Ancora condanne a carico del MIUR per abuso e discriminazione del lavoro precario in violazione della normativa comunitaria. Anief: le norme interne contrastanti con l'accordo quadro vanno disapplicate, finché la contrattazione collettiva non sarà adeguata alla normativa comunitaria, l'unica strada è quella del ricorso.
Continuano le condanne a carico del Ministero dell'Istruzione per l'illecita discriminazione posta in essere a discapito dei docenti precari cui non viene riconosciuto il diritto a percepire le progressioni di carriera nonostante i tanti anni di servizio con contratti a termine. I Giudici del Lavoro di Brescia, Milano, Taranto e Torino accolgono i ricorsi Anief e condannano il MIUR per violazione di norme comunitarie.
Marcello Pacifico (Anief-Cisal): i lavoratori precari subiscono una ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai colleghi di ruolo perché non beneficiano degli incrementi stipendiali legati alla anzianità di servizio. Alla luce della giurisprudenza comunitaria, e come confermato dalle recenti sentenze della Suprema Corte di Cassazione, il giudice deve disapplicare le norme interne che attribuiscono il diritto alla progressione nelle posizioni stipendiali unicamente al personale assunto con contratto a tempo indeterminato e che riconoscono l’anzianità pregressa ai lavoratori precari immessi in ruolo soltanto con decorrenza dalla data di stipula del contratto a tempo indeterminato. Continuiamo a chiedere con fermezza l'immediato adeguamento del contratto di comparto alle direttive comunitarie.
L'Anief ricorda che è ancora possibile ricorrere per vedersi riconosciuti i propri diritti e per ottenere uno stipendio commisurato agli anni di servizio effettivamente svolti, anche se con contratti a tempo determinato.
Il Tribunale del Lavoro di Milano, infatti, non ha dubbi sulla solidità delle tesi patrocinate dai legali Anief Fabio Ganci, Walter Miceli e Francesca Lideo e constata come il riconoscimento del diritto alle progressioni stipendiali attribuito solo al personale di ruolo configuri un'evidente discriminazione cui il Giudice nazionale deve porre rimedio interpretando le norme regolamentari e pattizie interne conformemente ai dettami eurounitari e, “Tenuto conto che il predetto contratto collettivo non esclude, all’art. 79, espressamente i docenti non di ruolo ed impiegati in virtù di contratti a tempo determinato dalla maturazione degli scatti retributivi di anzianità, esso va interpretato, in modo conforme alla clausola n. 4 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70, nel senso che gli aumenti retributivi correlati alla maturazione dell’anzianità di servizio competono anche ai lavoratori della scuola assunti in virtù di contratti a tempo determinato”.
Procedendo, poi, a specificare che “Quanto alla norma del CCNL del 4 agosto del 2011 che ha previsto, per i soli lavoratori già in servizio a tempo indeterminato, inseriti “nella preesistente fascia stipendiale “0-2 anni”, conserva il diritto a percepire “ad personam”, al compimento del periodo di permanenza nella predetta fascia, il valore retributivo della preesistente fascia stipendiale “3-8 anni”, fino al conseguimento della fascia retributiva “9-14 anni” essa, stabilendo un’evidente e non giustificata discriminazione ai danni dei lavoratori assunti con contratto a termine, va disapplicata nella parte in cui limita l’applicazione del beneficio in questione ai lavoratori assunti a tempo indeterminato in virtù della efficacia diretta, in tale parte, della clausola 4 dell’accordo quadro allegato alla direttiva n. 70 del 1999, clausola, questa, che come chiarito dalla Corte di Giustizia, può fondare la pretesa di lavoratori impiegati con contratti a termine di beneficiare delle progressioni retributive riconosciute ai lavoratori di ruolo”, condanna il MIUR “al pagamento di una somma pari alle differenze retributive tra quanto percepito dal ricorrente, lavoratore a termine, rispetto a quanto avrebbe percepito quale lavoratore a tempo indeterminato e quindi a € 5156,77, oltre interessi legali dal dovuto al saldo” e, inoltre, “al riconoscimento dello scatto stipendiale previsto dal CCNL al personale a tempo indeterminato ovvero lo scaglione 3-8 corrispondente a € 99,01 mensili” oltre alla rifusione delle spese processuali liquidate in € 1500 oltre accessori di legge.
Il Tribunale del Lavoro di Torino, in accoglimento del ricorso patrocinato dagli Avvocati Fabio Ganci, Walter Miceli e Maurizio Ragusa, tiene a “puntualizzare che l'anzianità di servizio non soggiace a prescrizione, rappresentando un mero presupposto di fatto rispetto all'insorgenza del diritto” e condanna il Ministero dell'Istruzione, nuovamente riconosciuto colpevole di evidente disparità di trattamento a carico di una lavoratrice precaria con ben dieci anni di servizio a termine alle spalle, alla corresponsione “della somma richiesta pari ad € 7.131,83, oltre interessi legali” e, in aggiunta, “condanna il Ministero convenuto a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, che liquida in € 1.500 oltre c.p.a. IVA e contributo unificato”.
I Tribunali di Brescia (con il patrocinio dell'Avv. Lara Bianzani) e Taranto (Avv. Massimo Menenti), poi, specificando che “Le citate norme comunitarie, per come è stato chiarito dalla giurisprudenza comunitaria, vietano che il lavoratore a tempo determinato riceva un trattamento relativo all’anzianità di servizio meno favorevole del lavoratore a tempo indeterminato comparabile per il solo fatto di essere assunto con contratto a termine in quanto, diversamente opinando, si vanificherebbero gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell’accordo quadro (v. sent. 302-305/11 del 18.10.2012 Valenza + altri/AGCM)”, riconoscono il diritto dei ricorrenti al percepimento degli scatti di anzianità e, in aggiunta, anche alla corresponsione del risarcimento del danno per essere stati illecitamente e ripetutamente assunti con contratti a termine su posti vacanti e disponibili per più di 36 mesi di servizio e comminano, dunque, a carico del Ministero dell'Istruzione la condanna aggiuntiva “al pagamento in favore del ricorrente a titolo di risarcimento del danno di una somma pari a quattro mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto oltre rivalutazione monetaria e interessi legali” per un totale che supera i 10.000 Euro a ricorrente.
“I lavoratori precari subiscono una ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai colleghi di ruolo – commenta Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal - perché non beneficiano degli incrementi stipendiali legati alla anzianità di servizio. Alla luce della giurisprudenza comunitaria, e come confermato dalle recenti sentenze della Suprema Corte di Cassazione, il giudice deve disapplicare le norme interne che attribuiscono il diritto alla progressione nelle posizioni stipendiali unicamente al personale assunto con contratto a tempo indeterminato e che riconoscono l’anzianità pregressa ai lavoratori precari immessi in ruolo soltanto con decorrenza dalla data di stipula del contratto a tempo indeterminato. Continuiamo a chiedere con fermezza l'immediato adeguamento del contratto di comparto alle direttive comunitarie”. L'Anief ricorda a tutti i lavoratori precari della scuola che è ancora possibile ricorrere per vedersi riconosciuto il diritto agli scatti di anzianità commisurati agli effettivi anni di servizio prestati con contratti a tempo determinato e per ottenere il corretto inquadramento stipendiale anche per gli stipendi futuri.
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