Anief ha predisposto delle Faq per quanto riguarda la Mobilità 2020, riferita ai docenti: di seguito il testo
- D) Cosa è la mobilità?
R) La mobilità è la possibilità data al docente di ruolo di potere cambiare la propria sede lavorativa. - D) Chi può presentare domanda di mobilità?
R) Le domande dovranno essere presentate tramite istanze online dal 28/03/ 2020 al 21/04/2020
Tutti i docenti possono presentare domanda di mobilità, sia i neo immessi in ruolo sia gli immessi in ruolo in anni precedenti. - D) Quali sono i blocchi per la presentazione della domanda di mobilità?
Esistono dei blocchi per alcune tipologie di docenti:
a) Blocco dei tre anni. Tale blocco riguarda tutti i docenti di qualsiasi ordine e grado e indipendentemente dal canale di reclutamento. Non si applica alle precedenze e ai perdenti posto.
b) Blocco dei cinque anni. Per I docenti della scuola secondaria di I e II grado assunti dal 1° settembre 2019 si ha tale blocco. Nello specifico riguarda i docenti inseriti nelle graduatorie del concorso 2018 ex FIT entro il 31/12 (o mesi successivi) secondo il DM 631 del 25 settembre 2018. PARTICOLARITA’. Tale blocco non si applica a quei docenti ex FIT, individuati entro il 31/8 e che hanno già svolto il FIT e riconfermati o no nella scuola in cui hanno svolto l’anno di prova. - D) Quali docenti non sono tenuti al vincolo triennale nella scuola ottenuta per trasferimento?
R) I docenti beneficiari delle precedenze di cui all’art. 13 del CCNI (Legge 104, soprannumerari, coniuge di militare, etc.), nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub- comunale dove si applica la precedenza.
I docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata. - D) Qual è la modalità per presentare questa richiesta da parte del docente?
R) La richiesta va fatta esclusivamente presentando una domanda in modalità on line attraverso il portale istanze online. - D) Quante domande di mobilità dovrà presentare chi chiede sia trasferimento sia passaggio di cattedra e/o ruolo?
R) Una per ogni movimento: una per il trasferimento, una per il passaggio di cattedra (anche più di uno), una per il passaggio di ruolo.
In caso di trasferimento e passaggio di cattedra la documentazione può essere allegata una volta sola. - D) Quante preferenze si possono indicare nella domanda?
R) È possibile esprimere fino a 15 preferenze totali indipendentemente che si inseriscano scuole della stessa o altra provincia, distretti, comuni o provincie. - D) Può il docente chiedere di essere trasferito presso un’altra scuola facente parte dello stesso comune di titolarità?
R) Sì, fa parte della prima fase della mobilità ovvero quella comunale. - D) Può il docente chiedere di essere trasferito presso un’altra scuola di un altro comune ma sempre all’ interno della stessa provincia di titolarità?
R) Sì, fa parte della seconda fase della mobilità ovvero la fase intercomunale; ivi sono compresi i trasferimenti da posto di sostegno a posto comune e viceversa, anche se richiesti tra scuole dello stesso comune di titolarità, purché non abbia fatto domanda di mobilità lo scorso anno ed è stato accontentato su scelta puntuale ovvero con il codice della scuola. - D) Può il docente chiedere di trasferirsi o fare un passaggio di cattedra e di ruolo in scuola di una provincia diversa da quella di titolarità?
R) Sì, fa parte della terza fase della mobilità ovvero quella interprovinciale, che comprende anche i passaggi di cattedra e di ruolo nella stessa provincia di titolarità - D) Docente che nel corso dell’anno, causa motivi di salute, è diventata beneficiaria della L.104/92. Può avvalersi della precedenza?
R) Sì - D) docente soprannumerario o in esubero può presentare domanda di mobilità?
R) Sì. - D) Il servizio nella paritaria è da considerarsi ai fini del punteggio per la mobilità?
R) A tal fine ANIEF ha predisposto un apposito ricorso che si può trovare al seguente link https://www.anief.org/ricorsi/mobilit%C3%A0 - D) docente di scuola primaria o infanzia immesso in ruolo da GAE può produrre domanda di mobilità?
R) Sì. Il vincolo triennale nella provincia è stato superato dal CCNI 2019/21. - D) Docente di scuola primaria o infanzia assunto da concorso 2016 può fare domanda di mobilità?
R) Sì. L’incarico triennale previsto dall’art. 10 co 2 DDG 105/16 è stato superato dal CCNI 2019/21 - D) Docente di sostegno scuola Primaria, entrata in ruolo lo scorso 1 settembre 2019, da GMRE del Concorso Straordinario DDG n° 1546/2018 può presentare l’Istanza per la mobilità territoriale?
R) Sì - D) Docente di scuola dell’infanzia o primaria che ha ottenuto trasferimento su preferenza analitica nei movimenti a.s. 2019/20 può fare domanda di mobilità?
R) esiste il vincolo triennale nella scuola in cui è stato trasferito. Qualora il docente però fosse beneficiario di una delle preferenze dell’art. 13 per l’anno scolastico 2019/20 ed abbia ottenuto una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza può presentare domanda. - D) docente di scuola secondaria (I e II grado) immesso in ruolo da GAE può inoltrare domanda di mobilità?
R) Sì. Il vincolo triennale nella provincia è stato superato dal CCNI 2019/21. - D) docente di scuola secondaria (I e II grado) immesso in ruolo da concorso 2016 può inoltrare domanda di mobilità?
R) Sì. Il vincolo triennale nella provincia è stato superato dal CCNI 2019/21. - D) Docente assunto da DDG 85/18 (ex FIT) può fare mobilità?
R) Se assunto nell’anno scolastico 2018/19 con contratto a tempo determinato il vincolo quinquennale sulla scuola è stato superato dal CCNI 2019/21 POSSONO presentare domanda. - D) Docente assunto da DDG 85/18 (ex FIT) immesso in ruolo nell’anno scolastico 2019/20 può fare domanda di mobilità?
R) Ai sensi della OM sulla mobilità i docenti della scuola di I e II grado immessi in ruolo con decorrenza 1/9/2019 dalla Graduatorie di Merito regionali del concorso 2018 (ex FIT) non possono produrre domanda poiché soggetti al vincolo quinquennale nella scuola di assunzione.
Non possono produrre domanda neanche I docenti le cui graduatorie sono state pubblicate dopo il 31/8/2019 ma entro il 31/12/2018 e che hanno avuto un posto accantonato per l’anno scolastico 2019/20 - D) Cos’è il modello di dichiarazione punteggio aggiuntivo?
R) Tale allegato riguarda i punteggi aggiuntivi secondo quanto stabilito dall’art. 13, comma 1, punti II e V del C.C.N.I. riguardante i trasferimenti di ufficio avuti nell’ultimo ottennio - D) L’allegato D è obbligatorio?
R) Sì. Per documentare il servizio deve essere utilizzato l’allegato D (esistono moduli diversi per ogni grado di istruzione)
Anche a quest’anno scolastico si attribuisce lo stesso punteggio sia al servizio di ruolo sia al servizio non di ruolo o in altro ruolo (6 pt per ciascun anno scolastico con servizio di almeno 180 gg – anche non continuativi – oppure con servizio svolto ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale). - D) l’allegato F è obbligatorio?
R) Tale allegato serve per dichiarare il servizio prestato in maniera continuativa (almeno tre anni di ruolo), compreso l’anno in corso, nella scuola di attuale titolarità, pertanto è obbligatorio. - D) Come si dichiarano le esigenze di famiglia?
R) Vale solo per la mobilità territoriale. Tale dichiarazione, attestante la residenza della persona alla quale si chiede il ricongiungimento, deve riportare la data di decorrenza della residenza stessa che deve essere antecedente almeno di 3 mesi la data di pubblicazione dell’ordinanza sulla mobilità.
Occorre sempre dichiarare lo stato civile del richiedente (celibe nubile, coniugato, vedovo o separato legalmente o divorziato) e lo stato di parentela con la persona cui si intende ricongiungere. - D) Come si allegano le certificazioni mediche?
R) Occorrerà effettuare una scansione della documentazione attestante l’invalidità (legge 104/92) da caricare poi su Istanze online