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Ricorso per recuperare il 2,69% per gli anni 2011 e 2012 e il 2,50% trattenuto negli ultimi 5 anni 

 

DESCRIZIONE: Il D.L. 185/2012 ripristina per il TFR dei precari e dei neo-assunti dopo il 2001, contro la Costituzione, quota 6,91% e trattenuta 2,5%. Per gli assunti prima del 2001, invece, ritornati a quota 9,60%, mistero sul 2,69% in più che lo Stato dovrebbe versare per il 2011 e il 2012. Mef e Inps bloccano, per ora, tutto al 30.12.10, al netto delle riliquidazioni entro un anno previste. Procedure per ottenere quanto dovuto, almeno 1.000 euro a lavoratore, attraverso l'invio di una diffida e di un modello di decreto ingiuntivo in caso di risposta negativa. 

REQUISITI: Docenti e ATA precari e di ruolo

MODELLO DIFFIDA TFRI nuovi modelli di diffida sono disponibili online a questo link.

MODALITA' DI PREADESIONE: Scarica gratuitamente e invia le nuove diffide, che puoi scaricare da questo link

MAGGIORI INFORMAZIONI: Vai al link

ISTRUZIONI OPERATIVE: Richiedi le istruzioni per ricorrere scrivendo a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..

SCADENZA: Adesioni Aperte

COSTI: Modello di diffida: gratuito. Ricorso: € 100

NEWS RICORSO TFR/TFS

 

Anief risponde con ricorsi al Giudice del lavoro. Irrilevanti e pretestuose le deduzioni che richiamano l’interpretazione della circolare 17 dell’8.10.10, punto 5.1 dell’ex-INPDAP e l’art. 1, c. 3 DPCM del 20.12.99, mai recepito nel contratto. Una copia della diffida inviata deve essere inoltrata a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. entro il 15 aprile, per ricevere le istruzioni operative e ottenere, come per i giudici, la cessazione della trattenuta e la restituzione dei soldi versati.

Sebbene l’amministrazione (Dipartimento per la programmazione Direzione generale per le risorse umane del Ministero, acquisti e AA.GG. Uff. 7 - Miur), nella nota Prot. n. MIUROODGRUREGUFF 5371 del 23 marzo 2012, richiami

- in primis, l’interpretazione fornita dall’Inpdap e del MEF sul mantenimento dell’attuale ripartizione in quote a carico del lavoratore (2,50%) e del datore di lavoro (4,41%) del contributo per la composizione del trattamento di fine servizio alla luce delle modifiche introdotte sul computo (6,91%) e non sulla natura delle prestazioni,

- in secundis, ai sensi del c. 3, art. 1 del DPCM del 20 dicembre 1999, nel caso l’interpretazione sia errata e conseguentemente sia stata legiferata la cessazione della trattenuta del 2,5% a carico del lavoratore, l’accantonamento della stessa cifra sempre a carico del lavoratore ai fini del mantenimento dell’invarianza della retribuzione netta complessiva di quella utile ai fini previdenziali, come disciplinata da un contratto che, però, non è mai stato firmato perché bloccato al 2009,

come hanno già avuto modo di dimostrare i giudici amministrativi del TAR Calabria, con la sentenza n. 53/2012, riguardante le trattenute illegittime operate dal 1 gennaio 2011 sui loro stipendi, il c. 10, art. 12, L. 122/2010 ha innovato la materia (precedentemente regolata dall’art. 11, L. 152/68 e dall’art. 37, D.P.R. 1032/1973) e ha rimesso il trattamento di fine servizio dei pubblici dipendenti gestiti anche dall’ex-INPDAP alle modalità previste per i lavoratori privati (esonerati dalla trattenuta del 2,5%, per via del c. 5, art. 1 dello stesso DPCM del 1999) e regolate dallo stesso comma dell’art. 2120 del Codice civile, come modificato dall’art. 3, c. 16 della L. 297/1982, intervenendo anche sull’aliquota. Dal 1 gennaio 2011, pertanto, la trattenuta per il TFS/TFR è a carico esclusivo del datore di lavoro. Se, infatti, la stessa formazione del trattamento di fine servizio/fine rapporto avvenisse in maniera disomogenea tra lavoratori pubblici e privati, pur regolata dalla stessa norma, sarebbe evidente la violazione dell’articolo 3 e dell’articolo 36 della Costituzione.

Anief, dunque, prende atto della resistenza della pubblica amministrazione alle diffide preparate e nel rimanere convinta dell’illegittimità della trattenuta del 2,5% operata sugli stipendi dei dipendenti della scuola dal 1 gennaio 2011, metterà a disposizione i propri uffici legali per ricorrere al Giudice del lavoro, ottenere quanto indebitamente prelevato come già avvenuto per i giudici amministrativi e mantenere la quota di costituzione del TFS/TFR a totale carico del datore di lavoro.

Chiunque abbia già inviato il modello di diffida, deve inviarne una copia a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. al fine di ricevere le istruzioni operative per ricorrere, a partire dal 15 aprile 2012.

La nota del Miur

La sentenza del Tar Calabria

Il comunicato precedente

 

Dal 1° gennaio 2011 la quota deve essere devoluta dall’amministrazione, non dai dipendenti. La legge parla chiaro: occorre procedere subito, con un decreto ingiuntivo e chiedendo anche il rimborso degli arretrati. Non occorre alcuna pronuncia della Consulta!

Per l’interruzione dell’illegittima trattenuta del 2,5% applicata ai dipendenti della scuola, finalizzata all’accantonamento del ‘Trattamento di fine rapporto’, non c’è altro tempo da perdere: occorre procedere subito, anche attraverso un decreto ingiuntivo, senza aspettare alcuna pronuncia della Consulta e chiedendo il recupero delle somme pagate impropriamente dagli stessi dipendenti a partire dal 1° gennaio 2011. Sono queste le nuove indicazione che l’Anief dà a tutti i dipendenti della scuola che intendono non subire passivamente l’incredibile decisione dell’amministrazione statale di applicare un “prelievo forzoso” del 2,5% su degli stipendi già di per sé erosi dall’inflazione e dai mancati rinnovi contrattuali.

Secondo il Presidente dell’Anief, Marcello Pacifico, sono ormai 15 mesi che il personale scolastico si vede sottratta questa parte dello stipendio: “per dire basta all’ingiustizia – ha dichiarato - si potrebbe chiedere anche subito un decreto ingiuntivo per interrompere il prelievo forzato sullo stipendio del lavoratore, recuperare le somme spettanti e intimare al Miur il pagamento dell’intera quota del 6,91%, previa specifica diffida”. Del resto, la legge parla chiaro: il TFR è una retribuzione differita a totale carico del datore di lavoro, che prevede un accantonamento pari alla retribuzione annua (per ciascun anno di servizio o frazione di anno), divisa per 13,5. Per i lavoratori pubblici l’aliquota di computo è del 6,91%, e deve essere totalmente a carico dell’amministrazione.

Questo perché – spiega il Presidente dell’Anief - dal 1° gennaio 2011 il TFR, a seguito del recente intervento del legislatore che disciplina ex novo la materia con un chiaro effetto novativo dell’istituto, per i lavoratori pubblici è soggetto alla stessa modalità di finanziamento previsto per i lavoratori privati. A rendere i due collocamenti lavorativi equiparabili è infatti l’articolo 2120 del Codice Civile (Disciplina di trattamento di fine rapporto), cui fa riferimento anche lo stesso articolo 12, comma 10, della Legge 122/2010 in vigore dall’inizio del 2011”.

Secondo l’Anief l’interpretazione fornita dall’INPDAP con la circolare 17/2010 secondo cui la normativa avrebbe mutato unicamente le regole sulla modalità di calcolo e non la natura è di fatto scorretta, perché in costanza di rapporto d’impiego, ha la sola conseguenza di sottrarre al lavoratore pubblico parte della stessa retribuzione, a differenza del lavorato privato, e di diminuire contestualmente la quantità di TFR che lo stesso lavoratore andrà maturando nel tempo. Con l’effetto di alleggerire il peso dell’accantonamento della quota TFR a carico del datore di lavoro – amministrazione (4,91%).

A questa conclusione – sottolinea Pacifico - sono giunti i giudici del Tar Calabria che con la sentenza n. 53/2012 hanno denunciato l’illegittimità del perdurare del prelievo del 2,5% sull’80% della retribuzione (sin qui operata a titolo di rivalsa sull’accantonamento sull’indennità di buona uscita) sullo stipendio dei magistrati, a far fede dal 1° gennaio 2011, e hanno condannato l’amministrazione intimata alla restituzione degli accantonamenti già eseguiti a decorrere dalla suddetta data, con rivalutazione monetaria ed interessi legali”.

Tuttavia non è stato sino ad oggi evidenziato che la remissione alla Corte Costituzionale, disposta dai giudici con l’ordinanza successiva n. 89/12 riguarda invece altri articoli della suddetta legge (blocco degli scatti, riduzione di una percentuale determinata dei trattamenti retributivi superiori a certe soglie, riduzione indennità giudiziaria), non certo la questione del TFR, chiaramente innovata dal legislatore.

L’Anief, pertanto, a differenza degli altri sindacati, - sostiene il Presidente - ritiene che a seguito del mancato accoglimento della diffida notificata all’amministrazione dal lavoratore o della mancata risposta entro 30 giorni dalla ricezione della stessa, si debba procedere subito, eventualmente anche con un decreto ingiuntivo, all’interruzione della trattenuta del 2,5% illegittima, al recupero delle somme spettanti, al versamento da parte del Miur – datore di lavoro dell’intera quota del 6,91% del finanziamento spettante per la costituzione del TFR, senza aspettare alcuna pronuncia della Consulta”.

Tutto il personale docente e Ata interessato può aderire all’iniziativa scaricando il modello di diffida da inviare per raccomandata a/r alle amministrazioni competenti, a conservare copia dello stesso. Il personale dovrà inoltre inviarne copia alla e-mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. insieme a eventuali risposte dell’amministrazione, al fine di ricevere, entro il 30 aprile 2012, le istruzioni operative per ottenere il maltolto e far applicare all’amministrazione statale la corretta percentuale sul TFR.

Il modello di diffida da inviare

Si potrebbe chiedere anche subito un decreto ingiuntivo per interrompere il prelievo forzato sullo stipendio del lavoratore, recuperare le somme spettanti e intimare al Miur il pagamento dell’intera quota del 6,91%, previa specifica diffida. Inutile aspettare. L’art. 12, c. 10 della legge 122/2010 riconduce la materia all’art. 2120 del C.P.C.. Scarica il modello e ricorri con Anief.

Il Trattamento di Fine Rapporto, a seguito del recente intervento del legislatore che disciplina ex novo la materia con un chiaro effetto novativo dell’istituto, per i lavoratori pubblici, è soggetto - dal 1 gennaio 2011 - alla stessa modalità di finanziamento previsto, per i lavoratori privati dallo specifico articolo 2120 del Codice Civile (Disciplina di trattamento di fine rapporto).

Il TFR è una retribuzione differita a totale carico del datore di lavoro, che prevede un accantonamento pari alla retribuzione annua (per ciascun anno di servizio o frazione di anno), divisa per 13,5. Per i lavoratori pubblici l’aliquota di computo è del 6,91%, e deve essere totalmente a carico dell’amministrazione. L’interpretazione fornita dall’INPDAP con la circolare 17/2010 secondo cui la normativa avrebbe mutato unicamente le regole sulla modalità di calcolo e non la natura, rimanendo confermate le voci retributive utili e le modalità di finanziamento, è di fatto scorretta, perché in costanza di rapporto d’impiego ha la sola conseguenza di sottrarre al lavoratore pubblico parte della stessa retribuzione, a differenza del lavoratore privato, e di diminuire contestualmente la quantità di TFR che lo stesso lavoratore andrà maturando nel tempo, al solo scopo di alleggerire il peso dell’accantonamento della quota TFR a carico del datore di lavoro – amministrazione (4,91%). A questa conclusione sono giunti i giudici del Tar Calabria che con sentenza n. 53/2012 hanno denunciato l’illegittimità del perdurare del prelievo del 2,5% sull’80% della retribuzione (sin qui operata a titolo di rivalsa sull’accantonamento sull’indennità di buona uscita) sullo stipendio dei magistrati, a far fede dal 1 gennaio 2011, e hanno condannato l’amministrazione intimata alla restituzione degli accantonamenti già eseguiti a decorrere dalla suddetta data, con rivalutazione monetaria ed interessi legali. La remissione alla Corte costituzionale disposta dai giudici con l’ordinanza successiva n. 89/12, invece, riguarda altri articoli della suddetta legge (blocco degli scatti, riduzione di una percentuale determinata dei trattamenti retributivi superiori a certe soglie, riduzione indennità giudiziaria), non certo la questione del TFR, chiaramente innovata dal legislatore.

Anief, pertanto, a differenza di altri sindacati, ritiene che a seguito del mancato accoglimento della diffida notificata all’amministrazione dal lavoratore o della mancata risposta entro 30 giorni dalla ricezione della stessa, si debba procedere subito, eventualmente anche con un decreto ingiuntivo, all’interruzione della trattenuta del 2,5% illegittima, al recupero delle somme spettanti, al versamento da parte del Miur – datore di lavoro dell’intera quota del 6,91% del finanziamento spettante per la costituzione del TFR, senza aspettare alcuna pronuncia della Consulta. S’invitano docenti e ata a scaricare il modello di diffida da inviare per raccomandata a/r alle amministrazioni competenti, a conservare copia dello stesso, a inviarne copia alla mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. insieme a eventuali risposte dell’amministrazione, al fine di ricevere, entro il 30 aprile 2012, le istruzioni operative per ottenere il maltolto.

Il modello di diffida da inviare

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