo livello a indirizzo didattico di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca 28 settembre 2007, n. 137, purche' sedi di dipartimenti di didattica della musica, e al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 7 ottobre 2004, n. 82, istituiscono e attivano percorsi formativi abilitanti speciali definiti dalla tabella 11-bis allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante, finalizzati al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado e destinati ai soggetti di cui al comma 1-ter, nonche' i percorsi di cui al comma 16-bis relativi alla scuola dell'infanzia e alla scuola primaria.
1-ter. Ai percorsi di cui al comma 1-bis possono partecipare i docenti non di ruolo, ivi compresi gli insegnanti tecnico pratici, che, sprovvisti di abilitazione ovvero di idoneita' alla classe di concorso per la quale chiedono di partecipare e in possesso dei requisiti previsti al comma 1, abbiano maturato, a decorrere dall'anno scolastico 1999/2000 fino all'anno scolastico 2011/2012 incluso, almeno tre anni di servizio in scuole statali, paritarie ovvero nei centri di formazione professionale. Il servizio prestato nei centri di formazione professionale riconducibile a insegnamenti compresi in classi di concorso e' valutato solo se prestato per garantire l'assolvimento dell'obbligo di istruzione a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009. Ai fini del presente comma e' valido anche il servizio prestato nel sostegno. Gli aspiranti che abbiano prestato servizio in piu' anni e in piu' di una classe di concorso optano per una sola di esse, fermo restando il diritto a conseguire ulteriori abilitazioni nei percorsi ordinari di cui al comma 1. Ai fini del raggiungimento dei requisiti previsti dal presente comma e' valutabile il servizio effettuato nella stessa classe di concorso o tipologia di posto, prestato per ciascun anno scolastico per un periodo di almeno 180 giorni ovvero quello valutabile come anno di servizio intero, ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Il suddetto requisito si raggiunge anche cumulando i servizi prestati, nello stesso anno e per la stessa classe di concorso o posto, nelle scuole statali, paritarie e centri di formazione professionale.
16-bis. Sono ammessi al percorso di cui al comma 16, senza la necessita' di sostenere la prova di accesso, i soggetti ivi contemplati in possesso dei requisiti di servizio previsti dal comma 1-ter, relativi alla scuola dell'infanzia ovvero primaria. Ai fini del raggiungimento dei requisiti di servizio richiesti si possono cumulare gli anni di servizio prestati nella scuola dell'infanzia con quelli prestati nella scuola primaria. L'aspirante opta per il percorso relativo alla scuola dell'infanzia o per quello relativo alla scuola primaria.
Anief: esclusi ingiustamente i supplenti con almeno 365 giorni, coloro che hanno svolto l’anno scolastico 2012/13, i docenti già di ruolo nelle scuole pubbliche e i dottori di ricerca. Illegittima anche la loro esclusione dalle graduatorie pre-ruolo. Il sindacato pronto a presentare 5 ricorsi ad hoc.
Prendono finalmente il via i corsi organizzati dal ministero dell’Istruzione per far abilitare all’insegnamento almeno 80mila docenti precari: il regolamento è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 luglio 2013 ed entrerà in vigore dal prossimo 19 luglio. Gli interessati avranno 30 giorni di tempo per produrre la domanda di partecipazione, utilizzando il sistema on line predisposto sempre dal Miur.
La frequenza dei corsi, che verranno affidati alle università e prenderanno il via non prima dell’autunno, permetterà a tanti precari della scuola di aggiungere una certificazione indispensabile al fine della loro assunzione in ruolo. Tuttavia, sono molti i docenti ad essere stati ingiustamente esclusi da queste procedure abilitanti: il sindacato Anief annuncia sin d’ora che si batterà a tutti i livelli perché si permetta loro di acquisire il titolo di abilitazione all’insegnamento.
Sono diverse le casistiche per le quali il sindacato è pronto ad impugnare il regolamento giunto in Gazzetta Ufficiale. Innanzitutto Anief difenderà tutti i docenti a cui verrà negato l’accesso malgrado siano in possesso di 365 giorni complessivi di supplenze svolte con il titolo di studio richiesto: si tratta della soglia minima prevista della normativa vigente e non a caso richiesta in occasione di tutte le sessioni abilitanti riservate svolte fino ad oggi.
Inoltre Anief presenterà ricorso perché l’amministrazione ha deciso di non far valere il 2012/2013 come annualità utile per partecipare ai percorsi speciali abilitanti: si tratta di una scelta del tutto immotivata, visto che l’anno scolastico è finito da tempo e i precari hanno il diritto di far accreditare il loro servizio d’insegnamento svolto.
Il sindacato presenterà ricorso, inoltre, per l’illegittima esclusione dai corsi abilitanti del personale già di ruolo nelle scuole pubbliche (perché è concessa la possibilità solo ai colleghi delle scuole paritarie?) e dei dottori di ricerca (perché non si tiene conto del loro percorso altamente formativo e d’insegnamento di livello superiore?).
Anief, infine, si impegnerà perché tutti coloro che si abiliteranno attraverso i corsi abilitanti speciali, come attraverso i Tfa ordinari, possano essere inseriti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento e così accedere direttamente alle supplenze annuali e alle immissioni in ruolo. Per informazioni più dettagliate basta collegarsi al sito internet www.anief.org.