A seguito della doppia pronuncia favorevole della Corte Costituzionale, un’altra sentenza, stavolta emessa in Campania, sposa la linea che Anief sostiene da tempo: il trattamento di fine rapporto è una retribuzione differita posta a carico del datore di lavoro, come del resto avviene per tutti i dipendenti privati in base al D.P.C.M. del 20/12/1999. Ordinata l’immediata restituzione di oltre 2mila euro all’insegnante che aveva fatto ricorso. Si tratta di un esito che interessa tutti i 300mila assunti degli ultimi 15 anni ed almeno un milione e mezzo di precari a vario titolo. Ma anche altre diverse centinaia di migliaia di docenti e Ata di ruolo immessi in ruolo prima del 2001, cui dovranno essere restituiti circa 1.000 euro per gli anni di transizione 2011 e 2012 nell’ambito del Tfs. Per accedere ai rimborsi, però, è indispensabile ricorrere il prima possibile.
Marcello Pacifico (Anief-Confedir): in questi anni si è adottato un ‘metro’ diverso tra sistema pubblico e privato, che non ha alcun motivo di esistere. Fare ricorso, tra l’altro, comporta non solo la vittoria di una battaglia di principio, ma anche la restituzione di cifre non indifferenti: fino a 4mila euro per i dieci anni di sottrazione illecita del balzello. Poi ci sono circa 1.000 euro da ridare a chi è stato assunto prima di 15 anni fa.
Ancora una sentenza favorevole per chi sostiene che non è legittimo prelevare ogni mese il 2,5% dell’80% dello stipendio del personale della scuola e della pubblica amministrazione: la trattenuta, che va a costituire parte del fondo di previdenza dell'INPS ex INPDAP, dovrebbe infatti essere a carico dello Stato, nella fattispecie inteso come datore di lavoro. Come avviene nel comparto privato. Dopo i tribunali di Treviso e Roma, anche quello di Salerno si pronuncia in modo positivo sulla richiesta di un insegnante che ha chiesto la restituzione della trattenuta del 2,5% sull’80% della retribuzione a titolo di TFR sullo stipendio:
A seguito delle trattenute ritenute illegittime per l’applicazione del Tfr del 2,5% sulla busta paga degli ultimi 5 anni, a Salerno lo Stato è stato condannato ad un'ingiunzione di pagamento immediato per una somma superiore ai 2mila euro. Disponendo un decreto, tra l’altro, dall’esecuzione immediata. Per quanto riguarda la motivazione per cui la trattenuta è stata reputata illegittima, il giudice operante in Campania ha reputato che il trattamento di fine rapporto è una retribuzione differita posta a carico del datore di lavoro, come del resto avviene per tutti i dipendenti privati in base al D.P.C.M. del 20/12/1999: pertanto, non può concorrere a formare un’aliquota a carico del dipendente, ma è ad esclusivo appannaggio datore di lavoro.
Il via libera alle sentenze favorevoli ai ricorrenti è di fatto arrivato dopo che la Corte Costituzionale, attraverso la sentenza 223 dell’8 ottobre 2012, ha incasellato come illegittima l’operazione “nella parte in cui non esclude l’applicazione a carico del dipendente della rivalsa pari al 2,50% della base contributiva, prevista dall’art. 37, comma 1, del DPR 1032/73”. Concetto poi ribadito lo scorso anno dalla Consulta con una seconda sentenza: la n. 244/2014. La Corte ha dichiarato, l’illegittimità costituzionale di diverse norme del decreto legge n. 78/2010, convertito con modificazioni in legge n. 122/2010, in particolare dell’art. 12, comma 10, che disponeva proprio il permanere della trattenuta del 2,5% sulla retribuzione, nonostante che la norma prevedesse l’applicazione della normativa privatistica di cui all’art. 2120 del codice civile in tema di trattamento di fine servizio, in luogo dell’indennità di buonuscita.
La Consulta, ha infatti spiegato che è “irragionevole” permettere “allo Stato una riduzione dell’accantonamento” del Trattamento di fine rapporto, “perché non collegata con la qualità e quantità del lavoro prestato e perché – a parità di retribuzione – determina un ingiustificato trattamento deteriore dei dipendenti pubblici rispetto a quelli privati, non sottoposti a rivalsa da parte del datore di lavoro, la disposizione impugnata viola per ciò stesso gli articoli 3 e 36 della Costituzione”.
Ad essere interessati al recupero delle somme indebitamente sottratte dalla Stato sono tantissimi docenti e Ata della Scuola: si tratta di più di 300mila le unità di personale assunte nel periodo interessato, che hanno quindi diritto alla restituzione delle quote mensili. A costoro, vanno aggiunti almeno un milione e mezzo di supplenti, annuali e ‘brevi’, a cui è stato riservato il medesimo trattamento di sottrazione illegittima per via del Tfr.
“Quanto sta accadendo nei tribunali italiani – ricorda Marcello Pacifico, presidente Anief e segretario organizzativo Confedir – rappresenta quindi l’applicazione di ciò che è stato disposto e ribadito dalla Corte Costituzionale, la quale ha dato piena ragione ai ricorrenti. E, di conseguenza, all’Anief, che ha denunciato in tempi non sospetti tale sottrazione illegittima dallo stipendio dei dipendenti. Fare ricorso, tra l’altro, comporta non solo la vittoria di una battaglia di principio, ma anche la restituzione di cifre non indifferenti: fino a 4mila euro per i dieci anni di sottrazione illecita del balzello. Anief ha calcolato, a tal proposito, che ammonta in media a 35 euro mensili, 400 euro annuali, la riduzione indebita di stipendio dovuta all’applicazione del 2,5% sull’80% della busta paga per via dell’accantonamento del Tfr. Inoltre, va considerata, nel computo del vantaggi, anche la mancata applicazione dell’aliquota pe tutto il resto della carriera professionale”.
Ma c’è dell’altro. Perché lo Stato dovrà restituire anche quel 2,69% per il 2011/2012 utile a costituire il TFS mancante nel periodo provvisorio di transito di tale personale in regime di TFR, sempre per effetto della legge 122/2010 dichiarata incostituzionale. Se da una parte, infatti, è stata dichiarata legittima la legge 228/12, art. 1, cc. 98/99 che riporta in regime di TFS (la ex indennità di buonuscita come disciplinata dagli artt. 37/38 del D.P.R. 1032/73) il personale transitato temporaneamente per il 2011/12 in regime di TFR e in attesa ancora di ricevere il 2,69% versato in misura minore dallo Stato figurativamente, dall'altra si ricorda come sia legittima in caso di trattamento di fine servizio la trattenuta del 2,5%, assente proprio per chi è in regime di TFR, dove si è passati da un regime di diritto pubblico a uno di diritto privato regolato dall'art. 2120 del Codice civile. Per i privati, infatti, il trattamento di fine rapporto è interamente a carico del datore di lavoro.
“In pratica – continua Pacifico – in questi anni si è adottato un ‘metro’ diverso tra sistema pubblico e privato, che non ha alcun motivo di esistere. Pertanto, chi è stato assunto prima dell’anno 2001, ha anche diritto alla restituzione di circa 1.000 euro per gli anni, di transizione, 2011 e 2012. Il sindacato, a tal fine, invita il personale ritornato in regime di TFS ad inviare la lettera di interruzione dei termini di prescrizione per ricevere per il 2011/2012 la differenza in termini di liquidazione percepita. Si tratta di recuperare una cifra, quando verrà liquidato il TFR, che fra sette anni sarà prescritta. Per questo motivo è anche importante inviare il modello di ricorso al sindacato, che poi valuterà come e quando ricorrere al tribunale del lavoro attraverso i propri legali”.
Tutto questo avviene sempre, tra l’altro, all’interno di un Paese, il nostro, la cui la Corte di Conti ha certificato un “buco”di 24 miliardi di euro nei conti dell’Inps, in larga parte ereditato dall’Inpdap, per il mancato pagamento mensile dei contributi del personale a tempo determinato, poiché i contributi destinati alle liquidazioni dei suoi dipendenti sono solo figurativi: così come sono stanziati oggi è come se non ci fossero.
“Ecco perché – dice ancora Pacifico - occorre muoversi subito: queste operazioni stanno mettendo seriamente a rischio le pensioni degli italiani. Sia dei cinquantenni, destinati a percepire un assegno di quiescenza pari a circa metà dell’ultimo stipendio, sia dei giovani che rischiano di andare in pensione con un misero terzo dell’ultima busta paga”.
A tal proposito, ricordiamo che proprio in questi giorni le proiezioni Anief sulla riduzione progressiva delle pensioni degli italiani sono state confermate dall’inchiesta shock di Progetica sui numeri dell’Inps: partendo dal presupposto di un’economia che rimarrà stagnante così come registrato nell’ultimo quinquennio, nella scuola chi è nato nel 1960 potrebbe lasciare il servizio per l’assegno di quiescenza non prima dei 68 anni, quindi tra il 2028 e il 2031, percependo appena 850 euro: dopo 43 anni di contributi, in pratica, gli verrà conferito un assegno pensionistico pari al 54% dell’ultima busta paga. Chi è nato nel 1990 e inizia a lavorare ora, potrebbe andare in pensione a 73 anni, dopo aver lavorato per mezzo secolo, con appena 400 euro (33% dell’ultimo stipendio), meno dell’attuale assegno sociale.
Anief, quindi, rilancia l’invito ai dipendenti della scuola e pubblici, a cui viene riservato lo stesso trattamento penalizzante, di non continuare più subire tale ingiustizia: il sindacato dà loro la possibilità di ricorrere contro l’interruzione della trattenuta illegittima in busta paga del 2,5% per l’accantonamento del TFR, finalizzato alla restituzione delle somme indebitamente prelevate e dell’accredito figurativo dell’intero trattamento fine rapporto, assieme al recupero degli accessori e interessi di legge. Considerato che il credito esigibile è soggetto ad una prescrizione decennale, Anief invita tutto il personale pubblico a ricorrere il prima possibile in tribunale. Per farlo, gli interessati possono utilizzare le modalità di accesso al “ricorso per recuperare il 2,50% per il Tfr trattenuto negli ultimi 10 anni e per l’accertamento del credito del 2,69% per il Tfs negli anni 2011 e 2012”.
Per approfondimenti:
Confedir manifesta davanti a Palazzo Chigi: a rischio le pensioni dei precari
TFR: sentenza storica del tribunale del lavoro di Roma che restituisce la trattenuta del 2,5%
DIPENDENTI PUBBLICI – Il buco dell’Inps mette sempre più a rischio le pensioni dei giovani
Lo Stato trattiene il Tfr degli statali (Il Resto del Carlino, 19 marzo 2015)
Tfr in busta paga: decreto pronto, ma per i Consulenti del lavoro slitterà ad aprile (La Repubblica, 19 marzo 2015)
Il TFR in busta paga conviene? A giudicare dalle tasse, no (Teleborsa, 20 marzo 2015)
Tfr, prelievo in busta paga. Docente vince il ricorso (la Città, quotidiano di Salerno e Provincia)