“Non ci sono insegnanti di serie A e serie B, il buon docente non si riconosce dalla durata del suo contratto”: a dire queste parole è Marcello Pacifico, presidente nazionale del sindacato Anief, a proposito dell’ennesima sentenza favorevole a favore di un docente precario. Il tribunale di Treviso ha fatto riconoscere il diritto del supplente a percepire la Carta docente.
“Come può accadere che un insegnante lavora in una scuola pubblica da quasi tre mesi e ancora non ha ricevuto un euro di stipendio? L’amministrazione scolastica statale la deve finire di lasciare all’ultimo posto della scala delle priorità il pagamento dei suoi lavoratori a tempo determinato. Il nostro sindacato non può tollerare questo sopruso: docenti e Ata supplenti senza stipendio meritano rispetto, altrimenti è bene che procedano con richiesta di diffida e messa in mora”.
Tutte le supplenze annuali, da quelle fino al 31 agosto sino a quelle con scadenza termine delle lezioni, sono utili per accedere alla Carta del docente: lo sostiene il giudice del lavoro di Vicenza, che ha recepito il parere espresso dalla Corte di Cassazione nell’autunno del 2023 sostenendo che “l’art. 15, co. 1, D.L. 69/2023 deve dunque essere disapplicato, in quanto in contrasto con clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui riserva ai soli docenti precari con incarichi annuali (al 31.8) il riconoscimento del beneficio della carta docente, con riconoscimento del beneficio formativo anche i docenti che nel corso dell’anno scolastico 2023/2024 abbiano ricevuto incarichi fino al 30.6”.
Gli insegnanti precari con supplenza annuale sono “comparabili con i docenti in ruolo” e hanno quindi pieno diritto ad accedere alla Carta del docente che garantisce “sostegno alla didattica annua” attraverso uno “speciale beneficio” che anche il legislatore ha voluto mai sottrargli: lo scrive il Tribunale di Vicenza, prima sezione Civile, citando la Cassazione, a seguito dell’esame del ricorso presentato dai legali Anief in difesa di una docente a cui per tre anni (2019/2020, 2021/2022 e 2023/2024) è stata negata la card per l’aggiornamento professionale, malgrado avesse “ricevuto incarichi annuali (termine al 31.8) o incarichi fino al termine delle attività didattiche (30.6)”.
L’anno è valido ai fini della carriera, i Tribunali verso il riconoscimento: il sindacato rappresentativo Anief aiuta a verificare i vantaggi economici con un calcolatore gratuito