Con il decreto ministeriale n. 941, pubblicato in queste ore, il Ministero dell’Istruzione comunica che entro la fine della seconda decade di gennaio si potranno presentare le candidature “di cessazione dal servizio per raggiungimento del limite massimo di servizio o di dimissioni volontarie”. Come accaduto nel 2016, si prevede una riduzione delle adesioni, con una cifra attorno alle 20mila unità: attraverso la pensione anticipata occorrono, infatti, 41 anni e 10 mesi di contributi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini; per la pensione di vecchiaia servono 66 anni e 7 mesi di età. I requisiti sono decisamente “alti” e destinati a crescere: tra soli 15 anni, la soglia imposta dalla riforma diventerà pari a 44 anni e 6 mesi per gli uomini e a 43 anni e 6 mesi per le donne. Anche il “tetto” per la vecchiaia si alzerà, fino a 68 anni e 3 mesi di età: peraltro, ulteriormente innalzabili, in caso di incrementi della speranza di vita. Tra le deroghe possibili, che l’attuale Governo ha intenzione di produrre, vi è l’Ape “social”, riservata alle professioni più logoranti, che permette di anticipare di 3 anni e 7 mesi l’età pensionabile ma che il Governo vuole riservare alle sole maestre d’Infanzia.
Marcello Pacifico (Anief-Cisal): non si comprende per quale motivo le nostre istituzioni continuino a negare l’elevato rischio psico-fisico connesso allo svolgimento della funzione docente, senza alcuna distinzione di ordine e grado: tutta la categoria degli insegnanti – ad altissimo rischio burnout – deve infatti fruire delle agevolazioni pensionistiche spettanti a chi svolge un lavoro usurante. Per questo motivo, l’emendamento, come gli altri già presentati a Montecitorio, verrà replicato a Palazzo Madama, dove speriamo che i senatori siano più sensibili dei colleghi dell’altro ramo del Parlamento.
Il personale della scuola – docente, educativo e Ata - potrà chiedere di essere collocato in pensione entro il prossimo 20 gennaio: lo ha deciso il ministero dell’Istruzione, attraverso decreto ministeriale n. 941 pubblicato in queste ore: si tratta delle “domande di cessazione dal servizio per raggiungimento del limite massimo di servizio o di dimissioni volontarie”, si legge nel D.M. “Lo stesso personale, entro la suddetta data del 20/01/2017, può presentare domanda di trattenimento in servizio per il raggiungimento del limite contributivo o per quanto previsto dall’articolo 1 – comma 257 della legge n. 208/2015” oppure “può presentare domanda di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale”.
Secondo le prime stime, ad accedere al pensionamento non saranno in molti: si prevede, come accaduto nel 2016, una riduzione rispetto al passato di almeno il 30 per cento. Ad andare in pensione, saranno probabilmente in tutto non molto più di 20mila lavoratori. I requisiti di accesso, introdotti dalla legge di riforma Monti-Fornero ed in progressiva, risultano infatti decisamente alti: per la cessazione dal servizio dalla scuola per il prossimo 1° settembre attraverso la pensione anticipata occorrono 41 anni e 10 mesi di contributi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini; per la pensione di vecchiaia servono invece, per entrambi i sessi, 66 anni e 7 mesi di età anagrafica. I requisiti sono decisamente “alti” e destinati a crescere negli anni: tra soli 15 anni, nel 2031, la soglia imposta dalla riforma diventerà pari a 44 anni e 6 mesi per gli uomini e a 43 anni e 6 mesi per le donne. Anche il “tetto” per la vecchiaia si alzerà, fino a 68 anni e 3 mesi di età: peraltro, ulteriormente innalzabili, in caso di incrementi della speranza di vita.
Tra le deroghe possibili, che l’attuale Governo ha intenzione di produrre, figura l’Ape “social”, riservata alle professioni più logoranti, che permette di anticipare di 3 anni e 7 mesi l’età pensionabile, attraverso l’esborso di una somma minima per un ventennio (alcune decine di euro); rimane, invece, impraticabile l’Ape “volontaria”, la quale prevede la riduzione dell’assegno di quiescenza di una somma che si aggira sui 300 euro.
“Il problema è che l’esecutivo– spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal – vuole rivolgere l’Ape ‘social’ solo ai docenti della scuola dell’infanzia. Uno degli emendamenti presentati in Parlamento da Anief alla Legge di Stabilità era, invece, rivolto proprio rivolto all’estensione della deroga a tutti i docenti della scuola pubblica, prescindendo dal tipo di corso scolastico di appartenenza. Non si comprende per quale motivo, le nostre istituzioni pubbliche e politiche continuino a negare l’elevato rischio psico-fisico connesso allo svolgimento della funzione docente, senza alcuna distinzione di ordine e grado: tutta la categoria degli insegnanti – ad altissimo rischio burnout – deve infatti fruire delle agevolazioni pensionistiche spettanti a chi svolge un lavoro usurante. Per questo motivo – conclude Pacifico – l’emendamento, come gli altri già presentati a Montecitorio, verrà replicato anche a Palazzo Madama, dove speriamo che i senatori siano più sensibili dei colleghi dell’altro ramo del Parlamento”.
Obbligare un docente a lasciare il servizio a quasi 70 rappresenta una vera forzatura: ricordiamo che un insegnante tedesco, ancora oggi lascia l’insegnamento dopo 24 anni di servizio e senza decurtazioni, percependo una pensione quasi doppia rispetto ai nostri. In Italia, invece, per più di quattro pensionati su dieci l'assegno non arriva neppure a mille euro al mese: e pure a 70 anni.
PUBBLICO IMPIEGO
requisiti per andare in pensione a seguito della riforma Monti-Fornero (a cura dell’Ufficio Studi Anief):
PENSIONE DI ANZIANITÀ
Uomini Donne
2012 42 anni e 1 mese 41 anni e 1 mese
2016 42 anni e 10 mesi 41 anni e 10 mesi
2017 42 anni e 10 mesi 41 anni e 10 mesi
2018 42 anni e 10 mesi 41 anni e 10 mesi
2019 43 anni e 2 mesi 42 anni e 3 mesi
2020 43 anni e 2 mesi 42 anni e 3 mesi
2025 43 anni e 11 mesi 42 anni e 11 mesi
2030 44 anni e 4 mesi 43 anni e 4 mesi
2031 44 anni e 6 mesi 43 anni e 6 mesi
PENSIONE DI VECCHIAIA
2012 66 anni
2016 66 e 7 mesi
2017 66 e 7 mesi
2018 66 e 7 mesi
2019 66 e 11 mesi
2020 66 e 11 mesi
2025 67 e 8 mesi
2030 68 e 1 mese
2031 68 e 3 mesi
Il requisito contributivo minimo è di 20 anni.
I requisiti anagrafici possono variare, perché vanno adeguati in base dell'aumento della speranza di vita. Il primo adeguamento è stato realizzato il 1° gennaio 2013 ed i successivi hanno cadenza triennale. Gli incrementi della speranza di vita successivi a quello effettuato con decorrenza 1° gennaio 2019 avranno cadenza biennale.
Deroghe e possibilità di uscita anticipata:
Tipologia |
Requisiti |
Specifiche |
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OPZIONE DONNA |
Si tratta dell’estensione della pensione anticipata alle lavoratrici nate nell’ultimo trimestre del 1958, a patto che le stesse abbiano maturato i 35 anni di contributi entro il 31 dicembre 2015. Requisito necessario è: 57 anni di età (per le lavoratrici dipendenti) o 58 anni (per le autonome) e 35 anni di contributi maturati entro data 31 dicembre 2015 |
Si deve valutare anche l’adeguamento alla speranza di vita, che ad oggi è pari a 6 mesi. Per quanto riguarda, dunque, le lavoratrici che sono nate nell’ultimo trimestre del 1958, l’Opzione Donna è esercitabile sino al 31 luglio 2016, dopo di che, tenendo in considerazione le finestre mobili, è bene sapere che la pensione, per le dipendenti, arriverà dopo 12 mesi mentre per le autonome dopo 18 |
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OTTAVA SALVAGUARDIA ESODATI |
Gli esodati inclusi nell’ottava manovra di salvaguardia aumenta e passa dai precedenti 27mila 700 agli attuali 30mila 700 |
Passano da 8mila a 11mila i lavoratori in mobilità entro il 31 dicembre 2011, per via dello slittamento della data del termine dell’attività lavorativa al dicembre 2014, anziché, come era prima, al dicembre 2012 |
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CUMULO CONTRIBUTI PER I PROFESSIONISTI |
Tra gli aventi diritto al nuovo cumulo gratuito dei contributi, sono stati ammessi anche i professionisti iscritti agli ordini |
Il cumulo dei contributi consente di poter raggiungere sì la pensione di vecchiaia, ma anche quella di anzianità, grazie alla somma dei periodi di versamenti presso differenti gestioni previdenziali, con un computo pro quota sulla base delle disposizioni di ogni singola gestione |
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APE (anticipo pensionistico) |
Rivolto ai lavoratori che hanno almeno 63 anni, questo anticipo pensionistico viene erogato dall’INPS e viene finanziato dalle banche; occorre però poi restituire la somma, con rate mensili, nell’arco di 20 anni, dal momento in cui si maturano i requisiti per l’assegno previdenziale vero e proprio |
In caso di ristrutturazioni aziendali, viene direttamente finanziato dall’impresa. Per quanto riguarda i disoccupati di lunga durata, i lavoratori che prestano assistenza a un parente disabile, i lavoratori che hanno una riduzione della capacità lavorativa pari ad almeno il 74% o ancora per chi svolge mansioni usuranti, tale trattamento (il cosiddetto Ape social) rimane invece a carico dello Stato |
Le misure contenute nel disegno di legge n. 4127 (Legge di Stabilità 2017) riguardanti l’APE.
Si introduce, in via sperimentale dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018, l'Anticipo finanziario a garanzia pensionistica (cd. APE) e una indennità, a favore di determinate categorie di soggetti in condizioni di disagio sociale, spettante fino alla maturazione dei requisiti pensionistici (cd. APE sociale).
L'APE consiste in un prestito concesso da un soggetto finanziatore e coperto da una polizza assicurativa obbligatoria per il rischio di premorienza corrisposto, a quote mensili per dodici mensilità, a un soggetto in possesso di specifici requisiti, da restituire a partire dalla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia con rate di ammortamento mensili per una durata di venti anni. L'APE è prevista in via sperimentale dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018; entro tale data il Governo verifica i risultati della sperimentazione ai fini di una sua eventuale prosecuzione.
Possono accedere all'APE i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: iscrizione all'Assicurazione generale obbligatoria (AGO), alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla gestione separata; età anagrafica minima di 63 anni; maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi; anzianità contributiva di 20 anni; pensione pari almeno a 1,4 volte il trattamento minimo (al netto della rata di ammortamento dell'APE); non essere già titolare di un trattamento pensionistico diretto.
L'istituto finanziatore trasmette all'INPS e al soggetto richiedente il contratto di prestito o l'eventuale comunicazione di reiezione dello stesso.
Le somme erogate dall'INPS nell'ambito del prestito non concorrono a formare il reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. A fronte degli interessi sul finanziamento e dei premi assicurativi per la copertura del rischio di premorienza corrisposti al soggetto erogatore, è riconosciuto un credito di imposta annuo nella misura massima del 50 per cento dell'importo pari a un ventesimo degli interessi e dei premi assicurativi complessivamente pattuiti nei relativi contratti. Tale credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi ed è riconosciuto dall'INPS per l'intero importo rapportato a mese a partire dal primo pagamento del trattamento di pensione. L'INPS recupera il credito rivalendosi sulle ritenute da versare mensilmente all'Erario nella sua qualità di sostituto d'imposta (articolo 25).
L'APE sociale consiste in una indennità, corrisposta fino al conseguimento dei requisiti pensionistici, a favore di soggetti che si trovino in particolari condizioni. Essa è prevista in via sperimentale dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018; entro tale data il Governo verifica i risultati della sperimentazione ai fini di una sua eventuale prosecuzione.
Possono accedere all'APE sociale i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: età anagrafica minima di 63 anni; stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale, che abbiano concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi e siano in possesso di un anzianità contributiva di almeno 30 anni; soggetti che assistono da almeno sei mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap grave e sono in possesso di un anzianità contributiva di almeno 30 anni; soggetti che hanno una riduzione della capacità lavorativa uguale o superiore al 74%, e sono in possesso di un anzianità contributiva di almeno 30 anni; lavoratori dipendenti che svolgono, da almeno sei anni in via continuativa, specifiche professioni per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento, e sono in possesso di un anzianità contributiva di almeno 36 anni.
L'indennità è pari all'importo della rata mensile della pensione calcolata al momento dell'accesso alla prestazione, non può in ogni caso superare l'importo massimo mensile di 1.500 euro, non è soggetta a rivalutazione ed è erogata mensilmente su dodici mensilità all'anno.
Il beneficio dell'indennità è riconosciuto, a domanda, entro limiti annuali di spesa stabiliti nella norma istitutiva (articolo 25).
Per approfondimenti:
Pensioni di reversibilità a rischio tagli, è bufera sul Ddl(Yahoo Notizie, 15 febbraio 2016)
Pensioni in calo del 30%, la riforma Fornero continua a colpire
Pensioni, l'uscita anticipata rischia di costare una mensilità l'anno (La Repubblica, 7 maggio 2016)
Pensioni, i nati negli anni Ottanta andranno in pensione a 75 anni per un assegno di mille euro