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Ricorso per recuperare il 2,69% per gli anni 2011 e 2012 e il 2,50% trattenuto negli ultimi 5 anni 

 

DESCRIZIONE: Il D.L. 185/2012 ripristina per il TFR dei precari e dei neo-assunti dopo il 2001, contro la Costituzione, quota 6,91% e trattenuta 2,5%. Per gli assunti prima del 2001, invece, ritornati a quota 9,60%, mistero sul 2,69% in più che lo Stato dovrebbe versare per il 2011 e il 2012. Mef e Inps bloccano, per ora, tutto al 30.12.10, al netto delle riliquidazioni entro un anno previste. Procedure per ottenere quanto dovuto, almeno 1.000 euro a lavoratore, attraverso l'invio di una diffida e di un modello di decreto ingiuntivo in caso di risposta negativa. 

REQUISITI: Docenti e ATA precari e di ruolo

MODELLO DIFFIDA TFRI nuovi modelli di diffida sono disponibili online a questo link.

MODALITA' DI PREADESIONE: Scarica gratuitamente e invia le nuove diffide, che puoi scaricare da questo link

MAGGIORI INFORMAZIONI: Vai al link

ISTRUZIONI OPERATIVE: Richiedi le istruzioni per ricorrere scrivendo a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..

SCADENZA: Adesioni Aperte

COSTI: Modello di diffida: gratuito. Ricorso: € 100

NEWS RICORSO TFR/TFS

 

Dopo la sentenza della Consulta, tutto il personale docente e ata della scuola, precario o di ruolo, può recuperare fino a 1.000 euro per le indebite trattenute operate in busta paga dal 1° gennaio 2011. Scarica il modello di diffida gratuito e richiedi le istruzioni per ricorrere a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..

La sentenza della Corte costituzionale n. 223 dell’11 ottobre 2012 ha confermato quanto da mesi l’Anief affermava: la trattenuta per il TFR è interamente a carico del datore di lavoro, sia nel settore pubblico che in quello privato.

Da quasi due anni, quindi, ai lavoratori della scuola lo Stato ha illegittimamente trattenuto il 2,5% dello stipendio in busta paga. È giunto il momento di dire basta e di chiedere ai giudici la restituzione delle somme indebitamente poste a carico dei dipendenti, nonché di imporre allo Stato di provvedere a versare in toto e direttamente l’accantonamento per il TFR sia per i 21 mesi precedenti che per il futuro.

Pertanto, ANIEF mette gratuitamente a disposizione il modello di diffida, da compilare ed inviare all’Amministrazione, aggiornato dopo il fondamentale pronunciamento del Giudice delle leggi.

L’invio della diffida - ricordiamo - è requisito indispensabile per procedere, in caso di rifiuto dell’Amministrazione, a reclamare in giudizio quanto spettante. Per richiedere le istruzioni operative, invia una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..

Il modello di diffida da inviare

Il precedente comunicato Anief sul TFR

La Consulta, con la sentenza n. 223 dell’11 ottobre 2012, ha annullato l’art. 12, comma 10 del d. l. 78/2010 convertito nella legge 122/2010 nella parte in cui discrimina i lavoratori pubblici rispetto a quelli privati dove la trattenuta è interamente a carico del datore di lavoro. Aveva ragione l’Anief che sola tra i sindacati aveva messo a disposizione un modello di diffida per i ricorrenti e aveva iniziato le procedure di ricorso al giudice del lavoro. Secondo una prima stima dell’ANIEF, lo Stato dovrà adesso versare circa 8 miliardi di euro!

L’articolo 2120 del Codice civile, infatti, prevede che dal 1° gennaio 2011 la trattenuta del TFR del 6,91% sia interamente a carico dell’amministrazione. Pertanto, lo Stato deve restituire le somme illegittimamente trattenute in questi ultimi due anni. Si ricorda che il TFR è una retribuzione differita a totale carico del datore di lavoro, che prevede un accantonamento pari alla retribuzione annua (per ciascun anno di servizio o frazione di anno), divisa per 13,5.

Inoltre, il Giudice delle leggi ha dichiarato incostituzionale l’art. 9, c. 22 della suddetta legge, ovvero il blocco degli automatismi di incremento stipendiale per i magistrati per gli anni 2010-2013, anni in cui è stato previsto anche il blocco degli aumenti di stipendio dei dipendenti pubblici senza alcuna possibilità di recupero.

Anche su questo punto, Marcello Pacifico, presidente Anief e delegato Confedir alle alte professionalità, aveva prontamente denunciato l’incostituzionalità del blocco degli incrementi stipendiali perché non eccezionali, non transeunti, arbitrari e inadeguati allo scopo prefisso, come ha rimarcato la Consulta nella sentenza richiamata. A tal proposito, sono state avviate già da tempo le procedure per ottenere sempre dal giudice del lavoro il recupero degli aumenti di stipendio previsti dal legislatore. Ciò avviene proprio nel momento in cui da indiscrezioni sul testo del decreto legge “stabilità” si conferma il blocco degli stipendi e della vacanza contrattuale per gli statali per tutto il 2014.

Ancora una volta il ricorso alla magistratura rimane l’unica strada percorribile dal cittadino per tutelare il  diritto al lavoro e una giusta retribuzione, come la Costituzione sancisce. Chi è interessato al modello di diffida per recuperare il 2,5% indebitamente trattenuto sul TFR e/o per ricorrere al giudice del lavoro per farsi riconoscere gli scatti di stipendio maturati nel quadriennio 2010-2014 può chiedere informazioni inviando una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., oppure contattando lo 091.6598362.

La sentenza della Corte costituzionale n. 223/2012

Anche i precari, al pari del personale di ruolo, possono fin da subito chiedere di bloccare il pagamento di quel 2,5% dello stipendio che dal 1° gennaio 2011 continua indebitamente ad essere trattenuto dallo stipendio per l’accantonamento del TFR. Pertanto, per chiedere l’abolizione dell’indebita trattenuta l’Anief invita tutti coloro che in questi giorni si apprestano a firmare un contratto a tempo determinato a non attendere la loro assunzione a titolo definitivo.

Contemporaneamente possono chiedere di farsi risarcire tutte le quote illegittimamente trattenute per il TFR, poiché da 20 mesi questa “voce” stipendiale è stata posta a carico esclusivo del datore di lavoro. Esattamente come avviene con i lavoratori privati.

Coloro che intendono far valere i loro diritti, eliminando questo “balzello” da una busta paga che già risulta tra le più ridotte d’Europa, possono inviare il modello di diffida della trattenuta TFR, compilarlo ed inviarlo per raccomandata a/r alle amministrazioni competenti e contestualmente inoltrare una copia della diffida a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. inserendo come oggetto “PREADESIONE RICORSO TFR” e per testo i propri dati anagrafici completi (COGNOME, NOME, LUOGO E DATA DI NASCITA, CODICE FISCALE, RECAPITI MAIL E TELEFONICI) e la propria sede di servizio statale (INDIRIZZO COMPLETO – via, comune, provincia - della sede statale di attuale servizio).

Anief invierà successivamente per e-mail le istruzioni operative per l'effettiva adesione al ricorso. L'invio dell'e-mail di preadesione non è in alcun modo vincolante all'effettiva partecipazione al ricorso.

Il modello di diffida TFR

L’Anief lo aveva denunciato già nel gennaio 2011, quando il cedolino unico registrava per il personale della scuola lo spostamento di due anni della data di conseguimento dello scatto di anzianità stipendiale, a seguito dell’approvazione del collegato al lavoro del luglio precedente che bloccava anche il contratto per il triennio 2010-2013 e definiva irrecuperabili le mancate somme erogate.

Qualche sindacato aveva provato a calmare i colleghi con la contrattazione dell’una tantum assegnata per il 2010 non valida, comunque, ai fini retributivi e contributivi. Nel frattempo, lo Stato decideva di versare anche la metà del TFR ai dipendenti pubblici, pur avendo rinviato la sua definizione alle stesse regole utilizzate per i lavoratori privati, dove il contributo è a carico esclusivo del datore di lavoro.

La decurtazione veniva applicata anche ai magistrati, che si sono rivolti alla giustizia amministrativa ottenendo una sentenza che ordina all’amministrazione di restituire il 2,5% dello stipendio indebitamente trattenuto per l’accantonamento del TFR da gennaio 2011 e di pagare la stessa quota spettante; con ordinanze separate, inoltre, sono state rinviate da diversi Tar regionali alla Consulta le norme che bloccano la carriera per violazione di ben 15 articoli della Costituzione.

Aveva ragione, dunque, l’Anief con cui polemicamente avevano dibattuto alcuni sindacati, e aveva fatto bene a predisporre le istruzioni per aderire ai ricorsi contro il blocco degli stipendi e lo scippo del TFR: a questo punto, depositeremo i ricorsi entro il prossimo mese, fiduciosi come sempre nel corso della giustizia.

Contestualmente, saranno depositati i ricorsi anche per il personale di ruolo relativi al recupero della trattenuta ENAM dalla data di soppressione dell’ente, per impugnare la ricostruzione di carriera laddove il servizio pre-ruolo superiore ai 4 anni sia stato valutato per un terzo ai fini economici e per due terzi ai fini giuridici, per garantire l’indennità di reggenza ai vicari, per ripristinare i gradoni tolti ai 65.000 neo-assunti la scorsa estate, per valutare alcuni titoli dichiarati nelle domande di mobilità. Contatta la segreteria nazionale o la sede territoriale Anief più vicina per riprenderti i tuoi diritti.

 

Le istruzioni per l’abolizione della trattenuta del 2,5% per il TFR

Il quale non potrà che dare ragione ai dipendenti pubblici della scuola, costretti da 15 mesi a pagare una quota che spetta invece per legge a totale carico del datore di lavoro. Come ha già disposto il Tar della Calabria a proposito della stessa trattenuta sottratta indebitamente ai magistrati.

Le resistenza della pubblica amministrazione alle tante diffide giunte in questi giorni al Miur sull’illegittimità del “prelievo forzoso” del 2,5%, operata sugli stipendi dei dipendenti della scuola dal 1° gennaio 2011, non cambiano la linea dell’Anief. La nostra associazione sindacale rimane convinta, alla luce delle norme vigenti e delle sentenze che i Tar stanno emettendo in merito, che da oltre un anno la quota da accantonare per la costituzione del TFS/TFR viene indebitamente prelevata ai dipendenti. Mentre la trattenuta del 2% sull’80% dello stipendio spetta per legge a totale carico del datore di lavoro. Da 15 mesi, pertanto, viene sottratta al lavoratore pubblico parte della stessa retribuzione, a differenza del lavoratore privato, e quindi diminuita contestualmente la quantità di TFR che lo stesso lavoratore andrà maturando nel tempo. Per questo l’Anief si rivolgerà al giudice del lavoro.

Il nostro sindacato intende ottenere dunque quanto indebitamente prelevato, come hanno già avuto modo di dimostrare i giudici amministrativi del TAR Calabria, con la sentenza n. 53/2012, riguardante le trattenute illegittime operate dal sempre dal 1° gennaio 2011 sui loro stipendi: in tale occasione il Tar ha condannato l’amministrazione intimata alla restituzione degli accantonamenti già eseguiti a decorrere dalla suddetta data, con rivalutazione monetaria ed interessi legali.

Sono irrilevanti e pretestuose – dichiara il Presidente dell’Anief, Marcello Pacifico - le deduzioni che richiamano l’interpretazione della circolare 17 dell’8.10.10, punto 5.1 dell’ex-Inpdap e l’art. 1, c. 3 Dpcm del 20.12.99, mai recepito nel contratto”.

L’Anief ricorda che il c. 10, art. 12, L. 122/2010 ha innovato la materia (precedentemente regolata dall’art. 11, L. 152/68 e dall’art. 37, D.P.R. 1032/1973) e ha rimesso il trattamento di fine servizio dei pubblici dipendenti gestiti anche dall’ex-INPDAP alle modalità previste per i lavoratori privati (esonerati dalla trattenuta del 2,5%, per via del c. 5, art. 1 dello stesso DPCM del 1999) e regolate dallo stesso comma dell’art. 2120 del Codice civile, come modificato dall’art. 3, c. 16 della L. 297/1982, intervenendo anche sull’aliquota.

Dal 1 gennaio 2011, pertanto, la trattenuta per il TFS/TFR – ribadisce il Presidente dell’Anief - è a carico esclusivo del datore di lavoro. Se, infatti, la stessa formazione del trattamento di fine servizio/fine rapporto avvenisse in maniera disomogenea tra lavoratori pubblici e privati, pur regolata dalla stessa norma, sarebbe evidente la violazione dell’articolo 3 e dell’articolo 36 della Costituzione”.

Il personale docente e Ata che volesse ricorrere può ancora farlo attenendosi a tali modalità: scaricare questo modello di diffida. Compilarlo ed inviarlo per raccomandata a/r alle amministrazioni competenti e contestualmente inoltrare una copia della diffida a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. entro il 15 aprile: in questo modo potranno per ricevere le istruzioni operative e ottenere, come per i giudici, la cessazione della trattenuta e la restituzione dei soldi versati.

Coloro che hanno invece già inviato il modello di diffida, devono inviarne una copia a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. al fine di ricevere le istruzioni operative per ricorrere, in questo caso a partire dal 15 aprile 2012.

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