Ancora una sentenza di un tribunale italiano che dà il via libera alla ricostruzione di carriera degli insegnanti comprendente per intero il periodo di supplenze. I legali dell’Anief, Fabio Ganci, Walter Miceli e Alberto Agusto, ottengono una sentenza esemplare che condanna il Miur alla piena applicazione delle direttive comunitarie e al riconoscimento immediato e per intero del periodo di precariato ai fini dell’inquadramento professionale e retributivo di una docente di Scienze, assunta nel 1997 dopo aver conseguito l’abilitazione nel 1983. Il parere si somma a quello emesso poche settimane fa dai giudici di Torino, che hanno assegnato 20mila euro di arretrati ad una collega con nove anni di pre-ruolo, e alle continue sentenze favorevoli emesse anche dalla curia europea.
Marcello Pacifico (presidente Anief): almeno un lavoratore della scuola su tre, anche Ata, è stato danneggiato da questa norma illegittima del Testo Unico. Possono presentare ricorso tutti gli assunti dal 1999, che abbiano svolto più di quattro anni di pre-ruolo. Oltre al recupero delle somme arretrate non corrisposte, otterranno l’avanzamento di ‘scaglione’, che da quattro anni per i neo-assunti è particolarmente sfavorevole per via dell’accordo a perdere sottoscritto dai sindacati maggioritari che ha cancellato il primo passaggio stipendiale. Considerando l’accordo stipulato dalle confederazioni Uil, Cisl e Confsal nel 2011, che ha dato vita all’abolizione dei tradizionali scatti di anzianità, il recupero totale del precariato costituisce un importante risultato per risollevare uno stipendio fermo da quasi sette anni.
È da rivedere la normativa sulla ricostruzione di carriera del personale della scuola assunto a tempo indeterminato, perché si limita a conteggiare per intero solo i primi quattro anni di precariato: a ribadirlo, dopo il Tribunale del lavoro di Torino, è anche quello di Genova, per il quale “le modalità di svolgimento della attività lavorativa, per i tempi e il contenuto delle prestazioni svolte nel contesto di servizi pre ruolo, in nulla si differenziano […] con quelli svolti una volta avuto ingresso nel ruolo”.
A beneficiare della sentenza è stata una docente di Genova, immessa in ruolo nella scuola superiore nel 1997 nella classe di concorso A060 “Scienze naturali, chimica e geografia, microbiologia”, dopo essersi a15 anni di abilitata nel 1983 e 15 anni di supplenze: nei suoi confronti sono state corrisposte “le differenze retributive dovute”, oltre gli “interessi e rivalutazione dalle scadenze al saldo o alla somma meglio vista, con vittoria di spese e distrazione”, relative ad oltre 10 anni di precariato sino ad oggi considerato utile alla carriera solo in parte.
Per i giudici in servizio nel tribunale ligure non vi sono “ragioni oggettive per discriminare e valutare solo parzialmente il lavoro a tempo determinato prestato prima dell’immissione in ruolo ai fini del corretto inquadramento professionale del docente appena confermato in ruolo. L’assenza di ragioni oggettive che giustifichino la svalutazione del periodo di precariato da sempre posta in essere dal Ministero dell’Istruzione all’atto della ricostruzione di carriera, quindi, fa maturare il diritto della ricorrente a veder riconosciuta sotto ogni profilo la professionalità maturata presso la PA anche nel periodo in cui il rapporto di lavoro era a tempo determinato, con particolare riguardo, quindi, alla progressione professionale retributiva […] in ciò dovendosi disattendere ogni principio normativo nazionale divergente da tale assetto”.
Il tribunale di Genova punta quindi il dito contro l’articolo 485 del decreto legislativo 297/94, il cosiddetto Testo Unico della scuola, in base al quale all’atto della ricostruzione di carriera, di cui usufruiscono i docenti immessi in ruolo che hanno superato l’anno di prova, il periodo di precariato è “riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo”.
I legali Anief, nel corso dell’udienza, hanno sottolineato come questa norma cozzi con la Direttiva comunitaria 1999/70/CE che prescrive il principio di non discriminazione del lavoro precario rispetto a quello a tempo indeterminato se non per ragioni oggettive. E i giudici anche stavolta gli hanno dato ragione. Il Ministero dell’Istruzione, pertanto, è stato condannato all’integrale e immediata valutazione di tutto il periodo pre-ruolo svolto dalla docente, iscritta Anief, e a riconoscerle “la progressione professionale retributiva in relazione al servizio prestato in ragione dei contratti di lavoro a termine” e conseguentemente, a corrisponderle come risarcimento le differenze stipendiali che le aveva sempre negato.
Il giovane sindacato ricorda che la sentenza emessa a Genova è solo l’ultima di questa estate favorevole ai contenziosi di questo genere. A luglio, infatti,i giudici di Torinohanno assegnato 20mila euro di arretrati ad una docente immessa in ruolo nel 2007/08 con nove anni di pre-ruolo stavolta. E alcuni giorni dopo un ricorso parallelo, sempre nel capoluogo ligure, è stato vinto da un’insegnante della secondaria superiore assunta a tempo indeterminato nel 1997 e che ha iniziato a fare supplenze nel 1983: la donna, pur avendo lavorato per quasi tre lustri con continuità al servizio dello Stato – con i connessi oneri e responsabilità, in nulla inferiori a quelli dei colleghi di ruolo – era stata illegittimamente sempre mantenuta al livello stipendiale d’ingresso.
Anche in quell’occasione, hanno scritto i giudici, “a fronte dei 14 anni effettivamente prestati nelle stesse mansioni per cui adesso è stata immessa in ruolo”, la docente “si è vista riconoscere solo 9 anni ai fini giuridici ed economici (4 per intero e i restanti 6 anni solo per i 2/3), con conseguente ingiusto rallentamento della progressione stipendiale”: alla docente sono stati assegnati quasi 3mila euro di aumento in più all’anno, a titolo di differenze retributive medio tempore maturate nell'ultimo quinquennio. E si tratta di sentenze che si uniscono a quelle similari emesse anche in Europa: perché sempre nel mese di luglio, la curia europea ha adottato lo stesso criterio per una dipendente statale spagnola.Avvalorando, quindi, il principio di non discriminazione, formatosi in rispetto alla direttiva europea 70/99, che impone la valutazione immediata per intero del servizio pre-ruolo nella ricostruzione di carriera del personale della scuola, come ha ricordato, ancora di recente, la Commissione Ue in risposta all’ennesima denuncia di un cittadino italiano.
“Stiamo assistendo ad un fiorire di sentenze favorevoli – dichiara Marcello Pacifico, presidente Anief - che potenzialmente riguardano centinaia di migliaia di docenti e Ata: dai nostri calcoli, infatti, almeno un lavoratore della scuola su tre è stato danneggiato da questa norma illegittima contenuta nel Testo Unico del 1994. Possono fare ricorso, per ottenere il corretto inquadramento della propria carriera,con il riconoscimento integrale e immediato degli anni di precariato ai fini della progressione professionale, tutti i docenti e Ata assunti dal 1999 che abbiano svolto più di quattro anni di pre-ruolo”.
“In questo modo, oltre al recupero delle somme arretrate non corrisposte, otterranno pure l’avanzamento di ‘scaglione’, che da quattro anni per i neo-assunti è particolarmente sfavorevole per via dell’accordo a perdere sottoscritto dai sindacati maggioritari che ha cancellato il primo passaggio stipendiale previsto dal contratto nazionale. Considerando poi l’accordo stipulato dalle confederazioni Uil, Cisl e Confsal il 4 febbraio 2011, che ha dato vita, di fatto, all’abolizione dei tradizionali scatti di anzianità con l’atto dell’indirizzo all’Aran del ministro Brunetta, il recupero totale di tutti gli anni di precariato – conclude il leader dell’Anief - costituisce un importante risultato per risollevare uno stipendio fermo ormai da quasi sette anni e superato pure dall’inflazione di 4 punti percentuali”.
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Per approfondimenti:
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