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L'ANIEF è soggetto qualificato per la formazione del personale della Scuola ai sensi della direttiva n. 90/2003.

·           Corso di formazione online rivolto al personale docente in servizio e agli aspiranti candidati alla professione di insegnante
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·           Requisiti per accedere al TFA 
         Requisiti per accedere in sovrannumero al TFA 
·           Dal 06 al 31 luglio 2012
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Altri corso ANIEF di formazione riguardanti il TFA
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·         Corso di formazione “Le competenze e le abilità del docente Tutor del TFA (Tirocinio Formativo Attivo)”  -
Il corso è rivolto Docenti che aspirano a svolgere il ruolo di Tutor dei tirocinanti nel Tirocinio Formativo Attivo (T F A) del nuovo percorso di formazione iniziale degli insegnanti

 

Definizione dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di Tirocinio Formativo Attivo per l'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, per l'a.a. 2011-12

D E C R E T A:
Art. 1


1.Per l'anno accademico 2011/2012, i posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni al Tirocinio Formativo Attivo per l'insegnamento nella scuola secondaria di I grado sono pari a complessivi 4.275 posti, definiti in ambito regionale per ciascun Ateneo e nel numero indicato per singola classe di concorso di cui alla Tabella A allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto.

TABELLA A


2.Per l'anno accademico 2011/2012, i posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni al Tirocinio Formativo Attivo per l'insegnamento nella scuola secondaria di II grado sono pari a complessivi 15.792, definiti in ambito regionale per ciascun Ateneo e nel numero indicato per singola classe di concorso di cui alla Tabella B allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto.


TABELLA B

 

a) un test preliminare predisposto dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
b) una prova scritta predisposta da ciascuna università;
c) una prova orale

Il test: mira a verificare le conoscenze disciplinari relative alle materie oggetto di insegnamento di ciascuna classe di concorso e le competenze linguistiche di lingua italiana. E’ predisposto dal Ministero e avrà contenuto identico, per ogni classe di concorso.
E’ costituito da 60 quesiti, ciascuno formulato con quattro opzioni di risposta, fra le quali il candidato ne deve individuare l’unica esatta. Un numero pari a 10 quesiti sono volti a verificare le competenze in lingua italiana, anche attraverso quesiti inerenti la comprensione di uno o più testi scritti. Gli altri quesiti sono inerenti alle discipline oggetto di insegnamento della classe di concorso.
La risposta corretta a ogni domanda vale 0,5 punti, la risposta non data o errata vale 0 punti. Il test ha la durata di tre ore.
Per essere ammesso alla prova scritta il candidato deve conseguire una votazione nel test preliminare non inferiore a 21/30 (occorre cioè rispondere esattamente ad almeno 42 quesiti).

La procedura di iscrizione al test

Il TFA  (Tirocinio Formativo Attivo) è il corso di abilitazione, di prossima attivazione, necessario per acquisire l’abilitazione per le classi di concorso della scuola secondaria di I e II grado, così come definito dal DM 249/10  [Regolamento concernente: «Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalita' della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244». (11G0014)]

Secondo le indicazioni normative finora emanate è possibile accedere solo ad una classe di concorso per ogni anno di Tirocinio Formativo. Tuttavia bisogna evidenziare che il dm 354/98, che stabiliva gli ambiti disciplinari relativi alle abilitazioni per ambito (o a cascata) risulta tuttora in vigore.
Durata
Il corso ha durata annuale (60 CFU, di cui 19 ovvero 475 ore, di tirocinio diretto e indiretto), e può essere organizzato anche in modalità interateneo.
 
REQUISITI PER ACCEDERE AL TFA
Possono partecipare alle selezioni per l’accesso ai primi bandi al Tirocinio Formativo Attivo coloro che entro la data di presentazione della domanda di iscrizione al test nazionale [prevista per il 04 giugno 2012] sono in possesso
§ di una laurea del vecchio ordinamento riconosciuta dal d.m. 39/98 e degli eventuali esami richiesti per poter avere accesso all’insegnamento;
§ di una laurea del nuovo ordinamento specialistica o magistrale riconosciuta dal d.m. n. 22/2005 e degli eventuali crediti formativi per poter avere accesso all’insegnamento;
§ del diploma ISEF, già valido per l’accesso all’insegnamento di educazione fisica, per i TFA di Scienze Motorie.
Per partecipare alle selezioni è necessario essere in possesso (entro la data di scadenza di presentazione delle domande) di un piano di studi ritenuto idoneo per l’insegnamento.
 
Puoi controllare se il tuo piano di studi è idoneo seguendo il percorso indicato in questa pagina TFA TITOLI DI ACCESSO .
 
Recupero crediti – Non sarà possibile partecipare al TFA con riserva. E’ necessario possedere i titoli richiesti (e i crediti necessari) entro la data di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione al test. [prevista per il 04 giugno 2012]
I docenti che entro l’anno accademico 2010/2011 erano in possesso di una delle lauree previste, ma non riescono a completare il percorso con gli esami o i crediti richiesti, potranno, senza limiti di anno accademico, acquisire i crediti o gli esami necessari per poi partecipare alle prove di accesso al TFA che saranno bandite di anno in anno.
Allo stesso modo, chi, nell’anno accademico 2010/2011, era iscritto a uno dei percorsi di laurea previsti per l’accesso al TFA, potrà partecipare alle prove di accesso al TFA che saranno bandite di anno in anno una volta in possesso dei requisiti necessari (laurea e crediti o esami).
La laurea triennale non costituisce titolo di accesso al TFA e in generale per l’insegnamento. E’ necessario completare il percorso con la laurea magistrale.
Sono altresì esclusi coloro che sono già in possesso dell’abilitazione per la stessa classe di concorso, ancorchè conseguita a cascata per effetto del dm 354/98. Il requisito di accesso è infatti chiarito nel decreto dell’11 novembre 2011: “Possono partecipare alle prove di accesso coloro i quali, privi di abilitazione per la relativa classe di concorso, entro la data di presentazione della domanda di partecipazione al test preliminare previsto  a livello nazionale… ”
 
REQUISITI PER ACCEDERE IN SOVRANNUMERO AL TFA
Possono accedere in sovrannumero (senza dover sostenere le 3 prove di selezione)
§ i docenti che hanno superato l’esame di ammissione alla Ssis e hanno in seguito sospeso la frequenza delle stessa (cosiddetti “congelati Ssis)
§ i docenti che fossero risultati idonei e in posizione utile in graduatoria ai fini di una seconda abilitazione da conseguirsi attraverso la frequenza di un secondo biennio di specializzazione o di uno o più semestri aggiuntivi.
In questo caso i docenti conseguono l’abilitazione per la stessa classe di concorso attraverso il compimento del Tirocinio Formativo Attivo senza dover sostenere l’esame di ammissione e con il riconoscimento degli eventuali crediti acquisiti.
 
UNIVERSITA’ CHE ATTIVANO IL TFA.
Il TFA si svolge presso le Università. Il Tfa si svolgerà con le classi di concorso attualmente in vigore, poichè l’iter per la redifizione delle stesse è ancora lungo. Per le classi di concorso di lingua straniera nella scuola media (A045) i corsi di TFA saranno distinti per singola lingua, mentre la doppia lingua (inglese + altra lingua comunitaria) sarà prevista solo nella laurea magistrale abilitante all’insegnamento, di prossima attivazione. Nel decreto del 14 marzo il Ministero ha indicato i posti generali per le lingue nella scuola media, spetta alle Università suddividerli tra le varie classi di concorso.
Il Ministero ha emanato il decreto 14 marzo 2012 con  la suddivisione dei posti disponibili divisi per Università e classe di concorso. Vai al link 
 

L’ESAME DI AMMISSIONE

DATE DELLE PROVE DI SELEZIONE

B2 LINGUA INGLESE E COMPETENZE DIGITALI

FAQ TFA

 

LINK UTILI:

CINECA: https://tfa.cineca.it/

MIUR:  http://www.istruzione.it/PRTA-TitoliAccesso/avvio.action

BANDI DELLE UNIVERSITA’:   http://diventareinsegnanti.orizzontescuola.it/2012/05/05/bandi-tfa/

 
 

6. La frequenza dei corsi previsti dal presente decreto e’ incompatibile, ai sensi dell’articolo 142 del Regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, con l’iscrizione a:
a) corsi di dottorato di ricerca;
b) qualsiasi altro corso che da’ diritto all’acquisizione di crediti formativi universitari o accademici, in Italia e all’estero, da qualsiasi ente organizzati (sia in Italia che all’estero)

La frequenza alle attivita’ del tirocinio formativo attivo e’ obbligatoria. L’accesso all’esame di abilitazione e’ subordinato alla verifica della presenza ad almeno
§ il 70% delle attivita’ degli insegnamenti di scienze dell’educazione
§ l’80% delle attivita’ di tirocinio diretto e indiretto
§ il 70% delle attivita’ di insegnamenti di didattiche disciplinarie
§ il 70% delle attivita’ dei laboratori pedagogico-didattici
L’attivita’ di tirocinio nella scuola si conclude con la stesura da parte del tirocinante di una relazione del lavoro svolto in collaborazione con l’insegnante tutor che ne ha seguito l’attivita’.
 
TIROCINIO E SUPPLENZA 
Il tirocinio si svolge in una delle istituzioni scolastiche accreditate con apposite convenzioni con le Università (possono essere sia scuole statali che paritarie, compresi i centri provinciali per l’istruzione degli adulti)
Nel caso in cui i docenti ammessi alla frequenza del TFA svolgano attivita’ di insegnamento nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale dell’istruzione (scuole statali o paritarie), le convenzioni per lo svolgimento delle attività di tirocinio  sono stipulate con le istituzioni scolastiche ove essi prestano servizio, anche se non accreditate, in modo da consentire l’effettivo svolgimento del tirocinio senza interrompere la predetta attivita’. (art. 15 comma 13 del dm 249/10).
Non è ancora chiaro se tale disposizione è valida unicamente se il servizio è svolto nella stessa classe di concorso o possa essere considerato valido, e in quali termin, il servizio in classe di concorso affine a quella del TFA.
ESAME FINALE
L’esame finale costituisce parte integrante del percorso di abilitazione e consiste:
a) nella valutazione dell’attivita’ svolta durante il tirocinio;
b) nell’esposizione orale di un percorso didattico su un tema scelto dalla commissione;
c) nella discussione della relazione finale di tirocinio
La commissione assegna fino a un massimo di 30 punti all’attivita’ svolta durante il tirocinio; fino a un massimo di 30 punti all’esposizione orale di un percorso didattico su un tema scelto dalla commissione e fino a un massimo di
10 punti alla relazione finale di tirocinio. L’esame di tirocinio e’ superato se il candidato consegue una votazione maggiore o uguale a 50/70.
La commissione aggiunge al punteggio conseguito il punteggio risultante dalla media ponderata dei voti conseguiti negli esami di profitto della laurea magistrale o del diploma accademico di secondo livello e degli esami di profitto sostenuti nel corso dell’anno di tirocinio, fino a un massimo di 30 punti.
Il punteggio complessivo, espresso in centesimi, e’ il voto di abilitazione all’insegnamento
Il TFA ha carattere transitorio. Quando entreranno a regime le lauree specialistiche abilitanti all’insegnamento il TFA costituirà l’ultimo anno della laurea.
Gli sbocchi lavorativi dopo il TFA
Premessa: quello che viene indicato in questo articolo ha valore stante l’attuale normativa (contestata da associazioni e alcune sigle sindacali).
L’abilitazione conseguita permetterà di accedere
§ alla II fascia delle Graduatorie di istituto, riservata ai docenti abilitati ma non inseriti in Graduatoria ad esaurimento
§ ai concorsi
§ al reclutamento nelle scuole paritarie.
 
In particolare
1.    Le graduatorie di istituto sono composte da 3 fasce, utilizzate sia per le supplenze brevi e temporanee, che per supplenze fino al 30 giugno o 31 agosto. In nessun caso è possibile essere assunti in ruolo da Graduatorie di istituto. Il prossimo aggiornamento è previsto per l’estate 2014.
2.    l’abilitazione costituisce requisito di ammissione al concorso in base all’articolo 402 del Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
3.    Le scuole paritarie in base all’art. 1 comma 4 della Legge 62/00 devono assumere docenti abilitati per mantenere lo status di paritaria

Il dm 249/10 dispone all’art. 3 comma 4:

4. Costituiscono parte integrante dei percorsi formativi ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 2:
a) l’acquisizione delle competenze linguistiche di lingua inglese di livello B2 previste dal “Quadro comune europeo di riferimento per le lingue” adottato nel 1996 dal Consiglio d’Europa. La valutazione o la certificazione di dette competenze costituisce requisito essenziale per conseguire l’abilitazione;
b) l’acquisizione delle competenze digitali previste dalla raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006. In particolare dette competenze attengono alla capacita’ di utilizzo dei linguaggi multimediali per la rappresentazione e la comunicazione delle conoscenze, per l’utilizzo dei contenuti digitali e, piu’ in generale, degli ambienti di simulazione e dei laboratori virtuali.
Pertanto, alla fine del TFA, i docenti devono acquisire la certificazione di conoscenza della lingua inglese a livello B2 e le competenze digitali relative all’utilizzo di linguaggi multimediali.
E’ dunque previsto che il livello B2 è il livello di conoscenza della lingua richiesto alla fine del percorso del TFA, mentre non è richiesto nulla per quanto riguarda l’ammissione.
Il Ministero ha pubblicato il decreto n. 3889 del 07 marzo 2012 sui requisiti per il riconoscimento della validità delle certificazioni delle competenze linguistico – comunicative in lingua straniera del personale scolastico.
Per quanto riguarda invece le competenze digitali il ministero non ha ancora fornito alcuna indicazione
 

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