Ancora una sonora lezione impartita al Miur dai legali Anief a tutela dei diritti dei docenti illegittimamente cancellati “a vita” dalle GaE senza possibilità di reinserimento. La Corte d'Appello di Milano dà nuovamente ragione al nostro sindacato e condanna il Ministero alle spese di giudizio. Già attive le preadesioni ai ricorsi Anief per l'inserimento/reinserimento 2017.
Una nuova vittoria in Corte d'Appello per le tesi patrocinate dall’Anief sul pieno diritto al reinserimento in Graduatoria a Esaurimento dei docenti cancellati per non aver prodotto domanda di aggiornamento/permanenza. Gli Avvocati Fabio Ganci, Walter Miceli e Francesca Lideo ottengono ragione anche in secondo grado con la condanna del Miur all'immediato reintegro di una docente nelle GaE e al pagamento di 2.000 Euro di spese di soccombenza oltre accessori.
Marcello Pacifico (Anief-Cisal): siamo soddisfatti e il risultato ottenuto dai nostri legali è una nuova conferma della correttezza delle nostre tesi: ci aspettiamo che il MIUR prenda finalmente coscienza dell'illegittimità delle proprie scelte e ribadiamo la nostra richiesta perché provveda a sanare la situazione riaprendo sin da subito le GaE a tutti gli abilitati con il prossimo decreto di aggiornamento e senza attendere il 2018.
Già attive le preadesioni agli specifici ricorsi Anief per l'inserimento/reinserimento in GaE delle categorie escluse e per ottenere l'immediato aggiornamento delle Graduatorie.
La Corte d'Appello di Milano respinge il ricorso proposto dal Ministero dell'Istruzione già soccombente in primo grado e conferma – in pieno accoglimento delle tesi Anief - che la disposizione contenuta nell’art.1 comma 1 bis L. n. 143/2004, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, il quale prevede che nelle Graduatorie permanenti “a domanda dell'interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, è consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione" risulta vigente anche dopo la trasformazione delle Graduatorie dei docenti in graduatorie ad esaurimento, specificando come “Ad avviso della Corte tale disposizione non può ritenersi implicitamente abrogata dall’art. 1 comma 605 lett. c) della successiva legge n. 296/2006 che, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge stessa, ha trasformato le graduatorie permanenti di cui all'art. 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, in graduatorie ad esaurimento (GAE), atteso che non esiste alcuna impossibilità di contemporanea applicazione tra la previsione generale del carattere ad esaurimento delle graduatorie e la disposizione che consente il reinserimento in graduatoria di chi avesse maturato il diritto a tale inserimento ma ne sia stato cancellato per non aver presentato tempestiva domanda di aggiornamento”.
In altri termini, spiega la Corte meneghina, è condivisibile l'interpretazione del tribunale di primo grado che già aveva accolto il ricorso Anief ribadendo che dall’art. 1 comma 1 bis L. n. 143/2004 deriva la “possibilità di un reinserimento di chi, facendone parte in quanto già in possesso dei requisiti necessari, era stato cancellato per non aver presentato tempestivamente la domanda di permanenza o di aggiornamento – con la necessaria precisazione che tale cancellazione può non essere definitiva, in caso di richiesta di reinserimento nelle graduatorie successive”. Ciò premesso, la Corte d'Appello chiarisce come “deve ritenersi che del tutto correttamente il primo giudice ha sostenuto che non possano assumere rilievo in senso contrario i decreti ministeriali che si sono succeduti nel tempo, i quali, “pur richiamando l’art. 1 co. 1 bis L. cit. hanno affermato che la mancata presentazione della domanda di permanenza/aggiornamento nella graduatoria entro i termini comporta la definitiva cancellazione senza possibilità di un reinserimento successivo, non potendo tale disposizione, di carattere amministrativo, derogare ad una norma di legge”. In conclusione, dunque, l’appello del MIUR “deve esser respinto con integrale conferma della sentenza impugnata. Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate a carico del ministero appellante secondo quanto previsto dal D.M. 10 marzo 2014 n.55, in relazione al valore della causa, nella misura di € 2.000, oltre spese generali e oneri accessori di legge”.
Il Presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal Marcello Pacifico si dichiara soddisfatto del risultato ottenuto e spiega che “Questa è una nuova conferma della correttezza delle nostre tesi: ci aspettiamo che il MIUR prenda finalmente coscienza dell'illegittimità delle proprie scelte e ribadiamo la nostra richiesta perché provveda a sanare la situazione riaprendo sin da subito le GaE a tutti gli abilitati con il prossimo decreto di aggiornamento e senza attendere il 2018”. Già attive le preadesioni agli specifici ricorsi Anief per l'inserimento/reinserimento in GaE delle categorie escluse e per ottenere l'immediato aggiornamento delle Graduatorie.
Per ulteriori informazioni e preaderire ai ricorsi Anief clicca qui.