Il Tribunale del Lavoro ha accertato che le cattedre ricoperte dai docenti fossero libere a tutti gli effetti: l’amministrazione scolastica viene ora condannata a risarcirli con gli interessi. La somma ha assunto dimensioni notevoli, perchè agli stessi docenti sono state negate pure le progressioni stipendiali automatiche
Marcello Pacifico (Anief-Cisal): degli oltre 100mila contratti annuali stipulati ogni anno, almeno 70mila possono essere considerati liberi e senza titolare; di questi, oltre la metà riguardano il sostegno. Mantenere tale la situazione non conviene a nessuno: agli alunni, a cui viene negato il diritto allo studio, ai docenti e la continuità didattica; ai docenti, a cui vengono sottratti mesi di lavoro; al Miur, che continua a risarcire i docenti che presentano ricorso.
Costa caro al Ministero dell’Istruzione non monitorare i posti in organico dei docenti: a Busto Arsizio (Va), il Tribunale del Lavoro ha risarcito quattro insegnanti con 105mila euro, perchè nel periodo di precariato avevano svolto supplenze annuali su posti liberi ma vedendosi sottratto il pagamento degli stipendi estivi (luglio e agosto). Adesso, poiché i giudici hanno accertato che quelle che sono andate a ricoprire, erano cattedre libere a tutti gli effetti, quindi senza titolare, il Miur viene condannato a risarcirli con gli interessi.
Per il giudice del lavoro è stata posta un’illegittima apposizione del termine ai tanti contratti stipulati dai 4 docenti su posti vacanti e disponibili che, secondo normativa, avrebbero dovuto essere stipulati tramite contratti annuali con scadenza al 31 agosto di ogni anno. Le sentenze, infatti, specificano che “i contratti per le cosiddette “supplenze annuali”, dunque, devono concludersi al 31 agosto di ogni anno scolastico e non, come erroneamente posto in essere dal Ministero, al 30 giugno”. I legali Anief, infatti, hanno dimostrato “l'effettiva vacanza dei posti occupati” dai lavoratori che, pertanto, in applicazione del D.M. n. 131 del 2007 hanno “diritto al mantenimento del posto di lavoro sino alla data del 31 agosto e al conseguimento delrelativo trattamento giuridico ed economico”.
“Lo diciamo da anni – commenta Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal – che occorre avviare un puntualemonitoraggio per verificare l’effettiva presenza di posti disponibili e che per farlo basterebbe che il Miur faccia la richiesta di ricognizione direttamente ai dirigenti scolastici. Il nostro sindacato ha stimato che degli oltre 100mila contratti annuali stipulati ogni anni, almeno 70mila possono essere considerati liberi e senza titolare; di questi, oltre la metà riguardano il sostegno. Mantenere la situazione così come è, non conviene a nessuno: agli alunni, a cui viene negato il diritto allo studio, ai docenti e la continuità didattica; ai docenti, a cui vengono sottratti mesi di lavoro; allo Miur, che continua a risarcire i docenti e a perdere in tribunale”.
Ma la condotta errata dell’amministrazione non finisce qui e anche l’entità del risarcimento: agli stessi docenti sono, infatti, state negate pure le progressioni stipendiali automatiche. Anche in questo caso, il Tribunale è intervenuto restituendo loro il compenso sottratto. Accogliendo la linea dei legali Anief - Fabio Ganci, Walter Miceli e Anna Maria Ferrara – il giudice ha ricordato che le loro supplenze rientravano in una “situazione sostanzialmente equiparabile a quella dei lavoratori a tempo indeterminato, e rilevata altresì una differenziazione nel trattamento dei dipendenti assunti a termine”, nonostante la “parte ricorrente abbia nel tempo acquisito un’esperienza del tutto identica, sotto il profilo qualitativo e quantitativo, a quella maturata dai colleghi di pari anzianità, legati all'amministrazione da un rapporto a tempo indeterminato” ed evidenziando come “la disparità di trattamento sin qui riservata alla ricorrente non risulta legittimata da alcuna ragione obiettiva, né in altro modo giustificabile”. Tale illegittimo trattamento riservato ai docenti a tempo determinato, infatti, “risulta integrare una palese violazione della norma imperativa di cui alla clausola 4 dell’Accordo Quadro”.
Il Ministero dell’Istruzione è stato, pertanto, condannato al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle differenze stipendiali relative alle progressioni di carriera mai riconosciute durante il periodo di precariato e alla corresponsione delle retribuzioni dei mesi di luglio e agosto per ogni anno di precariato svolto alle sue dipendenze, oltre interessi e spese di soccombenza, per un totale che supera i 105mila euro.
Il giovane sindacato ricorda che è ancora possibile aderire ai ricorsi per ottenere ragione contro l’illegittima reiterazione di contratti a termine oltre i 36 mesi di servizio e per la corresponsione degli scatti di anzianità ai precari. Per ulteriori informazioni e aderire ai ricorsi, cliccare qui.
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